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Sentenza

Sentenza del 31/08/2022 n. 1007 - Comm. Trib. Reg. per le Marche

Obbligo di motivazione e accertamento deli redditi con metodo sintetico, art. 38 del d.P.R. n. 600/1973 (testo vigente ratione temporis)

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Impugnazione di avviso di accertamento ai sensi dell'art. 38 d.P.R. n. 600/1973 per l'anno 2007: l'Ufficio ha determinato con metodo sintetico un reddito imponibile di euro 193.356,30 basandosi su indici di capacità (possesso di n.7 autovetture, un'imbarcazione a motore, due immobili, incrementi patrimoniali e spese per leasing). Il contribuente eccepiva nullità formali dell'atto, illegittimità del ricorso al redditometro e contestava l'incongruità dell'accertamento nonché la mancata valutazione delle reali disponibilità finanziarie e dei fidi bancari.

La decisione

La Commissione d'appello accoglie l'appello proposto dall'Ufficio e riforma integralmente la sentenza della CTP che aveva annullato l'avviso per presunta insussistenza dei presupposti del metodo sintetico. La Commissione ritiene legittimo l'utilizzo del metodo sintetico ex art.38 (nel testo vigente ratione temporis) avendo l'Ufficio rilevato lo scostamento richiesto per due annualità consecutive e avendo fornito gli elementi indiziari. In merito al merito, la Commissione conferma che l'omessa dichiarazione di redditi da lavoro dipendente e fondiari risultava incontrovertibile; inoltre ritiene che il contribuente non abbia fornito prove idonee a superare la presunzione che i beni e gli oneri siano stati sostenuti con redditi propri non dichiarati (giustificazioni su fidi e finanziamenti ritenute inidonee). Appello incidentale del contribuente respinto; condanna del contribuente al pagamento delle spese di grado liquidate in euro 1.500,00.

Norme richiamate

  • art. 38, d.P.R. n. 600/1973

    testo vigente ratione temporis (anteriore alla modifica del d.l. 31/05/2010 n.78, conv. L.122/2010)

    Consente all'Amministrazione di presumere il reddito in base agli incrementi patrimoniali e a indici di capacità (redditometro); l'accertamento sintetico è legittimo se sussistono elementi-indice per due o più periodi di imposta (con specifici scostamenti) e grava sul contribuente l'onere di provare l'inesistenza o la minore entità del reddito presunto. Non è obbligatorio che l'Ufficio accerti contestualmente tutti i periodi, ma l'atto deve permettere al contribuente di conoscere le ragioni relative anche agli altri anni rilevanti.

  • D.M. 10 settembre 1992

    Fonti tecniche del cosiddetto 'redditometro' che individuano beni/servizi e relativi indici di capacità contributiva utilizzati come fattori-indice per l'accertamento sintetico.

  • D.M. 19 novembre 1992

    Ulteriore decreto operativo del redditometro; le disponibilità dei beni indicati costituiscono presunzione legalmente qualificata di capacità contributiva.

  • art. 2728 c.c.

    Disciplina la presunzione legale: la disponibilità dei beni indicati nei decreti può essere qualificata come presunzione legale di capacità contributiva che grava sulla prova del contribuente.

  • art. 12, comma 7, Statuto del Contribuente

    Interpretato giurisprudenzialmente nel senso che il contraddittorio endoprocedimentale non è un obbligo generale per gli accertamenti 'a tavolino' (salvo norme speciali o tributi armonizzati); obbligo più rigoroso per accessi/ispezioni in loco.

  • Giurisprudenza rilevante (Corte di Cassazione e Corte Costituzionale)

    Cass. Sez. 5, 21/07/2015 n.15289; Cass. Sez.5, 08/11/2017 n.26431; Corte Cost. ordinanza n.297/2004; Sezioni Unite Cass. n.24823/2015

    Consolidata giurisprudenza che legittima l'accertamento sintetico come metodo di presunzione di capacità contributiva, richiede 'personalizzazione' dell'accertamento e che l'atto dia elementi essenziali per consentire la difesa; ha altresì chiarito i limiti del diritto al contraddittorio preventivo per gli accertamenti a tavolino e il ruolo del giudice tributario nel sindacare motivazione e merito.

Massime di principio

  • L'obbligo motivazionale dell'avviso di accertamento è assolto quando il contribuente può conoscere gli elementi essenziali (an e quantum) e quindi predisporre una difesa: la notifica contestuale di avvisi per più annualità è ammissibile se ciascun atto, considerato nel suo complesso, rende chiaro il nesso con le altre annualità.
  • Il metodo sintetico ai sensi dell'art.38 è legittimo se l'Ufficio dispone di fattori-indice (redditometro, incrementi patrimoniali, consumi) che evidenziano scostamenti per due o più periodi; l'Ufficio deve valutare ex ante i presupposti in astratto, mentre grava sul contribuente l'onere di provare l'inesistenza o la diversa origine non reddituale delle risorse.
  • Il possesso di beni di valore, incrementi patrimoniali e spese (anche se finanziate a leasing o con mutui/fidi) costituiscono presunzioni rilevanti di capacità contributiva: per superarle il contribuente deve produrre documentazione convincente che dimostri la provenienza non reddituale o la insufficienza degli importi attribuiti a redditi non dichiarati.
  • Per gli accertamenti 'a tavolino' non sussiste un obbligo generale di contraddittorio endoprocedimentale; tuttavia, per tributi armonizzati o per verifiche in loco il contraddittorio è più stringente e la sua violazione può comportare invalidità dell'atto se il contribuente dimostra l'effettiva incidenza della violazione.
  • Il giudice tributario, qualora ritenga un atto viziato in parte per motivazione, deve comunque esaminare il merito e, se possibile, ricondurre la pretesa alla corretta misura (funzione di 'impugnazione-merito'), evitando inutili formalismi quando gli elementi consentono una decisione nel merito.
  • Prassi operativa consigliata per il contribuente: conservare e produrre documenti che attestino la fonte delle somme (contratti di finanziamento/leasing, eredità, disinvestimenti, bonifici, estratti conto) e quantificare l'effettiva capacità di spesa; per l'Amministrazione: esplicitare nelle notifiche le ragioni relative a più annualità o notificare contestualmente gli atti per evitare vizi motivazionali.

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