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Cassazione Civile, Ordinanza n. 19778/2024 del 17/07/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce da più avvisi di accertamento emessi per il periodo d'imposta 2006 a carico di una società poi in liquidazione. In un primo giudizio l'Ufficio aveva disconosciuto costi dedotti dalla società perché riferiti, secondo l'accertamento, a operazioni oggettivamente inesistenti, oltre ad altre contestazioni sui carburanti; in un secondo giudizio la società aveva impugnato un avviso per ritenute non versate e un atto di contestazione sanzioni, mentre un socio aveva impugnato il maggior reddito di partecipazione derivante dall'accertamento societario. La Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia aveva respinto gli appelli dell'Ufficio, ritenendo, per il primo giudizio, che l'Amministrazione non avesse provato l'inesistenza oggettiva delle operazioni e, soprattutto, non avesse dimostrato la mancanza di buona fede della società; per il secondo giudizio, aveva valorizzato l'esito del giudizio sulla società, ritenendo gli atti dipendenti da quell'accertamento. L'Agenzia delle Entrate ha proposto due ricorsi per cassazione: nel primo ha dedotto violazione degli artt. 109 TUIR, 19 e 54 d.P.R. 633/1972, 39 d.P.R. 600/1973 e 2697 c.c., sostenendo che il giudice di merito non aveva esaminato globalmente gli indizi offerti dall'Ufficio e aveva erroneamente addossato all'Amministrazione l'onere di provare anche la mala fede del contribuente, mentre incombeva su quest'ultimo la prova contraria dell'effettiva esistenza delle operazioni; nel secondo ha dedotto nullità della motivazione ex artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., lamentando motivazione apparente e priva di effettivo percorso logico. La Corte ha riunito i ricorsi, ha dichiarato inammissibile il primo nella parte proposta contro il soggetto estraneo al giudizio di appello, ha accolto il ricorso relativo all'operazione oggettivamente inesistente per omessa valutazione del complessivo quadro indiziario e per erroneo rilievo dato alla buona fede del contribuente, e ha accolto anche il secondo ricorso per effetto espansivo esterno, poiché la sentenza sugli atti dipendenti era fondata sulla sentenza cassata sull'accertamento principale. Entrambe le sentenze impugnate sono state cassate con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado, anche per le spese.

La decisione

La Corte ha riunito i ricorsi; ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto nei confronti del soggetto che non era parte del giudizio di merito; ha accolto i ricorsi dell'Agenzia delle Entrate nei confronti delle altre parti; ha cassato entrambe le sentenze impugnate con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia per nuovo esame. Il rinvio dovrà rivalutare gli indizi addotti dall'Ufficio sull'inesistenza oggettiva delle operazioni e, per gli atti consequenziali, tener conto dell'effetto espansivo esterno della cassazione della decisione presupposta. Le spese del giudizio di legittimità sono state rimesse al giudice del rinvio.

Norme richiamate

Massime di principio

  • In tema di operazioni oggettivamente inesistenti, l'Amministrazione finanziaria assolve l'onere probatorio anche mediante elementi indiziari, purché questi siano valutati sia singolarmente sia nel loro complesso, così da verificare se il quadro unitario sia idoneo a fondare la presunzione dell'inesistenza dell'operazione.
  • Il giudice di merito non può limitarsi a considerare isolatamente i singoli indizi né può omettere la loro valutazione globale; la prova presuntiva richiede una lettura complessiva del materiale indiziario addotto dall'Ufficio.
  • Quando l'Ufficio contesta operazioni oggettivamente inesistenti, deve provare che l'operazione non è mai stata posta in essere, ma non ha l'onere di dimostrare anche la mala fede del contribuente; una volta accertata l'assenza dell'operazione, non è configurabile la buona fede del cessionario ai fini della detrazione/deduzione.
  • La prova contraria dell'effettiva esecuzione dell'operazione grava sul contribuente che intenda conservare il vantaggio fiscale collegato alla fattura contestata.
  • La cassazione della sentenza che decide sull'accertamento presupposto travolge, per effetto espansivo esterno, le decisioni rese su atti consequenziali dipendenti da quell'accertamento.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamentoImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicato

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