Cassazione Civile, Ordinanza n. 31885/2023 del 16/11/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (debitore)
La controversia
Una società in liquidazione e due fideiussori avevano convenuto in giudizio la banca chiedendo l'accertamento dell'illegittima applicazione di interessi oltre soglia, commissioni di massimo scoperto e spese non dovute su un conto corrente con apertura di credito e su due mutui ipotecari, nonché la declaratoria di invalidità delle fideiussioni prestate, con conseguente ripetizione di quanto indebitamente percepito. Il Tribunale aveva rigettato le domande. In appello, la Corte territoriale aveva dichiarato inammissibile l'impugnazione perché l'atto di appello, notificato telematicamente la sera del quarantesimo giorno dalla notifica della sentenza, si sarebbe perfezionato per il notificante alle ore 7 del giorno successivo, in applicazione dell'art. 16-septies d.l. 179/2012, e quindi tardivamente rispetto al termine breve. Con il ricorso per cassazione è stata censurata la violazione dell'art. 3-bis l. 53/1994 e della pronuncia della Corte costituzionale n. 75/2019, deducendo che, per le notifiche telematiche, la notificazione si perfeziona per il mittente al momento di generazione della ricevuta di accettazione, se questa avviene entro le 24, e non alle ore 7 del giorno successivo; si chiedeva inoltre che, in caso di rinvio, fossero esaminati anche i motivi di appello rimasti assorbiti dalla declaratoria di inammissibilità.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto fondata la censura: ha applicato il principio per cui, a seguito della declaratoria di illegittimità costituzionale dell'art. 16-septies d.l. 179/2012 nella parte indicata, la notifica telematica richiesta entro le ore 24 si perfeziona per il notificante al momento della generazione della ricevuta di accettazione. Ha quindi affermato che la Corte d'appello aveva erroneamente ritenuto tardivo l'appello. La sentenza impugnata è stata cassata limitatamente al motivo accolto, con rinvio alla Corte d'appello di Venezia in diversa composizione perché esamini il gravame nel merito secondo il principio di diritto indicato.
Norme richiamate
richiamato per il decorso del termine breve di impugnazione a seguito di notificazione della sentenza
art. 16-septies d.l. 18 ottobre 2012, n. 179
dichiarato costituzionalmente illegittimo nella parte in cui faceva slittare al giorno successivo, per il notificante, il perfezionamento della notifica telematica con ricevuta di accettazione generata dopo le ore 21 ed entro le ore 24
art. 16-quater, comma 3, d.l. n. 179/2012
per la notifica via PEC, il perfezionamento per il notificante avviene al momento della generazione della ricevuta di accettazione e per il destinatario al momento della ricevuta di avvenuta consegna
evocato come limite orario alle notificazioni, tramite il rinvio operato dall'art. 16-septies, per tutelare il riposo del destinatario
richiamato per affermare che il termine d'impugnazione scade alla mezzanotte dell'ultimo giorno
art. 3-bis l. 21 gennaio 1994, n. 53
norma invocata dai ricorrenti per sostenere il perfezionamento della notifica telematica al momento di generazione della ricevuta di accettazione
art. 24 Cost.
richiamato dalla Corte costituzionale a tutela del diritto di difesa, leso dal differimento al giorno successivo per il notificante
art. 111 Cost.
richiamato dalla Corte costituzionale nel vaglio di ragionevolezza della disciplina delle notifiche telematiche
art. 3 Cost.
richiamato dalla Corte costituzionale per la violazione del canone di ragionevolezza e uguaglianza
sentenza Corte cost. n. 75/2019
ha dichiarato l'illegittimità costituzionale parziale dell'art. 16-septies nella parte in cui differiva al giorno successivo il perfezionamento per il notificante
Cass. n. 4712/2020
richiamata come precedente conforme sul perfezionamento della notifica telematica per il mittente
Cass. n. 12050/2020
richiamata come precedente conforme sul perfezionamento della notifica telematica per il mittente
Massime di principio
- Nella notificazione eseguita con modalità telematiche a mezzo PEC, il perfezionamento per il notificante coincide con il momento di generazione della ricevuta di accettazione, mentre per il destinatario coincide con la ricevuta di avvenuta consegna.
- Dopo la declaratoria di illegittimità costituzionale dell'art. 16-septies d.l. 179/2012 nella parte indicata, non è più sostenibile che una notifica telematica richiesta tra le 21 e le 24 si perfezioni per il mittente solo alle ore 7 del giorno successivo.
- La disciplina speciale delle notifiche telematiche non può comprimere irragionevolmente il diritto di difesa del notificante riducendo il termine utile per proporre impugnazione rispetto alla scadenza ordinaria a mezzanotte dell'ultimo giorno.
- Il limite orario posto a tutela del destinatario non giustifica, nei confronti del mittente, una fictio iuris che sacrifichi l'affidamento generato dall'ingresso del sistema telematico nel processo.
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