Cassazione Civile, Ordinanza n. 36912/2022 del 16/12/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
Una società impugnava un avviso di accertamento relativo all'anno d'imposta 2007, fondato su PVC, con cui l'Ufficio aveva contestato l'indebita deduzione di costi e ricavi non contabilizzati, recuperando a tassazione maggiori imposte, interessi e sanzioni. In primo grado il ricorso era stato respinto; in appello la CTR aveva accolto solo in parte, riconoscendo la deducibilità di un costo e confermando il resto della pretesa. In cassazione la società deduceva violazione e falsa applicazione degli artt. 62-sexies d.l. n. 331/1993, 39 d.P.R. n. 600/1973, 115 c.p.c. e 2697 c.c., sostenendo che l'Ufficio avesse formalmente richiamato l'accertamento analitico-induttivo ex art. 39, comma 1, ma avesse in realtà utilizzato una metodologia induttiva diversa, fondata sugli studi di settore e sull'asserita inattendibilità della contabilità, senza che ne ricorressero i presupposti. La ricorrente lamentava inoltre che l'Ufficio, avendo scelto quella forma di accertamento, avrebbe implicitamente riconosciuto l'attendibilità della contabilità; contestava infine che l'inattendibilità fosse stata desunta soltanto dai costi ritenuti indeducibili. La Corte ha ritenuto la censura inammissibile e comunque manifestamente infondata, osservando che la doglianza sulla reale metodologia accertativa era proposta per la prima volta in cassazione, in violazione del principio di autosufficienza e del divieto di nova; ha inoltre ribadito che l'accertamento analitico-induttivo è legittimo anche in presenza di contabilità complessivamente inattendibile e che la scelta dell'Ufficio di avvalersene non implica alcun riconoscimento di attendibilità. Poiché il ricorso non riproduceva integralmente né l'avviso né il PVC e non contrastava specificamente il giudizio di inattendibilità fondato su diverse e ripetute violazioni, la censura è stata dichiarata inammissibile.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso della società contribuente. Ha ritenuto che le censure fossero in parte nuove, in parte non autosufficienti e comunque infondate nel merito, perché l'accertamento analitico-induttivo ex art. 39, comma 1, d.P.R. n. 600/1973 può essere utilizzato anche quando la contabilità sia complessivamente inattendibile e la scelta di quel metodo non equivale ad affermazione di attendibilità della contabilità. Nessuna statuizione sulle spese è stata adottata per la mancata attività difensiva sostanziale dell'Agenzia; è stato invece dichiarato dovuto il raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
violazione e falsa applicazione
la doglianza è stata prospettata come vizio di legge, ma la Corte ha ritenuto la censura inammissibile perché in parte nuova e non autosufficiente.
art. 62-sexies d.l. n. 331/1993
richiamato dal ricorrente come norma violata, ma non è stata accolta la tesi della sua errata applicazione.
l'accertamento analitico-induttivo può essere utilizzato anche in presenza di contabilità complessivamente inattendibile; la scelta di tale metodo è una facoltà dell'Ufficio e non implica riconoscimento di attendibilità.
richiamato nel motivo, ma la Corte non ha ravvisato alcuna violazione utile ai fini dell'accoglimento.
richiamato nel motivo, ma la censura è stata ritenuta inidonea a scalfire la motivazione della CTR e i rilievi dell'avviso/PVC.
art. 39, comma 2, lett. d), d.P.R. n. 600/1973
evocato dalla ricorrente per sostenere che l'Ufficio avesse in realtà usato un accertamento induttivo puro; la Corte ha rilevato che tale contestazione era nuova in cassazione.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
è stato dichiarato dovuto il raddoppio del contributo unificato a carico della ricorrente.
Massime di principio
- In tema di accertamento dei redditi, l'Ufficio può utilizzare il metodo analitico-induttivo anche quando la contabilità del contribuente sia complessivamente inattendibile, purché sussistano elementi presuntivi gravi, precisi e concordanti.
- La scelta dell'Amministrazione di procedere con accertamento analitico-induttivo non equivale a riconoscere la regolarità o l'attendibilità della contabilità, ma costituisce una facoltà riconosciuta dall'ordinamento.
- Nel ricorso per cassazione non possono essere introdotte per la prima volta contestazioni di merito sulla metodologia accertativa se tali questioni non risultano dedotte nei gradi precedenti.
- Il ricorso per cassazione deve essere autosufficiente: quando si censura un avviso di accertamento o un PVC, occorre riprodurre le parti rilevanti degli atti su cui la censura si fonda, altrimenti la doglianza può essere dichiarata inammissibile.
- La contestazione dell'inattendibilità della contabilità deve confrontarsi in modo specifico con le ragioni poste a base dell'accertamento; la mera affermazione che i rilievi coincidano con costi indeducibili non basta, se non è dimostrato che le irregolarità non incidano complessivamente sulla contabilità.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 16 dic 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 36894/2022 del 16/12/2022
- ordinanza_civile · 16 dic 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 36895/2022 del 16/12/2022
- ordinanza_civile · 16 dic 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 36896/2022 del 16/12/2022
- ordinanza_civile · 16 dic 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 36897/2022 del 16/12/2022
- ordinanza_civile · 16 dic 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 36899/2022 del 16/12/2022
- ordinanza_civile · 16 dic 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 36900/2022 del 16/12/2022
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →