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Cassazione Civile, Ordinanza n. 26678/2022 del 09/09/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

Il contribuente, per il periodo d'imposta 2008, aveva indicato in dichiarazione una quota di detrazione per spese sostenute per interventi finalizzati al risparmio energetico eseguiti su un immobile di proprietà della società partecipata. L'Ufficio, in sede di controllo formale ex art. 36-ter d.P.R. n. 600 del 1973, aveva recuperato a tassazione la somma detratta ritenendo insussistente il requisito del possesso o della detenzione dell'immobile, perché l'immobile era concesso in locazione a un terzo. I giudici di merito avevano condiviso tale impostazione. In cassazione il contribuente ha dedotto: (1) violazione dell'art. 1, commi 344 e seguenti, L. n. 296 del 2006, dell'art. 2 d.m. 19/02/2007 e dell'art. 1140 c.c., sostenendo che la detrazione spetti anche al proprietario che abbia concesso l'immobile in locazione; (2) nullità della sentenza per motivazione mancante o apparente ex art. 132, n. 4, c.p.c. e art. 36, comma 2, n. 4, d.lgs. n. 546 del 1992.

La decisione

La Corte ha dato atto della sopravvenuta cessazione della materia del contendere, poiché l'Agenzia delle entrate aveva restituito al contribuente quanto versato in relazione alla cartella, oltre interessi. Per effetto di tale sopravvenienza, la Corte ha cassato senza rinvio la sentenza impugnata, ritenendo venute meno le ragioni di contrasto tra le parti e quindi l'attualità della decisione di merito. Ha inoltre compensato le spese dei gradi di merito e condannato l'Agenzia al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in dispositivo secondo la soccombenza virtuale.

Norme richiamate

  • art. 1, commi 344 e seguenti, L. n. 296 del 2006

    La detrazione per interventi di riqualificazione energetica ha portata generale e, secondo l'orientamento richiamato, spetta anche ai titolari di reddito d'impresa che sostengano le spese su immobili concessi in locazione a terzi, senza limiti soggettivi od oggettivi ulteriori.

  • art. 2 d.m. 19/02/2007

    È richiamato dal ricorrente a sostegno della tesi estensiva del beneficio fiscale, ma la decisione non ne sviluppa un'autonoma interpretazione.

  • art. 1140 c.c.

    È richiamato dal ricorrente per sostenere che il proprietario locatore conservi il requisito del possesso ai fini dell'agevolazione, ma la Corte non decide sul punto nel merito per cessazione della materia del contendere.

  • art. 36-ter d.P.R. n. 600 del 1973

    Costituisce il presupposto del controllo formale e del recupero a tassazione della detrazione ritenuta indebitamente fruita.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    Norma processuale utilizzata per formulare il motivo di violazione di legge.

  • art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.

    Norma processuale utilizzata per dedurre la nullità della sentenza per motivazione mancante o apparente.

  • art. 132, n. 4, c.p.c.

    Richiamato quale parametro della censura sulla motivazione della sentenza di merito.

  • art. 36, comma 2, n. 4, d.lgs. n. 546 del 1992

    Richiamato quale parametro della censura sulla motivazione della decisione tributaria.

  • artt. 375 e 380-bis.1 c.p.c.

    Richiamati per il rito camerale e la trattazione in camera di consiglio.

Massime di principio

  • Nel processo tributario, la sopravvenuta caducazione dell'atto impositivo o la restituzione di quanto versato determina la cessazione della materia del contendere e impone la cassazione senza rinvio delle sentenze di merito, perché viene meno l'attualità del contrasto tra le parti.
  • Quando la controversia tributaria è definita da un evento sopravvenuto che elimina l'oggetto del giudizio, la regolazione delle spese segue il criterio della soccombenza virtuale, con possibile compensazione delle spese dei gradi di merito se l'orientamento giurisprudenziale si è consolidato successivamente alla formazione della lite.
  • Il beneficio fiscale per interventi di riqualificazione energetica previsto dalla L. n. 296 del 2006 ha natura ampia e generale e, secondo l'orientamento richiamato, spetta anche ai soggetti titolari di reddito d'impresa che sostengano le spese su immobili concessi in locazione a terzi, non essendo richiesto che l'immobile sia utilizzato direttamente dal contribuente.
  • In sede di legittimità, la richiesta di trattazione in pubblica udienza può essere respinta quando la questione sia già governata da principi consolidati e non presenti particolare rilevanza nomofilattica.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamentoImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiCaso fortuito e forza maggioreGiudicatoOnere della prova

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