Cassazione Civile, Ordinanza n. 34527/2021 del 16/11/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da due avvisi di accertamento per gli anni d'imposta 2005 e 2006, emessi all'esito di accertamento sintetico ex art. 38, comma 4, d.P.R. n. 600 del 1973, sul presupposto che il reddito dichiarato non fosse coerente con la capacità contributiva desumibile dai beni nella disponibilità del contribuente. La CTP aveva accolto i ricorsi del contribuente, mentre la CTR della Lombardia aveva riformato e accolto l'appello dell'Ufficio. In cassazione il contribuente ha proposto tre motivi: 1) violazione dell'art. 38 d.P.R. n. 600/1973, dell'art. 2 d.m. 10 settembre 1992 e dell'art. 7 l. n. 212/2000, sostenendo che nel redditometro non potessero essere imputate agli anni 2005 e 2006 spese per incrementi patrimoniali effettuate nel 2009 e che l'acquisto di rami d'azienda/posteggi fissi, qualificati come beni strumentali e annotati nel registro dei cespiti ammortizzabili, non dovesse essere considerato indice di capacità contributiva; inoltre contestava che il solo scostamento tra reddito dichiarato e reddito sintetico bastasse a fondare l'accertamento; 2) nullità della sentenza per motivazione radicalmente omessa o comunque apparente; 3) violazione degli artt. 5, 6, 7 e 10 l. n. 212/2000 e omessa motivazione, per mancato contraddittorio endoprocedimentale prima dell'emissione degli avvisi.
La decisione
La Corte ha ritenuto infondati o inammissibili i motivi di ricorso e ha confermato la decisione della CTR. In particolare ha affermato che, nell'accertamento sintetico, le spese per incrementi patrimoniali vanno ripartite in quote costanti nell'anno in cui la spesa è stata sostenuta e nei quattro precedenti, sicché è legittimo imputare agli anni 2005 e 2006 quote relative all'acquisto di autovetture effettuato nel 2009; ha inoltre escluso che l'acquisto dei posteggi/rami d'azienda fosse sottratto al redditometro, perché la strumentalità del bene non deriva da una qualificazione formale o dall'iscrizione nel registro cespiti, ma dalla prova concreta della sua effettiva funzionalità aziendale, prova non fornita dal contribuente; ha ribadito che la disponibilità dei beni-indice integra presunzione legale di capacità contributiva e che il contribuente deve fornire prova contraria sulla provenienza non reddituale delle somme e sulla loro disponibilità; ha escluso la violazione dell'art. 7 l. 212/2000 per mancanza di specifica allegazione di un concreto pregiudizio; ha dichiarato inammissibile il secondo motivo per difetto di specificità; ha respinto il terzo motivo perché, per le annualità anteriori al 2009, non sussisteva un obbligo generalizzato di contraddittorio endoprocedimentale nell'accertamento sintetico. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna del ricorrente alle spese e all'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 38 d.P.R. n. 600 del 1973
comma 4; comma 7; formulazione ratione temporis
Legittima l'accertamento sintetico fondato su elementi indicativi di capacità contributiva; per le spese per incrementi patrimoniali la ripartizione va fatta in quote costanti nell'anno di sostenimento e nei quattro precedenti; il contraddittorio preventivo è previsto solo nella formulazione introdotta dal 2010, applicabile dal periodo d'imposta 2009.
art. 2 d.m. 10 settembre 1992
Le spese per incrementi patrimoniali devono essere considerate secondo la regola della ripartizione quinquennale; la prova della strumentalità del bene deve essere concreta e non meramente formale.
La censura di violazione è respinta perché il contribuente non ha indicato quale concreto pregiudizio gli sia derivato dalla mancata conoscenza di dati asseritamente non desumibili dagli atti.
artt. 5, 6, 7 e 10 l. n. 212 del 2000
Non introducono, per i tributi non armonizzati e per le annualità anteriori al 2009, un obbligo generale di contraddittorio preventivo endoprocedimentale.
La disponibilità di beni-indice integra una presunzione legale di capacità contributiva; il giudice non può privarla del valore presuntivo imposto dalla legge, ma solo valutare la prova contraria del contribuente.
primo comma, n. 3; primo comma, n. 5
Il motivo di ricorso per cassazione deve essere specifico e deve individuare puntualmente la censura; la doglianza generica di omessa motivazione è inammissibile.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Ricorrono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- Nell'accertamento sintetico ex art. 38 d.P.R. n. 600/1973, la spesa per incrementi patrimoniali va imputata in quote costanti nell'anno in cui è stata sostenuta e nei quattro precedenti, sicché è legittima l'attribuzione a periodi d'imposta precedenti di spese effettuate successivamente, se ricadenti nel quinquennio rilevante.
- La disponibilità di beni-indice tipici del redditometro integra una presunzione legale di capacità contributiva: una volta provata dall'Ufficio l'effettiva disponibilità del bene, il contribuente deve offrire prova contraria sulla disponibilità, entità e durata di risorse non imponibili o soggette a tassazione separata.
- La qualificazione di un bene come strumentale non può fondarsi su mere affermazioni formali o sulla sola iscrizione contabile, ma richiede la dimostrazione della sua concreta funzionalità nell'impresa; in difetto, l'acquisto resta indice di incremento patrimoniale rilevante ai fini del redditometro.
- Nel ricorso per cassazione la censura di omessa motivazione deve essere specifica e riferita a passaggi determinati della sentenza; formule generiche o elenchi di vizi non sono sufficienti a integrare il motivo.
- Per le annualità anteriori al 2009, negli accertamenti sintetici relativi a tributi non armonizzati, non sussiste un obbligo generale di contraddittorio endoprocedimentale, salvo specifica previsione normativa.
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