Cassazione Civile, Ordinanza n. 33266/2023 del 29/11/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento emesso nei confronti di una società e dei suoi soci, fondato su verifiche della Guardia di finanza relative a un'asserita operazione commerciale inesistente nell'anno d'imposta 2004. L'Ufficio recuperava a tassazione il reddito d'impresa corrispondente ai costi ritenuti fittizi, l'IVA detratta e l'IRAP imputata per trasparenza ai soci. In appello la CTR aveva confermato la legittimità dell'atto, ritenendo adeguata la motivazione dell'accertamento e non decisivi i documenti prodotti dalla parte contribuente. Con il ricorso per cassazione venivano dedotti cinque motivi: 1) violazione delle norme processuali del contenzioso tributario per omessa comunicazione della data di trattazione ai soci; 2) omessa pronuncia sulla nullità dell'avviso per difetto di motivazione circa il ricorso al metodo induttivo/sintetico; 3) omesso esame di documenti idonei a provare l'effettività dell'operazione e dei pagamenti; 4) omessa pronuncia sulla deducibilità dei costi anche in ipotesi di operazioni inesistenti; 5) omessa pronuncia sulla mancata prova, da parte dell'Amministrazione, della consapevolezza della contribuente di partecipare a una frode.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibile il primo motivo perché la parte non aveva allegato alcun concreto pregiudizio al diritto di difesa derivante dall'eventuale irregolarità nella comunicazione della data di trattazione. Ha respinto il secondo motivo rilevando che la CTR aveva effettivamente esaminato e disatteso la censura sulla motivazione dell'avviso. Ha dichiarato inammissibile e infondato il terzo motivo, osservando che la CTR aveva già valutato i documenti ritenuti rilevanti e che, per gli altri, mancava la dimostrazione della loro decisività; la perizia di parte, inoltre, era mera allegazione difensiva e comunque successiva ai fatti. Il quarto motivo è stato dichiarato inammissibile per difetto di specificità e di autosufficienza, non essendo stato riportato il contenuto del ricorso originario né indicato dove la questione fosse stata dedotta nei gradi di merito. Anche il quinto motivo è stato dichiarato inammissibile, poiché la mancata trattazione espressa della questione sulla consapevolezza della frode risultava comunque incompatibile con la decisione di conferma dell'accertamento e, quindi, costituiva semmai rigetto implicito. La parte ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese di lite e viene dato atto dei presupposti per il contributo unificato aggiuntivo.
Norme richiamate
viene richiamato per veicolare censure di nullità della sentenza e omesso esame di fatti/documenti decisivi; la Corte applica rigorosamente i limiti del sindacato di legittimità.
la dedotta violazione della norma sulla comunicazione della data di trattazione è ritenuta inammissibile per difetto di allegazione di un concreto pregiudizio difensivo.
richiamato insieme all'art. 31 d.lgs. 546/1992 nel primo motivo, ma la censura è dichiarata inammissibile.
la Corte ribadisce che il vizio di omessa pronuncia richiede una domanda o eccezione ritualmente proposta e specificamente riportata in cassazione; inoltre non sussiste quando la statuizione resa sia logicamente incompatibile con la tesi non espressamente esaminata.
richiamato dalla parte per il difetto di motivazione dell'avviso; la CTR aveva però ritenuto l'atto adeguatamente motivato, e il motivo è stato respinto.
richiamato dalla parte per contestare il metodo di accertamento; la censura è stata disattesa perché la CTR aveva già motivato sul punto.
richiamato dalla parte unitamente agli artt. 54 d.P.R. 633/1972 e 42 d.P.R. 600/1973 sulla motivazione dell'accertamento.
la Corte ne fa applicazione per affermare l'inammissibilità del motivo che non indichi specificamente gli atti e la loro collocazione nei gradi di merito, in ossequio al principio di autosufficienza.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
viene dato atto dei presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Il vizio processuale non è deducibile in cassazione in astratto: è necessario allegare e dimostrare quale concreto pregiudizio al diritto di difesa o alla decisione di merito sia derivato dalla violazione denunciata.
- La censura di omessa pronuncia è ammissibile solo se la questione risulta ritualmente proposta nei gradi di merito e sia specificamente riportata nel ricorso per cassazione con indicazione degli atti rilevanti; in mancanza, opera il difetto di autosufficienza.
- Il mancato esame di un documento è denunciabile solo se il documento sia decisivo in senso rigoroso, cioè idoneo a sovvertire con certezza la ratio decidendi e non già a offrire una diversa lettura probabilistica dei fatti.
- Nel giudizio tributario il giudice di merito non è tenuto a confutare analiticamente ogni singola prova o argomentazione delle parti, essendo sufficiente che esponga gli elementi decisivi posti a base del convincimento e l'iter logico seguito.
- La mancata trattazione espressa di un'eccezione non integra omessa pronuncia quando la decisione adottata la rende implicitamente incompatibile con l'accoglimento della tesi difensiva.
- In tema di operazioni soggettivamente o oggettivamente inesistenti, la mancanza di una struttura imprenditoriale essenziale in capo al fornitore può costituire elemento idoneo a mettere sull'avviso il contribuente e a spostare su di lui l'onere di dimostrare la propria buona fede e l'assenza di consapevolezza della frode.
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