Sentenza del 23/01/2020 n. 1477 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguarda gli accertamenti relativi all’anno d’imposta 2004. La società, costituita nel 2004 con capitale sociale di 10.000 euro, aveva acquistato un immobile per 275.000 euro, dichiarando nel rogito e nelle fatture che il prezzo era stato pagato con «rimessa diretta». Il pagamento non risultava però tracciato nella contabilità, mentre il bilancio indicava un debito di pari importo verso la venditrice. L’Ufficio, ritenuta inattendibile la contabilità, ricostruiva analiticamente-induttivamente il reddito societario e lo imputava anche ai cinque soci, in ragione della ristretta base sociale. Società e soci avevano impugnato gli atti: la Commissione tributaria provinciale aveva respinto i ricorsi e la Commissione tributaria regionale del Lazio aveva accolto gli appelli, valorizzando anche la rettifica del rogito quanto all’effettivo pagamento e le circostanze della neocostituzione della società. L’Agenzia ha proposto tre motivi: violazione delle norme sull’accertamento analitico-induttivo; vizio di motivazione per l’insufficiente valutazione degli elementi che rendevano inattendibile la contabilità; motivazione apparente per asserita adesione acritica alle difese dei contribuenti.
La decisione
La Cassazione ha accolto il primo motivo: le contraddizioni tra costituzione e disponibilità patrimoniali della società, capitale di 10.000 euro, pagamento dichiarato di 275.000 euro non tracciato e iscrizione in bilancio del prezzo come debito costituiscono elementi presuntivi idonei a rendere inattendibile la contabilità e a giustificare l’accertamento analitico-induttivo, con onere della prova contrario a carico del contribuente. Ha accolto anche il secondo motivo, rilevando che la valutazione della CTR non rispettava i principi sul controllo della motivazione e non considerava adeguatamente le circostanze decisive dedotte dall’Ufficio. Il terzo motivo, relativo alla motivazione apparente, è stato assorbito. La sentenza della CTR è stata cassata con rinvio alla Commissione tributaria regionale per il Lazio, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità. Non è stata quindi definita in via definitiva la debenza delle imposte: il giudice di rinvio dovrà riesaminare la controversia conformandosi ai principi indicati.
Norme richiamate
D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 39, comma 1, lett. d)
l'accertamento con metodo analitico-induttivo, con quale cui il fisco procede alla rettifica di singoli componenti reddituali, ancorchè di rilevante importo, è consentito, ai sensi del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 39, comma 1, lett. d), pure in presenza di contabilità formalmente tenuta, giacchè la disposizione presuppone, appunto, scritture regolarmente tenute e, tuttavia, contestabili in forza di valutazioni condotte sulla base di presunzioni gravi, precise e concordanti che facciano seriamente dubitare della completezza e fedeltà della contabilità esaminata
L’accertamento analitico-induttivo è ammesso anche quando le scritture siano formalmente regolari, se presunzioni gravi, precise e concordanti ne mettano in dubbio completezza e fedeltà. Nel caso concreto, le incongruenze tra capitale, prezzo dell’immobile, mancata tracciabilità del pagamento e debito iscritto in bilancio rendevano la contabilità inattendibile e facevano ricadere sul contribuente l’onere di fornire la prova contraria.
D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 55
La disposizione è citata nel primo motivo insieme all’art. 39 del D.P.R. n. 600/1973; la decisione accoglie la censura relativa ai presupposti dell’accertamento fondandosi sugli elementi che dimostrano l’inattendibilità della contabilità. Il testo non contiene una distinta interpretazione dell’art. 55.
Codice di procedura civile, art. 360, n. 3
È il parametro processuale del motivo con cui l’Agenzia ha denunciato la violazione delle norme sull’accertamento analitico-induttivo; la censura è stata accolta.
Codice di procedura civile, art. 360, n. 5
È il parametro invocato per denunciare il vizio di motivazione su fatti decisivi. La Cassazione ha accolto il motivo, chiarendo che il controllo di legittimità riguarda la correttezza giuridica e la coerenza logico-formale della motivazione, senza comportare un nuovo esame generale del merito e delle prove.
Codice di procedura civile, art. 360, n. 4
È il parametro invocato per il motivo relativo alla dedotta motivazione apparente; tale censura è stata assorbita dall’accoglimento dei primi due motivi e non è stata decisa nel merito.
Massime di principio
- Una contabilità formalmente regolare non impedisce l’accertamento analitico-induttivo quando presunzioni gravi, precise e concordanti ne mettano in dubbio la completezza o la fedeltà.
- Incongruenze concrete tra le risorse finanziarie dichiarate, il valore di un acquisto, la prova del pagamento e le risultanze di bilancio possono rendere inattendibile la contabilità; una volta fondata la presunzione dell’Ufficio, spetta al contribuente fornire una spiegazione e prova contraria.
- Nel giudizio di legittimità la Cassazione non rivaluta liberamente le prove né sostituisce il proprio apprezzamento a quello del giudice di merito, ma può censurare una motivazione giuridicamente scorretta o logicamente incoerente rispetto ai fatti decisivi.
- La cassazione con rinvio non equivale a una decisione definitiva sulla pretesa tributaria: il giudice di rinvio deve riesaminare il caso applicando i principi enunciati e provvedere anche sulle spese secondo quanto disposto.
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