Sentenza del 23/01/2020 n. 1486 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia nasce dall’avviso di accertamento n. 13073 del 18 novembre 2009, con cui MT contestava alla società l’omessa denuncia TARSU per gli anni 2004-2008 e assoggettava a tributo 1.283 mq dello stabilimento, oltre a interessi e sanzioni. La società sosteneva di produrre soltanto rifiuti speciali, smaltiti tramite ditte specializzate, e chiedeva in subordine di tassare soltanto 167 mq destinati a servizi e spogliatoi. Dopo il rigetto del ricorso da parte della CTP di Napoli il 30 gennaio 2012 e dell’appello da parte della CTR della Campania il 20 maggio 2013, la società ha proposto sette motivi: (1) mancata verifica d’ufficio della convenzione e della titolarità del potere accertativo di MT; (2) superamento dei limiti della delega al concessionario, in particolare quanto alla determinazione della tariffa e alla quantificazione del tributo; (3) nullità dell’avviso per mancata allegazione delle norme regolamentari e asserita errata valutazione delle prove; (4) impossibilità di decidere senza regolamento comunale, delibera di approvazione e prova della trasmissione al MEF; (5) violazione del contraddittorio e dell’art. 10 della legge n. 241/1990, per la diversa superficie accertata rispetto al sopralluogo e il mancato nuovo sopralluogo; (6) erronea tassazione dell’area destinata a deposito, che la società qualificava come parte del ciclo produttivo e fonte di rifiuti speciali; (7) illegittima condanna alle spese d’appello benché MT non vi si fosse costituita.
La decisione
La Cassazione ha respinto i motivi dal primo al sesto e accolto il settimo. Ha ritenuto che la titolarità del potere accertativo non fosse una questione rilevabile d’ufficio e che la società non l’avesse contestata tempestivamente nei precedenti gradi; ha inoltre confermato che il Comune aveva affidato a MT anche l’accertamento, mentre la tariffa era stabilita dalle delibere comunali. Ha giudicato inammissibile la censura ex artt. 115 e 116 c.p.c. nella parte in cui chiedeva una nuova valutazione delle prove e comunque infondata, ritenendo che il giudice di merito disponesse degli elementi necessari. Le delibere comunali, atti generali soggetti a pubblicità legale, non dovevano essere allegate all’avviso né prodotte in giudizio, essendo sufficiente la loro menzione. Per la TARSU non sussiste un diritto generalizzato al contraddittorio preventivo, e nel caso vi erano stati questionario e sopralluogo. Quanto alla superficie, spettava alla società provare i presupposti dell’esclusione o della riduzione: un magazzino di rifiuti provenienti da altri locali non è, per ciò solo, un’area produttiva di rifiuti speciali; tale prova non è stata ritenuta raggiunta. È stata invece cassata la sentenza limitatamente alle spese d’appello: non potevano essere liquidate a favore di MT, che non aveva partecipato a quel grado. La Corte ha quindi deciso nel merito disponendo che nulla fosse dovuto per le spese d’appello e ha compensato le spese del giudizio di cassazione. Non risultano modificati l’accertamento TARSU, gli importi tributari, gli interessi o le sanzioni.
Norme richiamate
La titolarità della posizione soggettiva, attiva o passiva, vantata in giudizio è un elemento costitutivo della domanda ed attiene al merito della decisione, sicchè spetta all'attore allegarla e provarla, salvo il riconoscimento, o lo svolgimento di difese incompatibili con la negazione, da parte del convenuto.
La titolarità del rapporto controverso è elemento di merito e deve essere allegata e provata da chi fonda su di essa la propria pretesa; non è, per ciò solo, una carenza rilevabile d’ufficio. Il giudice ha inoltre considerato che la società non aveva contestato la legittimazione di MT nei gradi di merito.
qualora il Comune, in applicazione del D.Lgs. n. 446 del 1997, art. 52, che regola la potestà regolamentare generale, affidi il servizio non solo di riscossione delle imposte locali ma anche di accertamento, mediante apposita convenzione, ai soggetti terzi indicati nella norma suddetta, quest'ultimo potere spetta al soggetto concessionario e non al Comune; ed all'attribuzione di tali poteri consegue, quale ineludibile conseguenza, non solo la legittimazione sostanziale, ma anche la legittimazione processuale per le controversie che involgano tali materie.
