Sentenza del 23/01/2020 n. 1478 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L’accertamento riguardava l’anno d’imposta 2004. La società, costituita nel 2004 con capitale di 10.000 euro, aveva acquistato un immobile per 275.000 euro, prezzo dichiarato pagato con fatture quietanzate, ma senza riscontri contabili del pagamento; inoltre, il bilancio riportava un debito verso la venditrice per lo stesso importo. L’Ufficio, ritenuta inattendibile la contabilità, aveva ricostruito induttivamente il reddito assumendo il valore dell’immobile e aveva imputato il reddito anche ai cinque soci, in ragione della ristretta base sociale. Dopo il rigetto dei ricorsi in primo grado, la CTR aveva accolto l’appello dei contribuenti valorizzando la rettifica del rogito circa il pagamento e le circostanze della costituzione della società. L’Agenzia ha impugnato la decisione con tre motivi: violazione delle norme sull’accertamento analitico-induttivo; vizio di motivazione sulle circostanze che dimostravano l’inattendibilità contabile; motivazione apparente per asserita adesione acritica alle difese dei contribuenti.
La decisione
La Cassazione ha accolto il primo motivo: la contraddizione tra capitale disponibile, prezzo dell’immobile, assenza di tracciabilità del pagamento e iscrizione in bilancio del debito costituisce un insieme di elementi idoneo a rendere inattendibile la contabilità e a giustificare l’accertamento analitico-induttivo, con conseguente onere per il contribuente di fornire prova contraria. Ha accolto anche il secondo motivo, rilevando che la motivazione della CTR non aveva adeguatamente considerato tali circostanze e non era coerente con i limiti del controllo motivazionale in Cassazione. Il terzo motivo, relativo alla motivazione apparente, è stato assorbito. La Corte ha cassato la sentenza e rinviato alla CTR per il Lazio, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità; non ha quindi definito nel merito l’imposta dovuta.
Norme richiamate
D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 39, comma 1, lett. d)
l'accertamento con metodo analitico-induttivo, con quale cui il fisco procede alla rettifica di singoli componenti reddituali, ancorchè di rilevante importo, è consentito, ai sensi del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 39, comma 1, lett. d), pure in presenza di contabilità formalmente tenuta, giacchè la disposizione presuppone, appunto, scritture regolarmente tenute e, tuttavia, contestabili in forza di valutazioni condotte sulla base di presunzioni gravi, precise e concordanti che facciano seriamente dubitare della completezza e fedeltà della contabilità esaminata
L’accertamento analitico-induttivo è ammesso anche se le scritture sono formalmente regolari, quando presunzioni gravi, precise e concordanti ne mettano in dubbio completezza e fedeltà. Nel caso concreto, le incongruenze relative a capitale, prezzo, pagamento e debito contabilizzato sostengono l’inattendibilità della contabilità e spostano sul contribuente l’onere della prova contraria.
D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 55
La disposizione è indicata nel primo motivo come norma invocata a fondamento della contestazione relativa all’accertamento IVA; il testo della decisione non ne sviluppa una distinta interpretazione.
Codice di procedura civile, art. 360, n. 3
È richiamato quale parametro del motivo di ricorso per violazione o falsa applicazione di legge, in relazione alla disciplina dell’accertamento analitico-induttivo.
Codice di procedura civile, art. 360, n. 5
È richiamato quale parametro del motivo relativo al vizio di motivazione sui fatti decisivi; la Corte accoglie la censura perché la CTR non ha adeguatamente affrontato le circostanze decisive indicate dall’Ufficio.
Codice di procedura civile, art. 360, n. 4
È richiamato per il motivo di nullità della sentenza per motivazione apparente. La relativa censura è assorbita dall’accoglimento dei primi due motivi e non viene decisa nel merito.
Massime di principio
- Una contabilità formalmente regolare non impedisce l’accertamento analitico-induttivo: incongruenze oggettive e convergenti possono dimostrarne l’inattendibilità.
- L’incoerenza tra prezzo dichiarato pagato, mancanza di tracce del pagamento e contemporanea iscrizione del debito in bilancio, valutata insieme alle risorse disponibili della società, può fondare presunzioni gravi, precise e concordanti. Una volta accertata tale inattendibilità, spetta al contribuente fornire una prova contraria adeguata.
- Il giudice di merito deve confrontarsi con gli elementi decisivi e spiegare in modo coerente perché li ritiene insufficienti o superati; non basta una motivazione che li trascuri o li valuti senza un percorso logico riconoscibile.
- In Cassazione la censura motivazionale non consente, di regola, un nuovo esame complessivo delle prove: il controllo riguarda la correttezza giuridica e la coerenza logico-formale della motivazione, mentre la valutazione del materiale probatorio compete al giudice di merito.
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