Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 22591/2022 del 19/07/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

La controversia nasce dal diniego di rimborso dell'IVA per l'anno d'imposta 2013, relativo a un credito maturato nel corso di una procedura fallimentare riferita al de cuius, di cui la resistente è erede. In primo grado il ricorso del contribuente era stato accolto; in appello la Commissione tributaria regionale aveva confermato l'accoglimento ritenendo sufficiente, per manifestare la volontà di ottenere il rimborso, la presenza in dichiarazione annuale dell'esplicitazione del credito, anche senza una separata istanza di rimborso, con conseguente applicazione del termine decennale di prescrizione e non del termine biennale di decadenza. L'Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, denunciando la violazione e falsa applicazione degli artt. 21, comma 2, d.lgs. n. 546/1992, e 30 d.P.R. n. 633/1972: secondo la ricorrente, la mera esposizione del credito IVA in dichiarazione non sarebbe sufficiente a interrompere il termine decadenziale per la richiesta di rimborso, occorrendo invece la compilazione dell'apposita sezione della dichiarazione contenente l'indicazione dell'importo chiesto a rimborso. La resistente ha depositato controricorso.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso, aderendo all'orientamento consolidato secondo cui, in caso di cessazione dell'attività, il credito IVA esposto in dichiarazione è soggetto all'ordinaria prescrizione decennale e non al termine biennale di decadenza dell'art. 21, comma 2, d.lgs. n. 546/1992. La domanda di rimborso si considera già proposta con la compilazione del quadro della dichiarazione annuale destinato all'emersione del credito; non è necessaria la presentazione del modello VR, che è solo un adempimento prodromico alla esigibilità del rimborso. La Corte ha quindi confermato la decisione di merito e condannato l'Agenzia delle entrate al pagamento delle spese processuali in favore della controricorrente. È stata inoltre esclusa l'applicazione dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, in ragione della qualità di amministrazione pubblica difesa dall'Avvocatura dello Stato.

Norme richiamate

  • art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3

    è il vizio dedotto nel ricorso per cassazione, per violazione e falsa applicazione di legge

  • art. 21, comma 2, d.lgs. n. 546/1992

    il termine biennale di decadenza per il rimborso non si applica, in via residuale, quando esiste una disciplina speciale del credito IVA e, in caso di cessazione dell'attività, l'azione è soggetta a prescrizione ordinaria

  • art. 30 d.P.R. n. 633/1972

    regola il rimborso dell'eccedenza IVA; nel caso di cessazione dell'attività la richiesta di rimborso è disciplinata da questa norma e non dall'art. 21 d.lgs. n. 546/1992

  • art. 38-bis d.P.R. n. 633/1972

    il modello VR non costituisce il fatto costitutivo del diritto, ma solo un presupposto di esigibilità e un adempimento prodromico all'esecuzione del rimborso

  • art. 1242 c.c.

    non opera l'effetto estintivo per compensazione se non è sorto un debito IVA della contribuente, come nel caso di cessazione dell'attività

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    non si applica al soccombente che sia amministrazione pubblica ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato

  • art. 2697 c.c.

    richiamato solo nel riferimento generale alla ripartizione dell'onere probatorio nelle massime citate; non è oggetto del decisum

  • art. 2041 c.c.

    citato solo indirettamente nel testo delle decisioni richiamate, non rileva nella ratio della causa

Massime di principio

  • In materia di rimborso del credito IVA maturato da un soggetto che ha cessato l'attività, la domanda può ritenersi validamente proposta già con la sua esposizione nella dichiarazione annuale, purché da essa emerga in modo formale la volontà di ottenere il rimborso del credito.
  • Quando il contribuente non prosegue l'attività e non può utilizzare l'eccedenza in detrazione o compensazione, il credito IVA resta soggetto alla prescrizione ordinaria decennale; non trova applicazione il termine biennale di decadenza dell'art. 21, comma 2, d.lgs. n. 546/1992, che opera solo in via residuale in mancanza di disciplina speciale.
  • Il modello VR non è elemento costitutivo del diritto al rimborso IVA, ma solo un adempimento procedurale che incide sull'esigibilità del credito e sull'avvio della fase esecutiva del rimborso.
  • La mera indicazione del credito in dichiarazione non può essere degradata a semplice richiesta di compensazione quando, per cessazione dell'attività, manchi un debito IVA suscettibile di estinzione per compensazione.
  • L'interpretazione delle norme nazionali sul rimborso IVA deve essere coordinata con il principio di neutralità dell'imposta e con il diritto eurounitario, evitando formalismi che ostacolino ingiustificatamente il recupero dell'IVA versata a monte.

Come è indicizzato

MaterieRimborsiContenzioso tributario
RamiTributi
IstitutiPrescrizioneDecadenzaBuona fede e correttezzaPrimato del diritto dell'Unione europea

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.