Cassazione Civile, Ordinanza n. 04776/2024 del 22/02/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (ente locale)
La controversia
Una danneggiata aveva chiesto il risarcimento dei danni subiti per la morte dei propri congiunti in conseguenza dell’alluvione di Sarno del 5 maggio 1998. Nel giudizio di merito erano stati evocati la Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Ministero dell’Interno, il Comune di Sarno e il Sindaco. Il Tribunale aveva accolto la domanda risarcitoria e, quanto ai rapporti interni, aveva accolto il regresso delle amministrazioni statali nei confronti del sindaco, rigettandolo invece verso il Comune. La Corte d’appello aveva confermato il rigetto del regresso verso il Comune, ritenendo che, in presenza di responsabilità risarcitoria con titoli diversi, il responsabile per fatto altrui non possa agire in regresso ex art. 2055, comma 2, c.c. contro altro responsabile indiretto incolpevole, essendo inapplicabile il criterio della gravità della colpa e dell’entità delle conseguenze. In cassazione le amministrazioni statali hanno dedotto: 1) violazione degli artt. 28 Cost., 22 e 23 T.U. n. 3/1957, 185 c.p., 2043, 2049 e 2055, comma 2, c.c., sostenendo che il Comune sarebbe responsabile direttamente per fatto proprio, per immedesimazione organica e per omesso esercizio di funzioni pubbliche; 2) violazione degli artt. 185 c.p., 2043, 2049 e 2055, commi 2 e 3, c.c., sostenendo che anche tra coobbligati solidali con titoli di responsabilità diversi sarebbe ammissibile il regresso ex art. 2055 c.c. e che la norma avrebbe autonomia rispetto all’art. 1298 c.c.
La decisione
La Corte di cassazione non è entrata nel merito dei due motivi, perché ha rilevato d’ufficio un vizio preliminare e assorbente: il ricorso è stato proposto tardivamente. La copia autentica della sentenza impugnata, depositata dalle amministrazioni, non recava la data di pubblicazione e non risultava altrimenti documentata; pertanto, ai fini del termine lungo di impugnazione ex art. 327 c.p.c., la Corte ha fatto riferimento alla data di deliberazione della sentenza d’appello, 19 maggio 2021. Poiché il ricorso è stato notificato il 17 gennaio 2022, oltre il termine, è stato dichiarato inammissibile. Le amministrazioni ricorrenti sono state condannate al pagamento delle spese in favore del Comune controricorrente. La Corte ha inoltre escluso l’applicazione dell’ulteriore contributo unificato per le amministrazioni dello Stato, in quanto esentate tramite prenotazione a debito.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
È stata la norma processuale invocata per denunciare la violazione di legge nei due motivi di ricorso.
La trattazione del ricorso è stata fissata in adunanza camerale secondo il rito previsto da questa disposizione.
Per il termine lungo di impugnazione, in mancanza di prova della data di pubblicazione della sentenza, la Corte ha fatto riferimento alla data di deliberazione del provvedimento.
art. 16-bis, comma 9-bis, d.l. n. 179 del 2012
La copia analogica prodotta è stata considerata autentica perché tratta con modalità telematiche e conforme al fascicolo informatico.
art. 16-decies d.l. n. 179 del 2012
Richiamato insieme alle disposizioni sulle copie telematiche ai fini della conformità della copia depositata.
art. 16-undecies d.l. n. 179 del 2012
Richiamato insieme alle disposizioni sulle copie telematiche ai fini della conformità della copia depositata.
art. 28 Cost.
Invocato dai ricorrenti per sostenere la responsabilità diretta del Comune in ragione del rapporto di immedesimazione organica e delle funzioni del sindaco.
art. 22 T.U. n. 3 del 10 gennaio 1957
Invocato tra le norme poste a fondamento del primo motivo di ricorso.
art. 23 T.U. n. 3 del 10 gennaio 1957
Invocato tra le norme poste a fondamento del primo motivo di ricorso.
Richiamato nei motivi per collegare il fatto di reato all’obbligazione risarcitoria civile.
Richiamato dai ricorrenti come norma generale dell’illecito aquiliano.
Richiamato dai ricorrenti a sostegno della responsabilità della pubblica amministrazione per fatto altrui.
È la norma centrale sul regresso tra coobbligati solidali; la Corte territoriale l’aveva ritenuta inapplicabile al rapporto tra responsabili indiretti, mentre i ricorrenti ne sostenevano l’applicabilità anche tra soggetti con titoli diversi.
Richiamato dai ricorrenti per sostenere che il criterio della ripartizione in parti uguali presuppone una colpa intesa in senso oggettivo.
Richiamato dalla sentenza d’appello come parametro per il regresso del responsabile indiretto contro l’autore immediato del fatto lesivo.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
La Corte ha escluso l’obbligo di versamento dell’ulteriore contributo unificato per le amministrazioni dello Stato ricorrenti.
Massime di principio
- Ai fini del termine lungo per impugnare, se la copia autentica della sentenza non consente di individuare la data di pubblicazione e tale dato non è altrimenti provato, il termine va computato dalla data di deliberazione del provvedimento impugnato.
- Quando il ricorso per cassazione è notificato oltre il termine risultante dal criterio applicabile ex art. 327 c.p.c., l’impugnazione è inammissibile; il vizio non si traduce in improcedibilità se il provvedimento prodotto è comunque autentico e identificabile.
- In tema di regresso tra coobbligati solidali, la questione dell’ammissibilità dell’azione ex art. 2055 c.c. tra responsabili con titoli diversi è stata prospettata, ma nel caso concreto non è stata decisa nel merito per la preclusione processuale della tardività.
- Le amministrazioni dello Stato, quando agiscono in giudizio tramite prenotazione a debito, non sono tenute al versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato previsto per il rigetto o l’inammissibilità dell’impugnazione.
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