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Sentenza

Sentenza n. 1463/2026 - Torino, Sezione 1

per l’annullamento - del provvedimento, non cognito, assunto dall’Amministratore Delegato di SMAT - Società Metropolitana Acque Torino s.p.a., con il quale è stata disposta l’aggiudicazione a favore di Maiba S.r.l. della «Procedura aperta per l’affidamento della fornitura ed installazione di Punti Acqua SMAT (rif. APP_08/2025 - CIG B78E55325E)», comunicato alla ricorrente soltanto con nota prot. n. 129044 del 12/12/2025; - di tutti i verbali della procedura concorsuale de qua, ivi inclusi i relativi allegati, e segnatamente: (i) del verbale n. 4, concernente le operazioni concorsuali svolte dalla Commissione giudicatrice nelle sedute riservate dell’01/10/2025; del 31/10/2025 e del 04/11/2025, unitamente all’allegata tabella denominata “Punteggio Tecnico”, nella parte in cui il predetto Organo, in fase di valutazione delle offerte tecniche dei concorrenti, ha omesso di escludere quella presentata da Maiba s.r.l., per inidoneità a soddisfare le esigenze manifestate dalla Stazione appaltante nei documenti di gara e non conformità a talune caratteristiche tecniche minime - e quindi, inderogabili - previste dal Capitolato Speciale d’Appalto, oltre che per avere formulato un’offerta alternativa, ma soprattutto poiché Maiba S.r.l. non risulta l’azienda produttrice dell’apparecchiatura di refrigerazione e di gassatura dell’acqua offerta in gara in palese violazione dell’art. 2.1.1.5.1, lett. h), del Disciplinare di gara e dell’art. 4.1 del Capitolato Speciale d’Appalto; (ii) del Verbale n. 5, concernente la seduta del 13/11/2025, nella parte in cui la Commissione giudicatrice, dopo avere confermato la graduatoria finale di gara, ha proposto Maiba s.r.l. per l’aggiudicazione dell’appalto per il quale è causa; - di ogni altro atto e provvedimento ad essi presupposti, conseguenti o connessi, anche non cogniti; E per la condanna della Stazione appaltante al risarcimento del danno patito dalla società ricorrente;

Giustizia amministrativa202600158

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Piemonte - Torino, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: aggiudicazione a favore dell’operatore economico controinteressato della procedura aperta per la fornitura, installazione e manutenzione di punti acqua, con i verbali di gara e gli atti connessi

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (stazione appaltante e aggiudicataria)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente, seconda classificata, ha impugnato l’aggiudicazione chiedendo l’esclusione dell’aggiudicataria e il risarcimento del danno. Con il primo motivo ha dedotto la non conformità dell’offerta tecnica alle prescrizioni del capitolato, contestando l’idoneità statica dei punti acqua sull’intero territorio metropolitano, in particolare oltre i 1.500 metri sul livello del mare, l’utilizzo di profili tubolari anziché di profili aperti nella struttura portante e il sistema di telecontrollo con trasmissione dei dati tramite server di terzi. Con il secondo motivo ha denunciato la violazione del principio di unicità dell’offerta, sostenendo che l’offerta tecnica contenesse soluzioni plurime e alternative quanto alla struttura, al sistema di filtrazione e disinfezione e ai sistemi elettronici di gestione e telecontrollo. Con il terzo motivo ha affermato che l’aggiudicataria non fosse produttrice delle apparecchiature di refrigerazione e gassatura, come richiesto dalla lex specialis, desumendolo dalla somiglianza con macchinari offerti da altra impresa in una precedente gara.

La decisione

Il TAR ha respinto integralmente il ricorso. Quanto al primo motivo, ha rilevato che la stazione appaltante aveva svolto una specifica istruttoria sull’idoneità statica dei punti acqua di entrambe le concorrenti, acquisendo chiarimenti e certificazioni. Le contestazioni della ricorrente miravano quindi a sostituire la propria valutazione tecnica a quella della Commissione, senza dimostrare macroscopiche illogicità, arbitrarietà, travisamento dei fatti o inattendibilità. La perizia e la controrelazione prodotte dalla ricorrente non hanno fornito una smentita immediata e incontrovertibile delle valutazioni dell’aggiudicataria e della Commissione. Il TAR ha inoltre applicato il principio di equivalenza: la previsione del capitolato relativa alle caratteristiche minime inderogabili non imponeva un formalismo assoluto, consentendo soluzioni tecniche diverse purché sostanzialmente e funzionalmente equivalenti, salvo il caso di aliud pro alio. L’impiego di profili tubolari non è stato ritenuto radicalmente incompatibile con la funzione del manufatto e la ricorrente non ha provato l’inequivalenza funzionale. Anche il sistema di telecontrollo non risultava soggetto all’obbligo inderogabile di trasmissione diretta dei dati al centro SMAT senza server intermedi. Quanto al secondo motivo, il TAR ne ha rilevato la dubbia ammissibilità per genericità e ambiguità deduttiva, poiché non erano state individuate concretamente offerte alternative e antitetiche. Nel merito, le espressioni utilizzate nell’offerta («se gradito», «sempre se voluto») sono state interpretate, secondo buona fede, come riferite a proposte migliorative, mentre l’offerta confermava il rispetto delle caratteristiche minime e conservava contenuto unitario e inequivoco. Il terzo motivo è stato ritenuto manifestamente infondato: la ricorrente non aveva fornito prova della non veridicità della qualifica di produttrice dell’aggiudicataria, limitandosi a dedurre la somiglianza con un prodotto offerto da altra impresa in una precedente gara. Le spese di lite sono state integralmente compensate per la complessità delle questioni e il comportamento complessivo delle parti.