Una convenzione che affida al concessionario anche l’accertamento gli attribuisce il relativo potere e la legittimazione sostanziale e processuale. Tale delega non comporta però il trasferimento del potere di determinare la tariffa, che nel caso era rimasto al Comune.
le delibere comunali relative all'applicazione del tributo ed alla determinazione delle relative tariffe non rientrano tra i documenti che devono essere allegati agli avvisi di accertamento ai sensi della L. n. 212 del 2000, art. 7, in quanto detto obbligo è limitato agli atti richiamati nella motivazione che non siano conosciuti o altrimenti conoscibili dal contribuente, ma non anche gli atti generali come le delibere del consiglio comunale che, essendo soggette a pubblicità legale, si presumono conoscibili.
Gli atti generali comunali soggetti a pubblicità legale si presumono conoscibili dal contribuente e non devono essere allegati all’avviso di accertamento; è sufficiente che siano menzionati. L’obbligo di allegazione riguarda gli atti richiamati nella motivazione che non siano conosciuti né altrimenti conoscibili.
non esiste nel nostro ordinamento un diritto generalizzato al contraddittorio preventivo, salvo non sia espressamente previsto per legge.
La norma non fonda un obbligo generalizzato di contraddittorio preventivo per ogni accertamento tributario. Per i tributi non armonizzati l’obbligo opera soltanto quando sia specificamente previsto; nel caso, peraltro, vi erano stati un questionario e un sopralluogo.
In tema di tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (TARSU), un'area che non sia destinata a lavorazioni artigianali e, dunque, alla produzione di rifiuti speciali, ma sia usata come magazzino dei rifiuti prodotti in altri locali dell'unico complesso aziendale, va compresa nel calcolo della superficie tassabile, ai sensi del D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 62, atteso che i residui prodotti in un deposito o magazzino non possono essere considerati residui di un ciclo di lavorazione.
Un deposito o magazzino di rifiuti provenienti da altri locali aziendali è imponibile se non è esso stesso destinato a lavorazioni che producono rifiuti speciali. Chi invoca l’esclusione o la riduzione della superficie deve provare i relativi presupposti.
Dette spese non potevano essere liquidate a favore di una parte che non aveva partecipato al grado di giudizio.
Non possono essere riconosciute le spese di un grado a favore della parte che non vi ha partecipato; per questo la condanna alle spese d’appello è stata cassata.
Massime di principio
- La contestazione della titolarità del credito o del potere accertativo del concessionario riguarda il merito e va sollevata tempestivamente: non è automaticamente rilevabile d’ufficio. Una difesa svolta soltanto sul merito può risultare incompatibile con una successiva negazione della legittimazione.
- Il Comune può affidare a un concessionario, con apposita convenzione, l’attività di accertamento dei tributi locali; la determinazione della tariffa resta invece all’ente impositore, salvo un diverso fondamento normativo.
- Le delibere comunali di carattere generale soggette a pubblicità legale si presumono conoscibili e non devono essere allegate all’avviso di accertamento, se sono identificate o menzionate nell’atto.
- Per i tributi non armonizzati non sussiste un obbligo generalizzato di contraddittorio endoprocedimentale: occorre una previsione normativa specifica. La valutazione va comunque svolta alla luce degli adempimenti procedimentali effettivamente compiuti nel caso concreto.
- La produzione di rifiuti speciali in alcune aree non esclude automaticamente dalla TARSU ogni superficie aziendale: un deposito di residui prodotti altrove può restare imponibile. Il contribuente deve provare la destinazione dell’area e i presupposti dell’esenzione o della riduzione.
- Le spese di un grado di giudizio non possono essere liquidate a favore di una parte che non vi abbia partecipato; l’accoglimento di questa censura può modificare la statuizione sulle spese senza incidere sull’esito tributario sostanziale.
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