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Sentenza

Sentenza del 31/08/2022 n. 25560 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Impugnazione di avvisi di accertamento relativi all'anno 2004 per maggior IRPEF, addizionale e sanzioni basati su dati bancari (scheda cliente/"fiche") acquisiti dalla banca HSBC tramite cooperazione informativa internazionale. I ricorrenti hanno contestato: 1) l'illegittima acquisizione dei documenti su cui si fonda l'accertamento; 2) la natura finanziaria (non reddituale) delle somme, dunque l'insussistenza della pretesa fiscale; 3) la decadenza dell'amministrazione dal potere accertativo per decorso del termine previsto dal D.P.R. 600/1973 art. 43, comma 1, e l'illegittima retroattiva applicazione del D.L. 78/2009 art. 12 comma 2-bis che raddoppia i termini.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che la C.T.R. abbia implicitamente pronunciato sulla questione della decadenza (la decisione di merito è incompatibile con la decadenza) e ha confermato l'orientamento consolidato secondo cui l'art. 12, comma 2-bis del D.L. 78/2009 ha natura procedimentale: si applica secondo il principio tempus regit actum agli avvisi notificati dopo la sua entrata in vigore. Sul merito, la Corte ha ritenuto legittima l'acquisizione dei dati bancari tramite cooperazione internazionale e utilizzabile in sede tributaria anche se originariamente ottenuti con condotte illecite da un dipendente di banca estera, stante la distinzione fra sistema penale e tributario e l'assenza di tutela costituzionale e legale che impedisca l'uso fiscale di tali dati. Inoltre è stata confermata la valutazione della C.T.R. secondo cui i contribuenti non hanno provato la natura finanziaria (non reddituale) delle movimentazioni contestate. Condanna delle parti ricorrenti al pagamento delle spese.

Norme richiamate

  • D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 43, comma 1

    termine decadenziale: 31 dicembre del quarto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione

    norma che fissa il termine di decadenza per la notifica degli atti di accertamento; la Corte ha ritenuto che l'applicazione del raddoppio dei termini vada valutata secondo il principio tempus regit actum

  • D.L. 1 luglio 2009, n. 78, art. 12, comma 2-bis

    prevede il raddoppio dei termini di decadenza per gli accertamenti basati su presunzioni di evasione

    la disposizione è di natura procedimentale (non sostanziale) e si applica agli avvisi notificati dopo la sua entrata in vigore

  • D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 2 e art. 41, comma 2

    consentono all'amministrazione fiscale di svolgere accertamenti utilizzando elementi comunque acquisiti; ammettono l'uso di "prove atipiche" e non richiedono necessariamente indizi plurimi

  • Art. 191 c.p.p.

    regola di inutilizzabilità delle prove irrregularmente acquisite nel processo penale

    norma propria del processo penale che non si trasferisce automaticamente all'ambito tributario; l'inutilizzabilità penale non implica automaticamente inutilizzabilità in sede fiscale

  • D.P.R. n. 600 del 1973, artt. 31-bis e ss. (scambi di informazioni)

    disciplinano gli scambi informativi tra amministrazioni fiscali (UE) e costituiscono base legittima per l'acquisizione di dati bancari esteri nell'accertamento fiscale

  • D.P.R. n. 600 del 1973, art. 70

    previsione di carattere sussidiario per l'applicazione di norme del processo penale in materia tributaria; va interpretata restrittivamente per escludere automatismi

  • Costituzione (art. 24, art. 25, art. 97, art. 14, art. 615-ter c.p.)

    i principi costituzionali invocati dai ricorrenti non sono risultati impedire l'utilizzo fiscale dei dati bancari acquisiti tramite cooperazione internazionale, salvo specifiche violazioni di diritti fondamentali (es. inviolabilità della libertà personale o del domicilio) che qui non sono state ravvisate

  • D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater

    norma citata in relazione al contributo unificato; la Corte ha rilevato il presupposto per l'applicazione dell'ulteriore contributo

Massime di principio

  • I dati bancari acquisiti tramite cooperazione fiscale internazionale sono utilizzabili in sede di accertamento tributario anche se originariamente ottenuti con condotte illecite da terzi (es. dipendente di banca estera), salvo che dall'acquisizione emerga una violazione di diritti fondamentali costituzionalmente protetti che renda l'uso incompatibile con la tutela di tali diritti
  • Le disposizioni che modificano i termini decadenziali (es. raddoppio dei termini) sono da considerare di natura procedimentale: si applicano secondo il principio tempus regit actum agli atti notificati dopo la loro entrata in vigore
  • In ambito tributario l'amministrazione può basare l'accertamento su "prove atipiche" o su un singolo indizio purché dotato dei requisiti di gravità e precisione; non è automaticamente richiesto il rispetto delle regole di inutilizzabilità proprie del processo penale
  • Il principio di inutilizzabilità penale (art. 191 c.p.p.) non opera automaticamente in materia fiscale; l'eventuale esclusione di elementi deve essere valutata alla luce della disciplina tributaria e dei diritti costituzionali rilevanti
  • L'onere di provare che movimentazioni bancarie abbiano natura esclusivamente finanziaria (e non rilevante ai fini reddituali) grava sul contribuente; argomentazioni sommarie o documentazione insufficiente non soddisfano tale onere
  • La Corte d'appello può ritenersi avere pronunciato in via implicita su questioni preliminari (es. decadenza) quando la decisione di merito è incompatibile con il rilievo della decadenza stessa

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