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Sentenza

Sentenza del 31/08/2022 n. 25558 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La contribuente contestava l'avviso di accertamento che aveva applicato un'aliquota IRAP maggiorata al 5,25% per l'anno 2007 (maggior tributo richiesto Euro 58.215), sostenendo che, in quanto "confidi" (codice ATECO 66), determina la base imponibile ai sensi dell'art. 10 del D.Lgs. n. 446/1997 e non rientra nella categoria degli enti bancari/finanziari/assicurativi soggetti alle maggiorazioni regionali previste per i codici ATECO 64-66; la L.R. Toscana n.64/2006 allegato A contiene una nota (1) che limita l'applicazione dell'incremento dello 0,85% ai soggetti per i quali l'aliquota vigente al 31.12.2006 fosse del 4,40%, condizione che non ricorreva per i confidi (che avevano aliquota ordinaria 4,25%). L'Agenzia sosteneva invece che la maggiorazione regionale si applicasse per mera identificazione dell'attività (codice ATECO) a prescindere dalla natura giuridica.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso della ricorrente, ritenendo determinante la nota (1) dell'Allegato A della L.R. Toscana n.64/2006, che limita l'incremento dello 0,85% ai soggetti la cui aliquota fosse già al 4,40% al 31.12.2006. Poiché i confidi erano esclusi dall'aumento al 4,40% (essendo disciplinati ai fini IRAP dall'art.10 del D.Lgs. n.446/1997), la maggiorazione non poteva essere applicata alla A. Toscano soc. coop. La Corte ha cassato la sentenza impugnata e, decidendo nel merito ai sensi dell'art. 384 c.p.c. comma 2, ha annullato l'avviso di accertamento. Le spese di lite sono compensate tra le parti.

Norme richiamate

  • D.L. n. 269 del 2003, art. 13, commi 45 e 47

    "Ai fini delle imposte sui redditi i confidi, comunque costituiti, si considerano enti commerciali"; "Ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive i confidi, comunque costituiti, determinano in ogni caso il valore della produzione netta secondo le modalità contenute del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 10, comma 1, e successive modificazioni"

    Il legislatore nazionale ha distinto i confidi dagli enti bancari/finanziari/assicurativi, stabilendo che i confidi determinano la base imponibile IRAP secondo l'art.10 del D.Lgs. 446/1997 e non secondo le norme applicabili agli enti finanziari (artt.6-7).

  • D.Lgs. n. 446 del 1997, art. 10

    Disciplina il criterio di determinazione della base imponibile IRAP per i soggetti (come i confidi) che non rientrano nella sezione bancaria/finanziaria; i confidi devono seguire tale metodo di determinazione.

  • D.Lgs. n. 446 del 1997, artt. 6 e 7

    Regolano la determinazione della base imponibile IRAP per banche, enti finanziari e assicurazioni; i soggetti ricompresi in tali articoli furono destinatari della precedente maggiorazione regionale (L.R. Toscana n.43/2002).

  • D.Lgs. n. 446 del 1997, art. 16

    "l'aliquota base dell'IRAP fosse fissata al 4,25%... con possibilità per le Regioni di aumentarla... fino ad un massimo di un punto percentuale"

    Stabilisce l'aliquota base nazionale (4,25%) e la facoltà regionale di aumentarla entro limiti prefissati; da qui deriva la legittimità di maggiorazioni regionali ma occorre rispettare i vincoli normativi e le modalità di individuazione dei soggetti.

  • L.R. Toscana n. 43 del 2002, art. 2

    Aveva previsto l'aumento dell'IRAP al 4,40% per banche, enti e società finanziarie e imprese di assicurazione (soggetti indicati in relazione agli artt.6 e 7 del D.Lgs. 446/1997), escludendo quindi i confidi.

  • L.R. Toscana n. 64 del 2006, art. 5 e Allegato A (nota (1))

    Nell'Allegato A per le attività codificate ATECO 64, 65 e 66 è previsto un incremento dello 0,85% e la nota (1) specifica che l'incremento si applica ad operatori economici per i quali "l'aliquota vigente al 31 dicembre 2006 è al 4,40 per cento"

    La Corte ha ritenuto che la nota (1) sia parte integrante del provvedimento legislativo e vincoli l'applicazione dell'aumento dello 0,85% solo ai soggetti che al 31.12.2006 avevano già aliquota 4,40% (quindi esclusi i confidi che erano a 4,25%).

  • Risoluzione Agenzia delle entrate 19.1.2015, n. 5

    L'Amministrazione finanziaria, in sede interpretativa, ha confermato che i confidi determinano la base imponibile IRAP con il metodo di cui all'art.10 del D.Lgs. 446/1997 e non devono applicare la maggiorazione prevista per i soggetti di cui all'art.6 del medesimo decreto; la risoluzione supporta l'interpretazione favorevole ai confidi.

  • Codice di procedura civile, art. 384 c.p.c., comma 2

    Consente alla Corte di Cassazione, quando non sono necessari accertamenti di fatto ulteriori, di decidere nel merito la controversia; la Corte ha rinviato a tale norma per decidere direttamente sull'annullamento dell'avviso.

Massime di principio

  • Quando una legge regionale aumenta aliquote per categorie individuate per codice ATECO ma allega una nota che condiziona l'applicazione alla situazione soggettiva esistente a una data (es. aliquota vigente al 31.12.2006), tale nota ha valore vincolante e deve essere interpretata come parte integrante della norma.
  • I 'confidi' sono stati espressamente normativamente collocati fuori dalla disciplina IRAP riservata a banche/enti finanziari/assicurazioni e devono determinare la base imponibile ai sensi dell'art.10 del D.Lgs. 446/1997; pertanto le maggiorazioni regionali previste per i soggetti degli artt.6-7 non si applicano ai confidi salvo chiara e non condizionata espressa previsione.
  • In caso di contrasto tra il dato testuale di un'allegato/nota e un'applicazione ampia fondata solo sul codice ATECO, il giudice deve valutare la portata normativa della nota chiarificatrice: se la nota delimita la platea, prevale la limitazione.
  • Le interpretazioni amministrative (es. risoluzioni dell'Agenzia delle entrate) che confermano la collocazione fiscale dei soggetti possono essere rilevanti e confermare l'orientamento giurisprudenziale, ma non sostituiscono l'analisi testuale della legge regionale.
  • Se non sono necessari ulteriori accertamenti fattuali, la Corte può decidere nel merito con pronuncia di cassazione e annullare l'atto impugnato; nelle controversie di rilevante novità o complessità è possibile la compensazione delle spese di lite.
  • Per contribuente/consulenti: verificare sempre lo status normativo soggettivo (es. quale articolo del D.Lgs. 446/1997 si applica) prima di assumere che un aumento regionale basato su codici di attività sia automaticamente applicabile.

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