Sentenza n. 1416/2026 - Venezia, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Venezia n. 600/2016, relativa al riconoscimento dell’anzianità di servizio e delle conseguenti differenze stipendiali
Esito
Favorevole al ricorrente (dipendente scolastico)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha agito per l’ottemperanza della sentenza del Tribunale di Venezia, resa in funzione di giudice del lavoro e passata in giudicato, con la quale era stato riconosciuto, ai fini economici e giuridici, il servizio maturato anche in periodo pre-ruolo ai fini della progressione professionale, con condanna del Ministero al riconoscimento dell’anzianità, all’inquadramento nel livello stipendiale corrispondente e al pagamento delle differenze stipendiali maturate dal 28 aprile 2010 al 2014, oltre alla maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria. La sentenza era stata notificata presso la sede reale dell’Amministrazione e, nonostante il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dalla normativa applicabile, non era stata spontaneamente eseguita. Il Ministero, regolarmente intimato, non si è costituito. Il ricorrente ha inoltre chiesto la condanna al pagamento di una penalità di mora ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso, ritenendo sussistenti le condizioni dell’azione di ottemperanza: valida notifica della sentenza presso la sede reale dell’Amministrazione e decorso del termine dilatorio di 120 giorni tra la notifica e la proposizione del ricorso. Poiché la sentenza del giudice del lavoro non era stata eseguita, il Ministero è stato ordinato di riconoscere al ricorrente, agli effetti economici e giuridici, l’anzianità maturata e di corrispondere le somme dovute, previo compimento degli atti necessari, oltre alla maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo. Il termine assegnato al Ministero è di 60 giorni dalla comunicazione o, se anteriore, dalla notificazione della sentenza. Per l’eventuale ulteriore inerzia è stato nominato commissario ad acta il Direttore generale della Direzione generale per l’edilizia scolastica, le risorse e il supporto alle istituzioni scolastiche, con facoltà di subdelega a un dirigente del Ministero, da esercitare entro ulteriori 60 giorni. Non è stato riconosciuto alcun compenso al commissario, in quanto dipendente dell’Amministrazione debitrice. La domanda di astreinte è stata ritenuta adeguatamente soddisfatta dalla nomina del commissario ad acta e, pertanto, non è stata accolta autonomamente. Il Ministero è stato condannato alle spese di lite, liquidate in 800 euro oltre spese generali e accessori.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
art. 114, comma 4, lett. e)
La disposizione consente al giudice dell’ottemperanza di adottare misure coercitive, tra cui la penalità di mora; nel caso concreto il Collegio ha ritenuto sufficiente, ai fini dell’esecuzione, la nomina del commissario ad acta.
art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito con modificazioni dalla legge n. 30/1997
termine dilatorio di centoventi giorni
Il giudizio di ottemperanza nei confronti di un’amministrazione debitrice è stato ritenuto proponibile dopo la notifica della sentenza presso la sede reale dell’Amministrazione e il decorso del termine dilatorio di 120 giorni.
art. 22, comma 36, legge n. 724/1994
maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria
Il giudice ha ordinato la corresponsione, sulle somme dovute in esecuzione della sentenza, della maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo effettivo.
Massime di principio
- Il giudizio di ottemperanza di una sentenza di condanna pronunciata dal giudice ordinario nei confronti di una pubblica amministrazione è proponibile quando la sentenza sia stata notificata presso la sede reale dell’Amministrazione e sia decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito dalla legge n. 30/1997.
- Quando l’Amministrazione non esegue una sentenza passata in giudicato che impone il riconoscimento di una posizione giuridica ed economica e il pagamento delle somme conseguenti, il giudice dell’ottemperanza deve ordinare l’adozione degli atti necessari entro un termine determinato.
- In caso di ulteriore inerzia dell’Amministrazione dopo l’ordine di esecuzione, il giudice dell’ottemperanza può nominare un commissario ad acta, anche individuandolo in un dirigente dell’Amministrazione debitrice con facoltà di subdelega.
- La nomina del commissario ad acta può essere ritenuta misura adeguata a soddisfare la richiesta di esecuzione e, in relazione alle circostanze concrete, può rendere non necessaria l’applicazione di un’ulteriore penalità di mora ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
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