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Cassazione Civile, Ordinanza n. 20332/2023 del 14/07/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione fiscale)

La controversia

Il contribuente aveva impugnato il silenzio-rifiuto dell'amministrazione finanziaria sulla sua istanza di rimborso di una somma trattenuta a titolo di ritenuta alla fonte da parte del datore di lavoro, in relazione a un importo corrisposto nel 2004 in capitale in luogo della pensione integrativa prevista da un fondo pensione aziendale. Sosteneva che tale somma dovesse essere tassata in parte con l'aliquota agevolata del 12,5% prevista per il rendimento del capitale accantonato, e non integralmente con tassazione separata/ordinaria assimilabile al TFR. Dopo un primo giudizio di merito e un precedente intervento della Cassazione con rinvio, il giudice di rinvio aveva negato il rimborso ritenendo non provata la parte della prestazione effettivamente riconducibile a rendimento da investimento sul mercato. Con il ricorso per cassazione il contribuente ha dedotto: 1) violazione degli artt. 384, 393 e 394 c.p.c., assumendo che il giudice di rinvio avesse disatteso il principio di diritto già fissato dalla Cassazione; 2) violazione degli artt. 16, 17 e 42 TUIR, dell'art. 1, comma 5, d.l. 669/1996 e dell'art. 6 l. 482/1985, per avere la CTR qualificato le somme come tassabili in via ordinaria; 3) violazione dell'art. 7 d.lgs. 546/1992, in relazione agli artt. 23 e 111 Cost., lamentando che il giudice tributario non avesse adeguatamente esercitato i poteri istruttori officiosi e non avesse valorizzato le prove offerte, anche alla luce della mancata collaborazione del datore di lavoro richiesto di fornire attestazioni sul rendimento.

La decisione

La Corte ha ritenuto infondati tutti i motivi di ricorso. Ha affermato che il giudice di rinvio si è correttamente attenuto al principio di diritto già enunciato, secondo cui l'aliquota del 12,5% si applica solo alla parte della prestazione effettivamente derivante da investimento sul mercato finanziario del capitale accantonato, non anche a mere risultanze contabili o a calcoli attuariali riferiti al patrimonio complessivo dell'ente. Ha inoltre ribadito che, nel giudizio di rimborso, grava sul contribuente l'onere di provare quale quota della prestazione sia ascrivibile a rendimenti da investimento, e che la documentazione prodotta (perizia di parte e certificazione del datore di lavoro) non era sufficiente perché non dimostrava il rendimento effettivo di mercato delle somme accantonate. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna del ricorrente alle spese e all'ulteriore contributo unificato ove dovuto.

Norme richiamate

Massime di principio

  • Nel giudizio di rimborso tributario, il contribuente che agisce in veste di attore sostanziale deve provare integralmente i fatti costitutivi della propria pretesa, compresa la specifica quota della somma assoggettata a tassazione che ritiene indebitamente prelevata.
  • Per le prestazioni in capitale erogate da fondi pensione aziendali, l'aliquota agevolata del 12,5% si applica solo alla parte effettivamente riconducibile a rendimento da investimento del capitale accantonato sul mercato finanziario, non alle mere elaborazioni contabili o attuariali del fondo.
  • Il concetto di 'rendimento' fiscalmente rilevante richiede la dimostrazione di un effettivo impiego delle somme sul mercato e del rendimento di gestione conseguito; non è sufficiente invocare una redditività complessiva o astratta del patrimonio del datore di lavoro o del fondo.
  • La documentazione proveniente dal datore di lavoro o una perizia di parte è idonea solo se consente di ricostruire in modo specifico il rendimento da investimento riferibile alle somme accantonate; se si limita a dati contabili generali o alla differenza tra valori lordi e dotazioni iniziali, non assolve l'onere probatorio.
  • I poteri istruttori ufficiosi del giudice tributario non sostituiscono l'onere della parte di fornire la prova dei fatti posti a fondamento della domanda, soprattutto quando si tratta di una richiesta di rimborso fiscale.

Come è indicizzato

MaterieRimborsiContenzioso tributarioProveImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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