Cassazione Civile, Ordinanza n. 06142/2023 del 01/03/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia riguarda avvisi di liquidazione, cartelle di pagamento e un preavviso di fermo amministrativo emessi dall'amministrazione finanziaria in relazione a una sentenza civile di scioglimento di una comunione immobiliare ereditaria. Il giudizio civile aveva attribuito il compendio a taluni condividenti con obbligo di versare conguagli agli altri eredi; l'ufficio aveva tassato l'atto come trasferimento di terreni agricoli applicando l'aliquota del 15%, mentre i contribuenti sostenevano l'applicabilità dell'imposta propria degli atti di divisione e, in ogni caso, contestavano la qualificazione agricola dei beni. In cassazione l'Agenzia deduceva, con due motivi ex art. 360, n. 3 c.p.c., la violazione della tariffa del d.P.R. 131/1986: con il primo motivo sosteneva che la divisione con conguagli, nella specie, dovesse comunque essere trattata come atto traslativo soggetto all'aliquota sui trasferimenti; con il secondo censurava la sentenza della CTR per avere annullato integralmente gli atti senza procedere, in sede di processo tributario di merito, alla corretta rideterminazione dell'imposta, che avrebbe dovuto essere applicata almeno nella misura del 9% o, in subordine, del 3%. I resistenti eccepivano inoltre la decadenza del ricorso per cassazione sostenendo la validità della notificazione della sentenza via PEC anteriore all'entrata in vigore del processo tributario telematico nel Lazio, e proponevano ricorso incidentale condizionato sulle spese di lite.
La decisione
La Corte ha rigettato l'eccezione preliminare di decadenza del ricorso, ritenendo inesistente la notifica della sentenza a mezzo PEC effettuata prima dell'entrata in vigore del processo tributario telematico nella regione Lazio. Ha poi accolto il ricorso principale dell'Agenzia nei limiti della doglianza sulla mancata decisione di merito: ha ribadito che, in caso di divisione ereditaria con assegnazione di beni in natura e conguagli, l'imposta di registro va applicata secondo l'art. 34 d.P.R. 131/1986, con trattamento da vendita limitatamente alla parte eccedente la quota spettante, e che il giudice tributario, nel processo di impugnazione-merito, non può limitarsi ad annullare l'atto quando la pretesa sia illegittima solo nella quantificazione o nella qualificazione dell'aliquota, dovendo invece operare una valutazione sostitutiva e indicare il corretto tributo. La sentenza della CTR è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria regionale del Lazio, in diversa composizione, per la rideterminazione motivata della pretesa fiscale secondo i criteri indicati dalla Corte; il motivo incidentale sulle spese è rimasto assorbito.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
Fondamento formale dei motivi di ricorso per cassazione per violazione di legge.
art. 1, All. A, tariffa allegata al d.P.R. n. 131 del 1986, parte prima
Disposizione invocata per la tariffa applicabile ai trasferimenti immobiliari; la Corte la richiama per distinguere tra aliquote di trasferimento e aliquota propria dell'atto divisorio.
art. 8, comma 1, lett. b), tariffa allegata al d.P.R. n. 131 del 1986, parte prima
Richiamato per l'imposta dovuta sugli atti dell'autorità giudiziaria definitori di controversie, inclusi quelli di scioglimento di comunioni.
art. 34 d.P.R. n. 131 del 1986
La divisione con assegnazione di beni eccedenti la quota è trattata come vendita limitatamente alla parte eccedente; la Corte ribadisce che la norma opera come presunzione assoluta ai fini dell'imposta di registro.
Nelle ipotesi di immobile non comodamente divisibile consente l'assegnazione del bene a uno o più coeredi con corresponsione di conguagli agli altri.
artt. 1 e 2 d.lgs. n. 546 del 1992
Richiamati per definire il processo tributario come giudizio di impugnazione-merito, non di mera impugnazione-annullamento.
Evocato dalla ricorrente nel denunciare l'omessa pronuncia sostitutiva; la Corte valorizza il potere-dovere del giudice tributario di decidere nel merito entro i limiti della domanda.
Citato nel secondo motivo, senza specifiche elaborazioni autonome nella decisione.
Citato nel secondo motivo in relazione alla decisione sul merito della pretesa tributaria.
d.l. n. 98 del 2011, art. 39, comma 8, conv. in l. n. 111 del 2011
Ha rinviato a decreto ministeriale la regolazione tecnica e l'individuazione delle commissioni tributarie per l'applicazione del processo telematico.
d.m. 23 dicembre 2013, n. 163, art. 20, comma 2
Prevede l'individuazione progressiva delle commissioni tributarie alle quali si applica il processo tributario telematico.
d.m. 15 dicembre 2016
Ha stabilito l'entrata in vigore del processo tributario telematico nella regione Lazio dal 15 aprile 2017.
Richiamato dai controricorrenti in tema di notificazioni della sentenza via PEC.
Richiamato dai controricorrenti quale base per la notifica via PEC.
Richiamato dai controricorrenti in relazione alla notificazione telematica.
Massime di principio
- Nel giudizio di imposta di registro sulla divisione ereditaria con conguagli, l'atto va qualificato secondo la sua funzione: la divisione è normalmente dichiarativa, ma la parte di valore che eccede la quota spettante assume natura traslativa e va tassata come vendita limitatamente all'eccedenza.
- L'art. 34 del d.P.R. n. 131 del 1986 opera nel senso che, quando ad un condividente siano attribuiti beni per un valore superiore alla sua quota, la divisione è trattata come vendita solo per la parte eccedente, indipendentemente dalla denominazione formale dell'operazione.
- Nel processo tributario il giudice non può limitarsi ad annullare l'atto se il vizio riguarda solo la corretta quantificazione o qualificazione della pretesa: deve svolgere una decisione di merito sostitutiva e, se necessario, rideterminare l'imposta dovuta entro i limiti del petitum.
- La notificazione della sentenza via PEC è inefficace, ai fini della decorrenza del termine breve per cassare, quando il processo tributario telematico non era ancora entrato in vigore nel distretto interessato.
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