Cassazione Civile, Ordinanza n. 31884/2023 del 16/11/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (mandataria)
La controversia
La società ricorrente aveva proposto opposizione allo stato passivo del fallimento di una società immobiliare, contestando il parziale diniego di ammissione di un credito originariamente vantato da un istituto di credito per rapporto di conto corrente e mutuo fondiario. Il tribunale aveva dichiarato inammissibile l'opposizione ritenendo non provata la rappresentanza sostanziale della mandataria della cessionaria del credito, perché nel fascicolo non risultava la procura notarile indicata nell'atto introduttivo e non rinvenuta nel fascicolo allegato alla domanda di insinuazione. Con l'unico motivo di ricorso per cassazione la ricorrente ha denunciato la violazione degli artt. 23 e 99, comma 2, n. 4, l.fall., sostenendo che la procura sostanziale era già stata prodotta nella fase di verifica del passivo dinanzi al giudice delegato, insieme ad altra documentazione depositata telematicamente, e che il tribunale avrebbe dovuto acquisirla dal fascicolo d'ufficio della procedura, trattandosi di documento già presente nel procedimento concorsuale e non nel fascicolo dell'originaria domanda di insinuazione proposta prima della cessione del credito.
La decisione
La Corte ha ritenuto ammissibile e fondato il ricorso. Ha affermato che, in sede di opposizione allo stato passivo, l'opponente deve a pena di decadenza solo indicare i documenti già prodotti nel procedimento di verifica dinanzi al giudice delegato; se uno di essi non sia stato materialmente prodotto nel fascicolo dell'opposizione, il tribunale deve acquisirlo dal fascicolo d'ufficio della procedura fallimentare, ove è custodito. Poiché il tribunale aveva invece dichiarato inammissibile l'opposizione per mancata prova della procura, senza considerare che la documentazione era stata già depositata nella fase endofallimentare, la Corte ha cassato il decreto impugnato con rinvio al Tribunale di Siracusa in diversa composizione, demandando al giudice di rinvio anche la regolazione delle spese.
Norme richiamate
Richiamato come norma violata insieme all'art. 99 l.fall., in relazione alla disciplina della legittimazione e della produzione documentale nell'opposizione allo stato passivo.
art. 99, comma 2, n. 4, l.fall.
Richiamato per sostenere che l'opponente deve indicare i documenti di cui intende avvalersi, se già prodotti nel procedimento di verifica del passivo.
Norma che regola l'opposizione allo stato passivo, il cui ricorso era stato dichiarato inammissibile dal tribunale.
Menziionato nel controricorso come riferimento a una pronuncia del giudice delegato, ma senza rilievo decisivo nella decisione di legittimità.
Massime di principio
- In sede di opposizione allo stato passivo, l'opponente è onerato, a pena di decadenza, di indicare i documenti già prodotti nel precedente subprocedimento di verifica del credito dinanzi al giudice delegato.
- Se un documento rilevante per l'opposizione è già stato depositato nel fascicolo della procedura concorsuale, il tribunale non può dichiarare inammissibile la domanda per la sola mancata materiale allegazione nel fascicolo dell'opposizione, ma deve acquisirlo dal fascicolo d'ufficio.
- La verifica della legittimazione processuale non può essere compiuta in modo meramente formalistico quando dagli atti risulti che il titolo di rappresentanza o la documentazione invocata siano già entrati nel procedimento concorsuale.
- La domanda di cassazione è ammissibile quando la censura riguarda un punto oggetto di discussione tra le parti e non un mero vizio revocatorio.
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