Cassazione Civile, Ordinanza n. 31886/2023 del 16/11/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (fallimento)
La controversia
L'istituto di credito aveva proposto ricorso per cassazione contro il decreto del Tribunale di Napoli che aveva rigettato l'istanza di rimessione in termini per il deposito cartaceo del ricorso ex art. 98 l.fall., dopo l'esito negativo del deposito telematico effettuato nell'ultimo giorno utile, e aveva conseguentemente dichiarato inammissibile il ricorso stesso. In prossimità dell'adunanza, la ricorrente ha però depositato atto di rinuncia al ricorso, con richiesta di compensazione delle spese, sottoscritto dalla ricorrente e accettato dal curatore del fallimento.
La decisione
La Corte ha preso atto della rinuncia al ricorso accettata dalla controparte e ha dichiarato l'estinzione del giudizio ai sensi dell'art. 390 c.p.c., senza aggravio di spese processuali. Ha inoltre escluso l'applicazione dell'ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, precisando che tale meccanismo opera solo in caso di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione e non anche in caso di rinuncia.
Norme richiamate
art. 98 l.fall.
La norma è richiamata solo come oggetto del ricorso originario depositato in forma telematica poi non andato a buon fine; la Corte non si pronuncia sul merito della disciplina.
art. 390 c.p.c.
La rinuncia al ricorso, accettata dalla controparte, comporta l'estinzione del giudizio.
art. 391, comma 4, c.p.c.
L'accettazione della rinuncia esclude la condanna del rinunciante alle spese processuali.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
L'ulteriore importo a titolo di contributo unificato non si applica in caso di rinuncia al ricorso, poiché la previsione riguarda solo rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione.
art. 1, comma 17, L. n. 228 del 2012
Norma che ha inserito il comma 1-quater all'art. 13 del d.P.R. n. 115/2002.
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso per cassazione, se accettata dalla parte intimata, determina l'estinzione del giudizio.
- In caso di estinzione per rinuncia accettata non vi è condanna alle spese processuali a carico del rinunciante.
- Il raddoppio del contributo unificato è una misura eccezionale e non si applica oltre i casi espressamente previsti dalla legge; non opera, quindi, quando l'impugnazione sia definita per rinuncia.
- Le disposizioni che prevedono un onere economico aggiuntivo per la soccombenza o per l'esito sfavorevole dell'impugnazione non sono suscettibili di interpretazione estensiva o analogica.
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