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Cassazione Civile, Ordinanza n. 31879/2023 del 16/11/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (notaio)

La controversia

La controversia nasce dalla stipula, da parte di un notaio, di un atto pubblico di accettazione con beneficio d'inventario dell'eredità di un soggetto defunto in favore di una fondazione allora non ancora riconosciuta. La parte attrice ha sostenuto che la fondazione, priva di personalità giuridica al momento dell'atto, non avrebbe potuto validamente accettare l'eredità e che il notaio avrebbe dovuto verificare la capacità legale della parte e l'effettiva sussistenza dei presupposti per il rogito, rispondendo ex art. 2043 c.c. per violazione degli artt. 54 del regolamento di esecuzione della legge notarile e 1176, comma 2, c.c. In appello e poi in cassazione sono stati dedotti: motivazione apparente o mancante; erronea ricostruzione della soggettività della fondazione non riconosciuta; violazione delle norme sulla personalità giuridica delle fondazioni e sull'iscrizione nel registro delle persone giuridiche; errata individuazione dell'art. 14 c.c. applicabile; omessa valutazione della responsabilità del notaio per avere rogato l'atto senza accertare la capacità della fondazione.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che il primo motivo fosse inammissibile perché la censura di motivazione apparente si fondava anche su elementi estranei alla sentenza e, comunque, la motivazione della corte territoriale era comprensibile nella sua ratio decisoria. Ha poi dichiarato inammissibili anche i motivi dal secondo al quarto perché non colpivano la ratio decidendi: la Corte d'appello non aveva deciso nel merito se la fondazione non riconosciuta potesse accettare l'eredità, ma aveva ritenuto insussistente la colpa del notaio, poiché la questione giuridica era opinabile e la diligenza professionale va valutata ex ante. Il ricorso è stato quindi respinto sul piano processuale, con condanna della ricorrente alle spese e con l'obbligo di versare l'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 2043 c.c.

    la responsabilità aquiliana richiede anche il requisito soggettivo della colpa, che nel caso è stato escluso perché la questione giuridica era opinabile e va apprezzata ex ante

  • art. 54 del regolamento di esecuzione della legge notarile

    richiamato come norma asseritamente violata dal notaio nel rogare l'atto senza adeguate verifiche

  • art. 1176, comma 2, c.c.

    richiamato come parametro della diligenza professionale del notaio

  • art. 132, comma 2, n. 4 c.p.c.

    invocato per la dedotta motivazione apparente della sentenza d'appello

  • art. 111, comma 6, Cost.

    invocato per il dovere di motivazione dei provvedimenti giurisdizionali

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    norma processuale richiamata quale veicolo delle censure di violazione di legge

  • art. 1, comma 1, d.P.R. n. 361 del 2000

    invocato per sostenere che la personalità giuridica delle fondazioni deriva dal riconoscimento/iscrizione

  • art. 36, comma 2, c.c.

    richiamato in relazione alla disciplina delle fondazioni e della loro soggettività

  • art. 14 c.c.

    richiamato dalla parte ricorrente per contestare l'inquadramento normativo operato dal giudice di merito

  • art. 2236 c.c.

    citato nel quarto motivo in relazione alla responsabilità professionale del notaio

  • art. 1, comma 17, L. n. 228 del 2012

    richiamato per l'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    richiamato per il raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità dell'impugnazione

  • art. 380 bis.1 c.p.c.

    norma sul procedimento camerale in Cassazione richiamata nel provvedimento

Massime di principio

  • In tema di responsabilità del professionista, quando la questione giuridica sottostante al comportamento contestato è oggettivamente opinabile e non ancora consolidata, la colpa non può essere affermata se la condotta risulta valutata secondo un parametro ex ante.
  • Il vizio di motivazione apparente è deducibile in cassazione solo quando l'anomalia risulti dal testo della sentenza; non è consentito fondare la censura sul confronto con atti o risultanze processuali estranei al provvedimento impugnato.
  • Una censura è inammissibile per difetto di decisività quando non si confronta con la ratio decidendi effettiva della sentenza impugnata, ma contesta una questione non decisa o solo richiamata incidentalmente.
  • La responsabilità aquiliana del notaio va valutata verificando, oltre alla violazione del dovere di diligenza professionale, anche la configurabilità della colpa in concreto e il nesso tra la condotta e l'evento dannoso.
  • Nel giudizio di legittimità non è possibile trasformare una contestazione sulla qualificazione giuridica della fattispecie in una rivalutazione del merito o delle risultanze extratestuali della sentenza impugnata.

Come è indicizzato

MaterieResponsabilità professionaleImpugnazioni
RamiResponsabilità civileProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNesso di causalità

Testo integrale

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