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Cassazione Civile, Ordinanza n. 31882/2023 del 16/11/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (convenuto)

La controversia

La controversia trae origine da un giudizio risarcitorio per la morte di un congiunto, azionato per responsabilità sanitaria e successivamente riassunto in sede di rinvio davanti alla Corte d'appello di Roma dopo una precedente cassazione. In sede di rinvio il giudizio è stato dichiarato estinto per rinuncia agli atti, con condanna dei riassumenti alle spese sulla base del valore della domanda. I soccombenti hanno proposto ricorso per cassazione deducendo violazione degli artt. 10 e 14 c.p.c. e dell'art. 5 del d.m. n. 55 del 2014, sostenendo che la liquidazione delle spese fosse sproporzionata rispetto alla modestia dell'attività difensiva svolta dalla controparte e al fatto che il processo si era chiuso per rinuncia agli atti. Nel provvedimento si affronta anche il profilo di procedibilità del ricorso, rilevandosi che la relata di notificazione della sentenza impugnata non era stata depositata entro il termine di venti giorni dalla notificazione del ricorso, come richiesto dall'art. 369, comma 2, n. 2, c.p.c.; non è stata ravvisata alcuna causa non imputabile del ritardo. Si esclude inoltre la possibilità di invocare la 'prova di resistenza', poiché il ricorso risulta notificato oltre il termine breve decorrente dalla pubblicazione della sentenza.

La decisione

La Corte ha dichiarato l'estinzione del giudizio di cassazione per rinuncia al ricorso. Pur in presenza dell'estinzione, ha regolato le spese del giudizio di legittimità secondo la soccombenza virtuale, condannando i ricorrenti al pagamento delle spese in favore della controricorrente, con distrazione in favore del difensore antistatario. Ha inoltre escluso l'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, perché l'estinzione è avvenuta per rinuncia. La motivazione dà atto, altresì, che la mancata tempestiva produzione della relata di notificazione della sentenza avrebbe comportato improcedibilità del ricorso; tuttavia il dispositivo chiude il procedimento con estinzione per rinuncia.

Norme richiamate

  • art. 306 c.p.c.

    Viene richiamato per la regolazione delle spese in caso di rinuncia agli atti del giudizio, con condanna della parte che ha rinunciato alla rifusione delle spese in favore della controparte secondo la soccombenza virtuale.

  • art. 10 c.p.c.

    È invocato dai ricorrenti come parametro per contestare la liquidazione delle spese, in relazione al valore della causa.

  • art. 14 c.p.c.

    È invocato dai ricorrenti in relazione alla determinazione del valore della controversia ai fini della liquidazione delle spese.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    È il parametro del vizio denunciato in cassazione per violazione e falsa applicazione di legge.

  • art. 369, comma 2, n. 2, c.p.c.

    La Corte ribadisce che la relata di notificazione della sentenza impugnata deve essere depositata, a pena di improcedibilità, entro venti giorni dalla notificazione del ricorso.

  • art. 372 c.p.c.

    È richiamato in relazione al deposito successivo della relazione di notificazione della sentenza, ritenuto tardivo ai fini dell'onere di cui all'art. 369 c.p.c.

  • art. 380 bis.1 c.p.c.

    È la norma che ha consentito la trattazione del ricorso in camera di consiglio.

  • art. 5 d.m. n. 55 del 2014

    È invocato dai ricorrenti quale parametro della sproporzione della liquidazione delle spese, ma non viene accolto.

Massime di principio

  • In caso di rinuncia agli atti del giudizio, la Corte può regolare le spese secondo la soccombenza virtuale, facendo riferimento al valore della domanda e all'esito prevedibile della lite.
  • Nel giudizio di cassazione, la relata di notificazione della sentenza impugnata deve essere depositata entro il termine di venti giorni dalla notificazione del ricorso; il deposito tardivo integra improcedibilità se non è giustificato da cause non imputabili.
  • Non può invocarsi una prova di resistenza quando il ricorso per cassazione sia stato notificato oltre il termine breve decorrente dalla pubblicazione della sentenza impugnata.
  • La liquidazione delle spese processuali può essere censurata per violazione dei criteri legali, ma la contestazione deve confrontarsi con la disciplina della soccombenza e con il valore della controversia.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpese di liteResponsabilità medica
RamiProcesso civileResponsabilità civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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