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Cassazione Civile, Ordinanza n. 21672/2021 del 29/07/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di accertamento emesso nei confronti di una società per maggiori imposte IRPEG, IRAP e IVA relative all'anno d'imposta 2005. In primo grado l'accertamento viene annullato integralmente; in appello la Commissione tributaria regionale del Piemonte conferma la legittimità della ripresa solo quanto alla detraibilità IVA relativa a fatture emesse da un operatore immobiliare, mantenendo per il resto la decisione favorevole al contribuente. L'Agenzia delle Entrate ricorre in Cassazione con due motivi: 1) violazione e falsa applicazione dell'art. 109 TUIR, dell'art. 37 d.P.R. n. 600/1973 e dell'art. 2697 c.c., sostenendo che la CTR avrebbe ammesso la deduzione/detraibilità di costi e fatture in difetto dei requisiti di effettività, certezza e determinabilità; 2) omesso esame di un fatto decisivo ex art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c., relativo alla circostanza che i c.d. diritti di negoziazione/omaggi/over maturati da una società operavano in favore di quella società e non potevano essere utilizzati da un terzo estraneo, sicché le fatture non rispecchiavano la realtà economica dell'operazione. La ricorrente denuncia che la CTR avrebbe valorizzato il solo dato formale della fattura emessa e pagata, ignorando l'eventuale inesistenza oggettiva o la divergenza tra realtà commerciale e rappresentazione documentale.

La decisione

La Corte accoglie il ricorso dell'Agenzia delle Entrate. Ritiene fondati, esaminati congiuntamente, i motivi di ricorso perché la CTR avrebbe trascurato un fatto decisivo e si sarebbe posta in contrasto con il principio secondo cui, in materia IVA, il diritto alla detrazione presuppone un'operazione effettiva e non meramente cartolare. Viene ribadito che la mera regolarità formale della fattura e del pagamento non basta se il rapporto economico sottostante non è reale nei termini rappresentati. La sentenza impugnata viene quindi cassata con rinvio alla Commissione tributaria regionale del Piemonte, che dovrà riesaminare la causa e provvedere anche sulle spese.

Norme richiamate

  • art. 109 TUIR

    richiamato dall'Agenzia per contestare la deducibilità di costi/fatture privi dei requisiti di effettività, certezza e determinabilità; la Corte accoglie la censura perché la CTR avrebbe trascurato tali presupposti sostanziali.

  • art. 37 d.P.R. n. 600/1973

    evocato come norma violata nel contesto della contestazione dell'accertamento fiscale; nel testo non emerge un'autonoma ratio applicativa specifica oltre al richiamo del motivo.

  • art. 2697 c.c.

    richiamato per la ripartizione dell'onere della prova nella controversia tributaria; la Corte valorizza l'esigenza di accertare la reale esistenza dell'operazione sottostante alla fattura.

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    parametro del primo motivo di ricorso, dedotto per violazione e falsa applicazione di norme di diritto.

  • art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.

    parametro del secondo motivo, fondato sull'omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti.

  • art. 19, comma 1, d.P.R. n. 633/1972

    interpretato nel senso che il diritto alla detrazione IVA va escluso in presenza di operazioni oggettivamente inesistenti, anche se la fattura sia stata formalmente regolare e l'imposta sia stata pagata.

  • art. 21 d.P.R. n. 633/1972

    richiamato per affermare il principio di cartolarità: ogni divergenza tra realtà commerciale ed espressione documentale rileva fiscalmente e impedisce di dare rilievo alla sola fattura quando l'operazione non corrisponde al reale rapporto economico.

Massime di principio

  • In materia IVA, il diritto alla detrazione presuppone l'esistenza effettiva dell'operazione rappresentata in fattura: la sola regolarità formale del documento e l'avvenuto pagamento non bastano se il rapporto sottostante è inesistente o difforme dalla realtà.
  • Quando la fattura documenta un'operazione oggettivamente inesistente, totale o parziale, il Fisco deve neutralizzare gli effetti fiscali della cartolarizzazione, anche se il documento sia entrato regolarmente in contabilità e nelle dichiarazioni.
  • Il giudice di merito non può limitarsi a valorizzare il dato formale della fattura, ma deve verificare la corrispondenza tra il contenuto documentale e la concreta realtà economica dell'operazione.
  • L'omesso esame di un fatto decisivo sussiste quando la decisione ignori una circostanza idonea, se valutata, a mutare l'esito della controversia, come la disponibilità esclusiva di un vantaggio contrattuale in capo a un soggetto diverso da quello che ha utilizzato la fattura.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamento
RamiTributi
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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