Norme richiamate

  • art. 71 d.lgs. 36/2023

    Base normativa della procedura aperta indetta dalla stazione appaltante.

  • art. 108 d.lgs. 36/2023

    Prevede il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa utilizzato per l’aggiudicazione.

  • art. 17, comma 5, d.lgs. 36/2023

    Richiamato per la proposta di aggiudicazione formulata dalla Commissione giudicatrice.

  • art. 79 d.lgs. 36/2023

    Disciplina, mediante il rinvio all’Allegato II.5, le specifiche tecniche nelle procedure di affidamento e costituisce la base normativa del principio di equivalenza.

  • Allegato II.5, Parte II, Sezione A, punti 4, 6, 7 e 8, d.lgs. 36/2023

    Le specifiche tecniche consentono pari accesso degli operatori economici e non devono comportare ostacoli ingiustificati all'apertura degli appalti pubblici alla concorrenza. [...] Le stazioni appaltanti non possono escludere un'offerta [...] se vi ottemperano in modo equivalente [...] L'offerente dimostra, nella propria offerta, con qualsiasi mezzo appropriato [...] che le soluzioni proposte ottemperano in maniera equivalente alle prestazioni, ai requisiti funzionali e alle specifiche tecniche prescritti.

    Le specifiche tecniche devono essere applicate in modo non formalistico e concorrenziale; l’offerta difforme può essere ammessa se dimostra la conformità sostanziale e funzionale ai requisiti richiesti, salvo una difformità radicale qualificabile come aliud pro alio.

  • art. 1 d.lgs. 36/2023

    Il principio di equivalenza è stato collegato dal TAR al principio del risultato, in quanto volto a evitare limitazioni irragionevoli del confronto competitivo.

  • art. 2.2 del Disciplinare di gara

    Gli impegni assunti con l’offerta tecnica dai concorrenti costituiscono per l’aggiudicatario altrettante obbligazioni contrattuali nel rispetto di quanto prescritto dal Capitolato Speciale d’Appalto i cui contenuti costituiscono caratteristiche minime inderogabili delle prestazioni.

    La clausola è stata interpretata in senso funzionale: le caratteristiche minime inderogabili riguardano le prestazioni da assicurare e non impediscono soluzioni tecniche migliorative o funzionalmente equivalenti.

  • art. 4.2 del Capitolato Speciale d’Appalto

    Supporti in ferro di adeguato spessore da interporre tra il terreno e i piedini quali ripartitori del carico.

    La prescrizione non è stata ritenuta incompatibile con soluzioni di ancoraggio mediante plinti o platee idonee, ove tecnicamente equivalenti.

Massime di principio

  • Nelle gare pubbliche, la valutazione della Commissione giudicatrice sull’idoneità tecnica dell’offerta e sull’equivalenza funzionale delle soluzioni proposte è espressione di discrezionalità tecnica e può essere sindacata dal giudice amministrativo soltanto in presenza di manifesta illogicità, irragionevolezza, arbitrarietà, travisamento dei fatti o inattendibilità macroscopica; il giudice non può sostituire la propria valutazione tecnica a quella dell’organo competente.
  • Le clausole della lex specialis che qualificano le specifiche del capitolato come caratteristiche minime inderogabili devono essere interpretate, salvo univoca diversa previsione, in senso funzionale e non formalistico: è ammissibile una soluzione tecnicamente diversa quando assicuri in modo sostanzialmente equivalente la prestazione e la funzione richieste, purché non integri un aliud pro alio.
  • Il principio di equivalenza, fondato sull’art. 79 e sull’Allegato II.5 del d.lgs. 36/2023, opera anche in assenza di un espresso richiamo negli atti di gara o di una specifica invocazione del concorrente e può risultare anche implicitamente dalla documentazione tecnica; la stazione appaltante deve valutare la conformità sostanziale e funzionale del prodotto, non la mera corrispondenza formale alle specifiche.
  • Il principio di unicità dell’offerta è violato solo quando il concorrente presenti soluzioni effettivamente plurime, alternative e incompatibili, tali da rendere incerto l’oggetto della proposta o rimetterne la scelta alla stazione appaltante. Espressioni riferite a migliorie eventuali o subordinatamente gradite non rendono di per sé equivoca l’offerta se il concorrente conferma il rispetto dei requisiti minimi e l’oggetto complessivo resta unitario e determinato.
  • La contestazione della qualificazione dell’offerente come produttore di un’apparecchiatura richiede elementi probatori concreti: la mera somiglianza tra il prodotto offerto e un macchinario commercializzato da altra impresa in una precedente procedura non dimostra né l’identità produttiva né la violazione della lex specialis.

Come è indicizzato

MaterieProcedura di garaOfferta e valutazioneAggiudicazione, revoca e annullamento della gara
RamiContratti pubblici
SottomateriePrincipio di equivalenza
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaConcorrenza ed evidenza pubblicaOnere della prova e principio dispositivoEccesso di potere

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