Cassazione Civile, Ordinanza n. 02298/2024 del 23/01/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di liquidazione dell'imposta di registro emesso in relazione a un decreto ingiuntivo ottenuto dalla società ricorrente per il pagamento di un credito derivante da un contratto di prestazione d'opera. La Commissione tributaria provinciale aveva accolto il ricorso della contribuente, ma la Commissione tributaria regionale aveva poi accolto l'appello dell'Agenzia delle entrate. In cassazione la società ha proposto cinque motivi: 1) omessa pronuncia sulla censura di nullità dell'avviso per difetto di motivazione; 2) motivazione apparente o insufficiente della sentenza d'appello; 3) violazione delle norme sulla motivazione dell'avviso e sull'allegazione degli atti, sostenendo che mancasse la sufficiente individuazione dell'atto tassato; 4) violazione delle norme sull'enunciazione e sulla tassazione degli atti giudiziari, lamentando che l'Ufficio avesse tassato anche il rapporto negoziale sottostante in modo erroneo; 5) violazione delle regole sull'efficacia probatoria e sull'onere della prova, deducendo che il rapporto enunciato non fosse individuato né allegato all'avviso o al fascicolo.
La decisione
La Corte ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché l'avviso di liquidazione era sufficientemente motivato: indicava gli estremi del decreto ingiuntivo, la base imponibile, le aliquote e i criteri tariffari, senza necessità di allegare l'atto tassato. Ha respinto anche il secondo motivo, escludendo che la sentenza della CTR fosse affetta da motivazione meramente apparente, poiché il percorso logico della decisione era comprensibile. Quanto ai motivi quarto e quinto, esaminati congiuntamente, la Corte ha ritenuto corretta la tassazione per enunciazione del contratto di prestazione d'opera richiamato nel decreto ingiuntivo, osservando che l'art. 22 del d.P.R. n. 131/1986 si applica anche agli atti soggetti a registrazione solo in caso d'uso quando siano enunciati in un atto registrato; ha inoltre escluso la denunciata duplicazione illegittima d'imposta, trattandosi di tassazione di due distinti atti, entrambi soggetti a imposta fissa secondo quanto riportato nell'avviso. Il ricorso è stato quindi respinto e la società è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità, con ulteriore presa d'atto dei presupposti per il contributo unificato aggiuntivo.
Norme richiamate
individua i vizi denunciabili in cassazione, tra cui violazione di legge, omessa pronuncia e motivazione apparente
impone al giudice di pronunciarsi su tutte le domande e le eccezioni ritualmente proposte
richiede una motivazione riconoscibile e idonea a rendere percepibile il fondamento della decisione
nel processo tributario impone l'esposizione concisa dei motivi in fatto e in diritto della decisione
viene richiamato dalla ricorrente a sostegno dell'obbligo di motivazione degli atti impositivi
richiamato dalla ricorrente in tema di motivazione dell'avviso e allegazione degli atti
consente la tassazione per enunciazione di disposizioni contenute in atti scritti o contratti verbali non registrati, posti in essere tra le stesse parti; la Corte ne afferma l'applicabilità anche agli atti soggetti a registrazione in caso d'uso se enunciati in un atto registrato
definisce il caso d'uso; il mero richiamo di un atto non registrato in un atto registrato non integra di per sé un caso d'uso
richiamato per il riferimento agli atti dell'autorità giudiziaria cui può applicarsi la disciplina della registrazione
richiamato come norma sulla pena pecuniaria per gli atti soggetti a registrazione in termine fisso
richiamato dalla ricorrente in relazione alla valutazione delle prove e al materiale istruttorio
richiamato dalla ricorrente sull'onere della prova
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
consente di dare atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato in caso di rigetto dell'impugnazione
Massime di principio
- In tema di imposta di registro sugli atti giudiziari, l'avviso di liquidazione è sufficientemente motivato quando indica il provvedimento tassato in modo univoco, la base imponibile, le aliquote e i criteri tariffari applicati; non è necessaria l'allegazione materiale dell'atto se esso è agevolmente individuabile.
- La motivazione della sentenza è solo apparente quando, pur esistendo graficamente, non consente di comprendere il percorso logico-giuridico seguito dal giudice; non sussiste nullità se la decisione espone, sia pure sinteticamente, le ragioni della statuizione.
- La tassazione per enunciazione ex art. 22 d.P.R. 131/1986 richiede che l'atto registrato contenga un richiamo espresso e sufficientemente specifico del negozio non registrato, tale da identificarne natura e contenuto senza bisogno di elementi esterni.
- Il mero richiamo di un atto non registrato in un atto soggetto a registrazione non integra di per sé un "caso d'uso" ai sensi dell'art. 6 d.P.R. 131/1986.
- L'art. 22 d.P.R. 131/1986 opera anche quando l'atto enunciato sia soggetto a registrazione solo in caso d'uso: la sua tassazione consegue alla enunciazione nell'atto registrato, indipendentemente dal fatto che l'atto enunciato sia stato utilizzato autonomamente come caso d'uso.
- L'imposta di registro è imposta d'atto: la tassazione di un provvedimento giudiziario e quella del contratto enunciato al suo interno possono coesistere quando la legge assoggetta entrambi a imposizione, senza che ciò integri duplicazione indebita.
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