Cassazione Civile, Ordinanza n. 31879/2023 del 16/11/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (notaio)
La controversia
La controversia nasce dalla stipula, da parte di un notaio, di un atto pubblico di accettazione con beneficio d'inventario dell'eredità di un soggetto defunto in favore di una fondazione allora non ancora riconosciuta. La parte attrice ha sostenuto che la fondazione, priva di personalità giuridica al momento dell'atto, non avrebbe potuto validamente accettare l'eredità e che il notaio avrebbe dovuto verificare la capacità legale della parte e l'effettiva sussistenza dei presupposti per il rogito, rispondendo ex art. 2043 c.c. per violazione degli artt. 54 del regolamento di esecuzione della legge notarile e 1176, comma 2, c.c. In appello e poi in cassazione sono stati dedotti: motivazione apparente o mancante; erronea ricostruzione della soggettività della fondazione non riconosciuta; violazione delle norme sulla personalità giuridica delle fondazioni e sull'iscrizione nel registro delle persone giuridiche; errata individuazione dell'art. 14 c.c. applicabile; omessa valutazione della responsabilità del notaio per avere rogato l'atto senza accertare la capacità della fondazione.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che il primo motivo fosse inammissibile perché la censura di motivazione apparente si fondava anche su elementi estranei alla sentenza e, comunque, la motivazione della corte territoriale era comprensibile nella sua ratio decisoria. Ha poi dichiarato inammissibili anche i motivi dal secondo al quarto perché non colpivano la ratio decidendi: la Corte d'appello non aveva deciso nel merito se la fondazione non riconosciuta potesse accettare l'eredità, ma aveva ritenuto insussistente la colpa del notaio, poiché la questione giuridica era opinabile e la diligenza professionale va valutata ex ante. Il ricorso è stato quindi respinto sul piano processuale, con condanna della ricorrente alle spese e con l'obbligo di versare l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
la responsabilità aquiliana richiede anche il requisito soggettivo della colpa, che nel caso è stato escluso perché la questione giuridica era opinabile e va apprezzata ex ante
art. 54 del regolamento di esecuzione della legge notarile
richiamato come norma asseritamente violata dal notaio nel rogare l'atto senza adeguate verifiche
richiamato come parametro della diligenza professionale del notaio
art. 132, comma 2, n. 4 c.p.c.
invocato per la dedotta motivazione apparente della sentenza d'appello
art. 111, comma 6, Cost.
invocato per il dovere di motivazione dei provvedimenti giurisdizionali
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
norma processuale richiamata quale veicolo delle censure di violazione di legge
art. 1, comma 1, d.P.R. n. 361 del 2000
invocato per sostenere che la personalità giuridica delle fondazioni deriva dal riconoscimento/iscrizione
richiamato in relazione alla disciplina delle fondazioni e della loro soggettività
richiamato dalla parte ricorrente per contestare l'inquadramento normativo operato dal giudice di merito
citato nel quarto motivo in relazione alla responsabilità professionale del notaio
art. 1, comma 17, L. n. 228 del 2012
richiamato per l'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
richiamato per il raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità dell'impugnazione
norma sul procedimento camerale in Cassazione richiamata nel provvedimento
Massime di principio
- In tema di responsabilità del professionista, quando la questione giuridica sottostante al comportamento contestato è oggettivamente opinabile e non ancora consolidata, la colpa non può essere affermata se la condotta risulta valutata secondo un parametro ex ante.
- Il vizio di motivazione apparente è deducibile in cassazione solo quando l'anomalia risulti dal testo della sentenza; non è consentito fondare la censura sul confronto con atti o risultanze processuali estranei al provvedimento impugnato.
- Una censura è inammissibile per difetto di decisività quando non si confronta con la ratio decidendi effettiva della sentenza impugnata, ma contesta una questione non decisa o solo richiamata incidentalmente.
- La responsabilità aquiliana del notaio va valutata verificando, oltre alla violazione del dovere di diligenza professionale, anche la configurabilità della colpa in concreto e il nesso tra la condotta e l'evento dannoso.
- Nel giudizio di legittimità non è possibile trasformare una contestazione sulla qualificazione giuridica della fattispecie in una rivalutazione del merito o delle risultanze extratestuali della sentenza impugnata.
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