Cassazione Civile, Ordinanza n. 20332/2023 del 14/07/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (amministrazione fiscale)
La controversia
Il contribuente aveva impugnato il silenzio-rifiuto dell'amministrazione finanziaria sulla sua istanza di rimborso di una somma trattenuta a titolo di ritenuta alla fonte da parte del datore di lavoro, in relazione a un importo corrisposto nel 2004 in capitale in luogo della pensione integrativa prevista da un fondo pensione aziendale. Sosteneva che tale somma dovesse essere tassata in parte con l'aliquota agevolata del 12,5% prevista per il rendimento del capitale accantonato, e non integralmente con tassazione separata/ordinaria assimilabile al TFR. Dopo un primo giudizio di merito e un precedente intervento della Cassazione con rinvio, il giudice di rinvio aveva negato il rimborso ritenendo non provata la parte della prestazione effettivamente riconducibile a rendimento da investimento sul mercato. Con il ricorso per cassazione il contribuente ha dedotto: 1) violazione degli artt. 384, 393 e 394 c.p.c., assumendo che il giudice di rinvio avesse disatteso il principio di diritto già fissato dalla Cassazione; 2) violazione degli artt. 16, 17 e 42 TUIR, dell'art. 1, comma 5, d.l. 669/1996 e dell'art. 6 l. 482/1985, per avere la CTR qualificato le somme come tassabili in via ordinaria; 3) violazione dell'art. 7 d.lgs. 546/1992, in relazione agli artt. 23 e 111 Cost., lamentando che il giudice tributario non avesse adeguatamente esercitato i poteri istruttori officiosi e non avesse valorizzato le prove offerte, anche alla luce della mancata collaborazione del datore di lavoro richiesto di fornire attestazioni sul rendimento.
La decisione
La Corte ha ritenuto infondati tutti i motivi di ricorso. Ha affermato che il giudice di rinvio si è correttamente attenuto al principio di diritto già enunciato, secondo cui l'aliquota del 12,5% si applica solo alla parte della prestazione effettivamente derivante da investimento sul mercato finanziario del capitale accantonato, non anche a mere risultanze contabili o a calcoli attuariali riferiti al patrimonio complessivo dell'ente. Ha inoltre ribadito che, nel giudizio di rimborso, grava sul contribuente l'onere di provare quale quota della prestazione sia ascrivibile a rendimenti da investimento, e che la documentazione prodotta (perizia di parte e certificazione del datore di lavoro) non era sufficiente perché non dimostrava il rendimento effettivo di mercato delle somme accantonate. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna del ricorrente alle spese e all'ulteriore contributo unificato ove dovuto.
Norme richiamate
Il giudice di rinvio deve uniformarsi al principio di diritto enunciato dalla Corte di cassazione nella sentenza rescindente.
Richiamato nel contesto dei vincoli derivanti dalla cassazione con rinvio.
Richiamato nel contesto dei limiti del giudizio di rinvio.
art. 16 d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR)
Individuato come disposizione del regime di tassazione separata richiamata per le prestazioni in questione.
art. 17 d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR)
Individuato come disposizione del regime di tassazione separata richiamata per le prestazioni in questione.
art. 42, quarto comma, d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR)
Richiamato dal ricorrente come base per la tassazione della prestazione; la Corte precisa che l'aliquota agevolata non opera sull'intera somma, ma solo sulla parte qualificabile come rendimento effettivo.
art. 6 l. 26 settembre 1985, n. 482
La ritenuta del 12,5% si applica solo alle somme provenienti dalla liquidazione del rendimento effettivamente derivante dall'investimento sul mercato del capitale accantonato.
art. 1, comma 5, d.l. 31 dicembre 1996, n. 669
Richiamato dal ricorrente nel quadro della disciplina fiscale applicabile alla prestazione.
art. 7 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
Il potere istruttorio officioso del giudice tributario non esonera il contribuente dall'onere di provare i fatti costitutivi della pretesa di rimborso.
art. 23 Cost.
Richiamato dal ricorrente per sostenere l'esigenza di una conformità dell'imposizione alla legge; la Corte non ne ricava una deroga all'onere probatorio.
art. 111 Cost.
Richiamato dal ricorrente in relazione all'effettività della tutela giurisdizionale; non incide sulla regola dell'onere della prova.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Richiamato per il contributo unificato dovuto in caso di soccombenza.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Prevede, in caso di rigetto del ricorso, il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ove dovuto.
Massime di principio
- Nel giudizio di rimborso tributario, il contribuente che agisce in veste di attore sostanziale deve provare integralmente i fatti costitutivi della propria pretesa, compresa la specifica quota della somma assoggettata a tassazione che ritiene indebitamente prelevata.
- Per le prestazioni in capitale erogate da fondi pensione aziendali, l'aliquota agevolata del 12,5% si applica solo alla parte effettivamente riconducibile a rendimento da investimento del capitale accantonato sul mercato finanziario, non alle mere elaborazioni contabili o attuariali del fondo.
- Il concetto di 'rendimento' fiscalmente rilevante richiede la dimostrazione di un effettivo impiego delle somme sul mercato e del rendimento di gestione conseguito; non è sufficiente invocare una redditività complessiva o astratta del patrimonio del datore di lavoro o del fondo.
- La documentazione proveniente dal datore di lavoro o una perizia di parte è idonea solo se consente di ricostruire in modo specifico il rendimento da investimento riferibile alle somme accantonate; se si limita a dati contabili generali o alla differenza tra valori lordi e dotazioni iniziali, non assolve l'onere probatorio.
- I poteri istruttori ufficiosi del giudice tributario non sostituiscono l'onere della parte di fornire la prova dei fatti posti a fondamento della domanda, soprattutto quando si tratta di una richiesta di rimborso fiscale.
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