Sentenza del 23/01/2020 n. 1481 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
L. S.p.a. ha impugnato la sentenza del 31 agosto 2015 della Commissione tributaria regionale del Lazio, che aveva accolto l’appello del contribuente e annullato l’accertamento TIA per gli anni 2006-2009. Con due motivi, trattati congiuntamente, la società ha contestato l’interpretazione del D.Lgs. n. 152/2006, art. 238, comma 11, e la conseguente illegittimità della deliberazione n. 44/2006 del Comune di Latina, sostenendo inoltre che la CTR non avrebbe considerato il principio affermato dal Consiglio di Stato nella sentenza n. 4756/2013.
La decisione
La Cassazione ha rigettato il ricorso, ritenendo infondati entrambi i motivi. Ha confermato che dal 29 aprile 2006, data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 152/2006, i Comuni potevano continuare ad applicare la TIA 1 solo se già l’avevano adottata: la salvaguardia riguardava le discipline regolamentari e i provvedimenti attuativi già vigenti, non consentiva di istituire allora per la prima volta la TIA 1. La deliberazione del Comune di Latina del 30 maggio 2006, istitutiva della tariffa, era quindi illegittima e l’accertamento non poteva fondarsi su di essa. Nessuna statuizione sulle spese, poiché il contribuente non si era costituito. È stato dato atto dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, se dovuto.
Norme richiamate
D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, art. 49
il D.Lgs. n. 22 del 1997, art. 49 citato, disponeva la soppressione della TARSU (istituita dal D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, art. 58 e s.s.) "a decorrere dai termini previsti dal regime transitorio, disciplinato dal regolamento di cui al comma 5"
La disposizione istituiva la TIA 1 e ne prevedeva l’applicazione secondo una transizione graduale dalla TARSU; tale regime non autorizzava però nuovi passaggi alla TIA 1 dopo la sua soppressione da parte della normativa successiva.
D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, art. 11
La soppressione della TARSU, quindi, non ha comportato l'immediata abrogazione della relativa disciplina istitutiva ma, secondo il cennato regime transitorio, - detta imposta rimaneva in vigore (con la conseguente disciplina regolamentare adottata dai Comuni; citato D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 68) almeno sino al 19 giugno 2006
Il regime transitorio per il passaggio dalla TARSU alla TIA prevedeva una permanenza temporanea della disciplina previgente. La Corte precisa tuttavia che la successiva soppressione della TIA 1 ha impedito che quel regime continuasse a legittimare nuove istituzioni della tariffa.
D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, art. 238, commi 1 e 11
Ritiene, quindi, il collegio di dare continuità alla soluzione interpretativa in discorso che, - contrariamente alla diversa opzione interpretativa (pur) emersa (minoritariamente) nella giurisprudenza della Corte (v. Cass., 24 gennaio 2019, n. 1999; Cass., 27 dicembre 2018, n. 33424), - condivisibilmente correla, alla data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 152 del 2006 (29 aprile 2006), la cessazione dello stesso regime transitorio delineato dal d.p.r. n. 158 del 1999, art. 11, posto che, con la soppressione della tariffa di cui al D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, art. 49, le clausole di salvaguardia avevano ad oggetto (solo) le discipline regolamentari "vigenti" (art. 238, comma 11, cit.)
Dal 29 aprile 2006 la TIA 1 è soppressa; la norma transitoria consente di mantenere le discipline regolamentari già vigenti in attesa della nuova tariffa, ma non consente a un Comune che applicava la TARSU di istituire successivamente la TIA 1.
D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, art. 264, comma 1, lett. i)
con la soppressione della tariffa di cui al D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, art. 49, le clausole di salvaguardia avevano ad oggetto (solo) le discipline regolamentari "vigenti" (art. 238, comma 11, cit.), ed i "provvedimenti attuativi del D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22" (art. 264, comma 1, lett. i). cit.); laddove, allora, - ed in difetto di una chiara voluntas legis di segno contrario (id est nel segno della ultrattività), - alcun regime transitorio (qual correlato all'istituzione della TIA 1; D.Lgs. n. 22 del 1997, art. 49) poteva residuare (oltre, dunque i regolamenti già "vigenti" ed i "provvedimenti attuativi" già adottati) all'indomani della soppressione di quella stessa tassa (la TIA 1).
La continuità normativa tutela soltanto i provvedimenti attuativi e i regolamenti già adottati e vigenti; non estende la TIA 1 oltre la sua soppressione né permette di introdurla dopo il 29 aprile 2006.
D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, commi 1-bis e 1-quater
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.
Il rigetto del ricorso comporta l’attestazione dei presupposti processuali per l’ulteriore contributo unificato, di importo pari a quello previsto per il ricorso principale, se dovuto.
Massime di principio
- Quando una norma transitoria consente di continuare ad applicare discipline regolamentari «vigenti», la salvaguardia riguarda quelle già in essere alla data rilevante: non autorizza l’adozione successiva di una disciplina soppressa o superata.
- In caso di successione di regimi tariffari, occorre distinguere tra la continuità delle regole già applicate e l’istituzione di un nuovo regime: la prima può essere ammessa da una clausola transitoria, la seconda richiede una specifica base normativa vigente.
- Per valutare la legittimità di un prelievo comunale, è decisivo verificare la data di adozione dell’atto istitutivo e se, a quella data, il Comune applicasse già il regime tariffario invocato.
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