Cassazione Civile, Ordinanza n. 14799/2022 del 10/05/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di liquidazione con cui l'Amministrazione finanziaria ha richiesto l'imposta di bollo per la nota di trascrizione di un atto pubblico di compravendita immobiliare che comportava, per il venditore erede, accettazione tacita di eredità. Il contribuente aveva impugnato l'atto impositivo e in primo grado il ricorso era stato respinto; la Commissione tributaria regionale aveva invece accolto l'appello del contribuente, ritenendo applicabile il regime di esenzione previsto per gli atti traslativi e per le formalità direttamente conseguenti. L'Agenzia ha proposto ricorso per cassazione con un solo motivo, denunciando violazione e falsa applicazione del d.lgs. n. 23 del 2011, art. 10, comma 3, del d.P.R. n. 642 del 1972, art. 1, comma 1-bis, e art. 3, comma 2, della tariffa, nonché degli artt. 476, 2648 e 2660 c.c.; secondo la ricorrente, la nota di trascrizione dell'accettazione tacita di eredità è autonoma rispetto all'atto di compravendita e non può qualificarsi come formalità direttamente conseguente all'atto principale, poiché è funzionale alla continuità delle trascrizioni e integra un autonomo presupposto impositivo. L'intimato non ha svolto difese in cassazione.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato il ricorso dell'Agenzia. Ha affermato che la trascrizione dell'accettazione tacita di eredità, quando sia collegata a una compravendita di immobile proveniente da successione ereditaria, non rientra nel regime agevolativo/esonerativo di cui all'art. 10, comma 3, d.lgs. n. 23 del 2011, perché tale esenzione riguarda solo gli atti di trasferimento indicati nei commi precedenti e le formalità direttamente conseguenti a tali atti, non anche gli adempimenti che presentano un presupposto impositivo autonomo. La nota di trascrizione dell'accettazione tacita è stata qualificata come atto/formalità con autonoma rilevanza tributaria, soggetta quindi all'imposta fissa di bollo. Di conseguenza, la sentenza della CTR è stata cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa è stata decisa nel merito con rigetto del ricorso originario del contribuente. Le spese dell'intero giudizio sono state compensate per la sopravvenienza della giurisprudenza pertinente.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
La violazione di legge è stata dedotta come vizio di legittimità per contestare l'erronea applicazione delle norme tributarie e civilistiche rilevanti.
d.lgs. n. 23 del 2011, art. 10, comma 3
L'esenzione prevista per gli atti di trasferimento oneroso e per le formalità direttamente conseguenti non si estende alla trascrizione dell'accettazione tacita di eredità, perché tale formalità non è direttamente conseguente all'atto traslativo ai fini dell'agevolazione.
d.P.R. n. 642 del 1972, art. 1, comma 1-bis
Richiamato per escludere che la nota di trascrizione in esame rientri nei casi di esonero dall'imposta di bollo previsti dalla disciplina speciale.
d.P.R. n. 642 del 1972, art. 3, comma 2, Tariffa allegata
La nota di trascrizione è stata ricondotta all'imposta di bollo prevista dalla tariffa allegata.
L'accettazione tacita è un negozio giuridico che si desume da un comportamento concludente del chiamato all'eredità.
La trascrizione dell'accettazione tacita di eredità è un atto distinto dall'atto di disposizione cui accede ed è suscettibile di autonoma trascrizione.
Richiamato per evidenziare la funzione della formalità nella continuità delle trascrizioni.
Citate dalla ricorrente nel quadro della disciplina delle formalità immobiliari.
d.lgs. n. 347 del 1990, art. 19
La tassa ipotecaria è dovuta per ogni nota di trascrizione, iscrizione o domanda di annotazione, a conferma dell'autonomia del presupposto impositivo della formalità.
d.lgs. n. 347 del 1990, art. 1
L'imposta ipotecaria si correla alla trascrizione degli atti e documenti indicati dal codice civile.
d.lgs. n. 347 del 1990, art. 5 della tariffa allegata
L'imposta ipotecaria è dovuta in relazione alla trascrizione degli atti e documenti indicati dagli artt. 484 e 2648 c.c.
d.l. n. 104 del 2013, art. 26, comma 1, conv. in l. n. 128 del 2013
Ha ridisegnato l'ambito originario del regime esonerativo, prevedendo per gli atti traslativi l'applicazione dell'imposta ipotecaria e catastale in misura fissa.
art. 3, comma 2-bis, Tariffa allegata al d.P.R. n. 642 del 1972
Individua l'imposta di bollo fissa dovuta per la nota di trascrizione, nei casi non coperti dalle specifiche esclusioni indicate dalla norma.
Massime di principio
- Le norme agevolative fiscali sono di stretta interpretazione: non possono essere estese oltre il loro dato letterale, salvo che la ratio del beneficio imponga una diversa lettura.
- L'esenzione prevista per gli atti di trasferimento immobiliare si applica solo agli atti espressamente indicati e alle formalità che ne siano direttamente conseguenti; restano escluse le formalità che, pur collegate all'atto principale, hanno un autonomo presupposto impositivo.
- La trascrizione dell'accettazione tacita di eredità è atto distinto e autonomo rispetto alla compravendita cui accede, perché produce effetti propri sulla continuità delle trascrizioni e si fonda su un diverso presupposto fiscale.
- Per stabilire se una formalità sia agevolata occorre verificare non solo il nesso occasionale con l'atto principale, ma la diretta consequenzialità richiesta dalla norma tributaria.
- Quando la formalità immobiliare è tassata in ragione del suo autonomo oggetto, non può essere assorbita nell'esenzione prevista per il contratto traslativo da cui trae occasione.
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