Sentenza n. 5157/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 2
per la riforma della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Puglia (sezione seconda) n. -OMISSIS-, resa tra le parti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Sentenza del TAR Puglia, Sez. II, che aveva accolto il ricorso contro la sanzione disciplinare di corpo del rimprovero e gli atti presupposti
Esito
Favorevole al ricorrente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il militare aveva impugnato la contestazione disciplinare, la sanzione del rimprovero e il rigetto del ricorso gerarchico, chiedendo anche l'accertamento della decadenza dell'Amministrazione dal potere sanzionatorio. Aveva dedotto, tra l'altro, la violazione degli artt. 1397 e 1398 del Codice dell'ordinamento militare per tardivo avvio del procedimento, nonché violazione di legge, erronea presupposizione, illogicità, sviamento, ingiustizia manifesta, difetto di motivazione, travisamento e contraddittorietà. Il TAR aveva accolto il motivo relativo alla violazione dell'art. 1398 c.m., ritenendo ingiustificato il periodo di inerzia dell'Amministrazione successivo alla conoscenza della visura storica dei cavalli prodotta nel procedimento disciplinare di stato. Il Ministero ha appellato tale statuizione, sostenendo che il termine di avvio doveva essere valutato tenendo conto della possibile rilevanza penale della condotta, dell'avvenuto deferimento alla Procura per il reato di accesso abusivo a sistema informatico e della necessità di ottenere l'autorizzazione all'ostensione degli atti penali.
La decisione
L'appello è stato accolto e la sentenza del TAR è stata riformata, con conseguente rigetto del ricorso di primo grado. Il Consiglio di Stato ha chiarito che l'obbligo di avviare il procedimento disciplinare 'senza ritardo' non impone un termine fisso né una contestazione immediata: la tempestività va valutata secondo un criterio di ragionevole prontezza, in rapporto alla gravità dell'infrazione, alla complessità degli accertamenti e all'eventuale interferenza con procedimenti penali. Il termine di trenta giorni, desunto dall'art. 55-bis, comma 4, d.lgs. 165/2001 e coincidente con il termine generale dell'art. 2 l. 241/1990, costituisce un parametro presuntivo: entro tale termine la contestazione è certamente tempestiva; oltre tale termine non è automaticamente tardiva, ma l'Amministrazione deve esplicitare ragioni idonee a giustificare il differimento. Nel caso concreto, la condotta era stata deferita all'autorità giudiziaria per la possibile integrazione del reato di accesso abusivo a sistema informatico; l'autorizzazione all'ostensione degli atti era intervenuta il 12 ottobre 2020 e il procedimento disciplinare era stato avviato il 27 gennaio 2021. La complessità derivante dalla pendenza del procedimento disciplinare di stato, sospeso in relazione al procedimento penale, e dall'innesto di un ulteriore procedimento penale giustificava il tempo impiegato. Le ragioni dell'Amministrazione costituivano espressione di discrezionalità, sindacabile solo in caso di manifesta illogicità, arbitrarietà o irragionevolezza, non ravvisate nel caso concreto. Il militare non costituito in appello non aveva inoltre riproposto espressamente, ai sensi dell'art. 101, comma 2, c.p.a., i motivi di primo grado non esaminati dal TAR, rimasti quindi estranei al thema decidendum. Spese di entrambi i gradi compensate.
Norme richiamate
art. 1393 c.m.
Disciplina il rapporto tra procedimento disciplinare e procedimento penale, prevedendo la regola dell'autonomia dei procedimenti e, in casi eccezionali, la pregiudizialità penale facoltativa o obbligatoria.
art. 1398 c.m.
Impone l'avvio del procedimento disciplinare di corpo senza ritardo, ma non stabilisce un termine fisso; la tempestività va apprezzata secondo ragionevole prontezza, considerando complessità e circostanze del caso.
art. 1397 c.m.
Richiamato nel quadro della disciplina dei termini e dell'avvio del procedimento disciplinare militare.
art. 1398, comma 1-bis, c.m.
Collega il dies a quo dell'azione disciplinare alla conoscenza integrale della decisione penale irrevocabile o del provvedimento di archiviazione nei casi di pregiudizialità penale previsti dall'art. 1393 c.m.
art. 55-bis, comma 4, d.lgs. 165/2001
con immediatezza e comunque non oltre trenta giorni
Utilizzato come parametro orientativo per concretizzare il concetto elastico di 'senza ritardo', senza trasformarlo in un termine rigido applicabile all'ordinamento militare.
Il termine generale di conclusione del procedimento è richiamato quale termine presuntivo congruo di trenta giorni ai fini della valutazione della tempestività.
La possibile configurabilità dell'accesso abusivo a sistema informatico ha reso necessario il deferimento all'autorità giudiziaria e l'acquisizione dell'autorizzazione all'ostensione degli atti prima della valutazione disciplinare.
I motivi di ricorso non esaminati in primo grado devono essere espressamente riproposti dall'appellato; in mancanza, restano esclusi dal thema decidendum dell'appello.
Richiamato quale base per la compensazione delle spese in presenza di eccezionali motivi.
Richiamato quale ulteriore fondamento della compensazione integrale delle spese di entrambi i gradi.
Massime di principio
- L'obbligo di avviare il procedimento disciplinare militare "senza ritardo" non integra un termine fisso di decadenza: la tempestività deve essere valutata secondo un criterio di ragionevole prontezza, tenendo conto della gravità dell'infrazione, della complessità degli accertamenti e dell'intera procedura.
- Il superamento di trenta giorni dalla conoscenza della condotta disciplinarmente rilevante non determina automaticamente la tardività dell'azione disciplinare. Esso impone all'Amministrazione di esternare ragioni specifiche che giustifichino il differimento; il termine di trenta giorni opera come parametro presuntivo di congruità e non come termine perentorio.
- Tra le ragioni idonee a giustificare l'avvio del procedimento disciplinare oltre trenta giorni rientrano la pendenza o la possibile rilevanza penale dei fatti, la necessità di acquisire atti coperti da segreto investigativo o di ottenere l'autorizzazione alla loro ostensione, nonché la complessità derivante dalla contemporanea pendenza di procedimenti disciplinari e penali.
- Le ragioni addotte dall'Amministrazione per giustificare il momento di avvio dell'azione disciplinare costituiscono espressione di discrezionalità amministrativa e sono sindacabili dal giudice soltanto se manifestamente illogiche, arbitrarie o irragionevoli.
- In appello, i motivi di ricorso non esaminati dal giudice di primo grado devono essere espressamente riproposti dall'appellato ai sensi dell'art. 101, comma 2, c.p.a.; in mancanza, tali motivi non entrano nel thema decidendum del giudizio d'appello.
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