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Cassazione Civile, Ordinanza n. 38037/2022 del 29/12/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di accertamento con cui l'Ufficio, applicando gli studi di settore, ha rideterminato induttivamente il reddito d'impresa di una società, ritenendo incongrui i ricavi dichiarati rispetto agli standard statistici. La società aveva contestato l'accertamento davanti ai giudici tributari, deducendo in particolare che nell'anno d'imposta vi fossero lavori di pavimentazione stradale che avevano ridotto l'afflusso di clientela al negozio, oltre a sostenere l'inadeguatezza degli studi di settore al caso concreto e a chiedere l'esercizio dei poteri istruttori del giudice tributario. In cassazione ha proposto tre motivi: 1) violazione degli artt. 2697 c.c. e 39, comma 1, lett. d), d.P.R. 600/1973, assumendo che l'accertamento fondato sugli studi di settore richiedesse ulteriori elementi istruttori e che l'onere probatorio fosse stato illegittimamente posto a suo carico; 2) omessa pronuncia sulla richiesta di esercizio dei poteri istruttori ex art. 7 d.lgs. 546/1992; 3) violazione e falsa applicazione del medesimo art. 7, sostenendo che la commissione tributaria avrebbe dovuto acquisire d'ufficio elementi probatori sui lavori stradali.

La decisione

La Corte ha ritenuto infondato il primo motivo, inammissibile il secondo e infondato il terzo. Ha ribadito che l'accertamento standardizzato mediante studi di settore si fonda su presunzioni semplici che diventano idonee solo all'esito del contraddittorio endoprocedimentale, nel quale il contribuente deve provare, con ogni mezzo, le circostanze specifiche che giustificano uno scostamento dagli standard; nel caso concreto la società si era limitata a deduzioni generiche sul minor afflusso di clientela, senza fornire prova adeguata. Quanto all'art. 7 d.lgs. 546/1992, la Corte ha escluso che il giudice tributario possa supplire alle carenze probatorie della parte, potendo i poteri istruttori officiosi essere esercitati solo in funzione integrativa e in presenza di oggettiva incertezza, non per sostituire l'onere della prova gravante sul contribuente. Il ricorso è stato quindi rigettato; nessuna statuizione sulle spese è stata adottata perché l'Agenzia non ha svolto difese nel merito.

Norme richiamate

Massime di principio

  • L'accertamento tributario fondato su studi di settore costituisce una presunzione semplice che diventa operativa solo dopo il contraddittorio endoprocedimentale; il mero scostamento rispetto agli standard non basta da solo a sorreggere l'atto.
  • Nel giudizio tributario il contribuente, per superare la presunzione da studi di settore, deve allegare e provare specifiche circostanze di fatto idonee a dimostrare che la propria attività si discostava dal modello normale di riferimento; non è sufficiente una mera allegazione generica.
  • L'Ufficio deve dimostrare l'applicabilità concreta dello standard al caso specifico, ma una volta attivato il contraddittorio il contribuente non può limitarsi a contestazioni apodittiche o prive di riscontri documentali.
  • La violazione dell'art. 2697 c.c. ricorre solo quando il giudice attribuisce l'onere probatorio a una parte diversa da quella gravata dalla legge; non ricorre, invece, quando il giudice valuta erroneamente l'esito della prova.
  • Nel processo tributario i poteri istruttori officiosi del giudice hanno funzione integrativa e non sostitutiva: essi non possono essere utilizzati per colmare l'inerzia probatoria della parte onerata, ma solo in presenza di oggettiva incertezza del quadro istruttorio.
  • Il vizio di omessa pronuncia è deducibile in cassazione solo se la questione sia stata ritualmente proposta in giudizio e specificamente riprodotta nel ricorso con indicazione degli atti rilevanti.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioProve
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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