Sentenza del 31/08/2022 n. 25612 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Impugnazione di avviso di accertamento per rettifica della rendita catastale relativa a pala eolica/torre di impianto eolico dichiarata con DOCFA; la CTR aveva respinto l'appello della contribuente ritenendo la torre come "costruzione" che incide sulla rendita catastale e avallando la stima diretta dell'Ufficio. Le ricorrenti hanno dedotto, tra l'altro, la violazione della L. n. 208/2015, art. 1, comma 21 (esclusione dei macchinari/impianti funzionali dal calcolo della rendita), nonché carenza probatoria della procedura di stima adottata.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso (violazione della L. n. 208/2015, art. 1, comma 21), ritenendo che i giudici di merito non abbiano verificato il fatto decisivo se la torre costituisca macchinario/congegno/attrezzatura o altro impianto funzionale al processo produttivo di energia elettrica e quindi escluso dalla rendita catastale. Sono stati assorbiti il secondo e il terzo motivo. La sentenza della CTR è cassata e rinviata alla Commissione Tributaria Regionale della Basilicata, in diversa composizione, perché compia il necessario accertamento sulla natura funzionale della torre e provveda anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
R.D.L. n. 652 del 1939, art. 4
"si considerano come immobili urbani i fabbricati e le costruzioni stabili di qualunque materiale costituiti, diversi dai fabbricati rurali. Sono considerati come costruzioni stabili anche gli edifici sospesi o galleggianti, stabilmente assicurati al suolo"
Definisce la nozione di immobile urbano e ricomprende le costruzioni stabili ancorate al suolo; è richiamata per distinguere cosa possa costituire oggetto di rendita catastale.
D.M. 2 gennaio 1998, n. 28, art. 2, comma 3
"l'unità immobiliare è costituita da una porzione di fabbricato, o da un fabbricato, o da un insieme di fabbricati ovvero da un'area, che, nello stato in cui si trova e secondo l'uso locale, presenta potenzialità di autonomia funzionale e reddituale... Anche i manufatti prefabbricati ancorchè semplicemente appoggiati al suolo, quando siano stabili nel tempo e presentino autonomia funzionale e reddituale"
Indica il criterio di autonomia funzionale e reddituale per qualificare unità immobiliari; utile per valutare se componenti dell'impianto contribuiscono alla rendita.
D.L. 31 marzo 2005, n. 44, art. 1-quinquies
Norma di interpretazione autentica che ha incluso nel computo della rendita catastale le "costruzioni stabili" connesse al suolo, anche elementi mobili necessari all'attività industriale, superando dubbi precedenti sulla rilevabilità di pannelli, pale e turbine.
L. n. 190 del 2014, art. 1, comma 244 (legge di stabilità 2015)
Richiama le istruzioni della circolare dell'Agenzia del territorio n. 6/2012 sulle modalità tecnico-estimative per unità immobiliari speciali; ha contribuito all'orientamento interpretativo sulla valutazione degli impianti.
L. n. 208 del 2015, art. 1, comma 21
"A decorrere dal 1 gennaio 2016, la determinazione della rendita catastale degli immobili a destinazione speciale e particolare, censibili nelle categorie catastali dei gruppi D ed E, è effettuata, tramite stima diretta, tenendo conto del suolo e delle costruzioni, nonchè degli elementi ad essi strutturalmente connessi che ne accrescono la qualità e l'utilità, nei limiti dell'ordinario apprezzamento. Sono esclusi dalla stessa stima diretta macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo."
Norma chiave: opera per esclusione. Include nel bene immobile suolo, costruzioni e elementi strutturalmente connessi ma esclude dall'assoggettamento alla rendita catastale le componenti strumentali al processo produttivo (macchinari/impianti), indipendentemente dalla loro consistenza fisica o fissazione al suolo; la valutazione è quindi basata sulla strumentalità funzionale al processo produttivo.
Richiamato in relazione alla necessità di adeguato supporto probatorio della stima; riguarda l'onere della prova e la necessità che la parte che allega un fatto lo provi.
Fondamento del gravame in Cassazione per violazione di legge nella sentenza di merito; invocato per censurare errata applicazione/interpretazione delle norme catastali e probatorie.
D.P.R. n. 1142 del 1949
Normativa regolamentare catastale richiamata per i criteri di determinazione della rendita; la censura riguardava la presunta mancata applicazione dei criteri di settore da parte dell'Ufficio.
Massime di principio
- La qualificazione di una componente (es. torre eolico) come "immobile" o "impianto/macchinario" ai fini catastali si basa primariamente sulla sua strumentalità funzionale al processo produttivo: se è funzionale al processo produttivo è esclusa dalla stima della rendita ai sensi della L. n. 208/2015, art. 1, comma 21, indipendentemente dal fatto che sia infissa o imbullonata al suolo.
- La semplice fissazione al suolo o l'apparente stabilità fisica non è decisiva: conta se la componente determina autonomia funzionale e reddituale esterna al processo produttivo o se invece è strumentale e indispensabile per la produzione (in tal caso va esclusa).
- In controversie simili l'Amministrazione deve fornire adeguata prova tecnico-economica della incidenza dell'elemento sulla rendita (valutazione diretta), mentre il giudice di merito deve compiere un istruttoria specifica per accertare la natura e la funzione dell'elemento contestato.
- La classificazione DOCFA o la categoria proposta dal contribuente non è automatica e può essere valutata, ma non prevale se da accertamenti tecnici risulta diversa natura funzionale dell'elemento.
- Per difendersi efficacemente il contribuente dovrebbe produrre perizia tecnica che chiarisca se la torre è componente impiantistica funzionale (rimovibile o tecnologicamente connessa) e la sua incidenza sul processo produttivo; analogamente l'Ufficio deve motivare e documentare la stima diretta evitando valutazioni generiche.
- In fase giudiziale il giudice di merito, ove necessario, deve disporre o valutare consulenze tecniche per determinare la strumentalità e la rilevanza ai fini catastali, altrimenti la decisione può essere cassata e rimandata per mancato accertamento del fatto decisivo.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 31 ago 2022Sentenza del 31/08/2022 n. 1007 - Comm. Trib. Reg. per le Marche
- Sentenza · 31 ago 2022Sentenza del 31/08/2022 n. 25549 - Corte di Cassazione
- Sentenza · 31 ago 2022Sentenza del 31/08/2022 n. 25557 - Corte di Cassazione
- Sentenza · 31 ago 2022Sentenza del 31/08/2022 n. 25558 - Corte di Cassazione
- Sentenza · 31 ago 2022Sentenza del 31/08/2022 n. 25559 - Corte di Cassazione
- Sentenza · 31 ago 2022Sentenza del 31/08/2022 n. 25560 - Corte di Cassazione
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →