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Cassazione Civile, Ordinanza n. 31898/2023 del 16/11/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

La controversia riguarda l'impugnazione, da parte della società contribuente, di un provvedimento di rettifica del reddito d'impresa per l'anno 2012 emesso ai sensi dell'art. 39 del d.P.R. n. 600/1973. La Commissione tributaria regionale aveva confermato l'esito favorevole alla contribuente, osservando che, pur essendo astrattamente possibile la rettifica analitico-induttiva in presenza di contabilità formalmente regolare ma incongruenze tra ricavi e costi, nel caso concreto l'Ufficio si era limitato ad applicare percentuali di ricarico senza fornire adeguati riscontri documentali o analisi di media ponderale, né aveva contestato specificamente il metodo dichiarato dal contribuente. L'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: (1) nullità della sentenza per motivazione apparente, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.; (2) violazione e falsa applicazione degli artt. 109 del d.P.R. n. 602/1973 e 11 del d.lgs. n. 446/1997, assumendo che la CTR non avrebbe esaminato un rilievo contenuto nell'avviso di accertamento. La società ha resistito con controricorso.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Sul primo motivo ha ritenuto che la censura miri, in realtà, a una rivalutazione del contenuto e della congruità della motivazione, attività non consentita in sede di legittimità se la sentenza contiene un percorso argomentativo comprensibile; non ricorreva dunque una vera motivazione apparente. Sul secondo motivo ha rilevato il difetto di specificità, poiché la doglianza faceva riferimento a un preteso omissione della CTR rispetto a un rilievo dell'atto impositivo e non a uno specifico motivo di appello, con l'indicazione di dove e come esso fosse stato devoluto al giudice. Conseguentemente, il ricorso è stato respinto in rito, con condanna dell'Agenzia alle spese. La Corte ha inoltre escluso l'applicazione del raddoppio del contributo unificato nei confronti dell'Amministrazione dello Stato, richiamando il meccanismo della prenotazione a debito.

Norme richiamate

  • art. 39 d.P.R. n. 600/1973

    richiamato come base del potere di rettifica del reddito d'impresa; la decisione presuppone la possibilità di accertamento analitico-induttivo in presenza di contabilità formalmente regolare ma non sufficiente a sorreggere i ricavi dichiarati

  • art. 109 d.P.R. n. 602/1973

    invocato dall'Agenzia come norma violata; la Corte non entra nel merito della corretta applicazione per difetto di specificità del motivo

  • art. 11 d.lgs. n. 446/1997

    invocato dall'Agenzia come norma violata; la Corte non ne esamina il contenuto per inammissibilità del motivo

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    il vizio di motivazione è scrutinabile solo come nullità della sentenza per motivazione mancante o meramente apparente, non per censurare logicità o completezza del ragionamento

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    la violazione di legge è inammissibile se la doglianza difetta di specificità e non individua un preciso capo o motivo devoluto al giudice di merito

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    la Corte esclude l'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato per le Amministrazioni dello Stato, operando la prenotazione a debito

  • art. 1, comma 17, L. n. 228/2012

    richiamato quale norma introduttiva del meccanismo del contributo unificato aggiuntivo, ma non applicabile allo Stato secondo la Corte

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione, il vizio di motivazione è deducibile solo quando la sentenza sia del tutto priva di motivazione, o presenti una motivazione meramente apparente o irriducibilmente contraddittoria; non è consentito trasformare il ricorso in una richiesta di rivalutazione della sufficienza o persuasività del ragionamento del giudice di merito.
  • Il motivo di ricorso per violazione di legge deve essere specifico e riferito alla decisione impugnata: non è sufficiente lamentare l'omesso esame di un rilievo contenuto nell'atto amministrativo o nell'accertamento, occorrendo indicare il preciso motivo di appello o la questione effettivamente devoluta e non decisa.
  • In tema di accertamento tributario, l'utilizzo di presunzioni semplici e di percentuali di ricarico richiede un adeguato supporto fattuale e documentale; la contestazione in cassazione, tuttavia, non può risolversi nella mera critica al merito della valutazione svolta dal giudice di appello se la motivazione di quest'ultimo è comprensibile e non apparente.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioRicorso per cassazione
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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