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Cassazione Civile, Ordinanza n. 31885/2023 del 16/11/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (debitore)

La controversia

Una società in liquidazione e due fideiussori avevano convenuto in giudizio la banca chiedendo l'accertamento dell'illegittima applicazione di interessi oltre soglia, commissioni di massimo scoperto e spese non dovute su un conto corrente con apertura di credito e su due mutui ipotecari, nonché la declaratoria di invalidità delle fideiussioni prestate, con conseguente ripetizione di quanto indebitamente percepito. Il Tribunale aveva rigettato le domande. In appello, la Corte territoriale aveva dichiarato inammissibile l'impugnazione perché l'atto di appello, notificato telematicamente la sera del quarantesimo giorno dalla notifica della sentenza, si sarebbe perfezionato per il notificante alle ore 7 del giorno successivo, in applicazione dell'art. 16-septies d.l. 179/2012, e quindi tardivamente rispetto al termine breve. Con il ricorso per cassazione è stata censurata la violazione dell'art. 3-bis l. 53/1994 e della pronuncia della Corte costituzionale n. 75/2019, deducendo che, per le notifiche telematiche, la notificazione si perfeziona per il mittente al momento di generazione della ricevuta di accettazione, se questa avviene entro le 24, e non alle ore 7 del giorno successivo; si chiedeva inoltre che, in caso di rinvio, fossero esaminati anche i motivi di appello rimasti assorbiti dalla declaratoria di inammissibilità.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto fondata la censura: ha applicato il principio per cui, a seguito della declaratoria di illegittimità costituzionale dell'art. 16-septies d.l. 179/2012 nella parte indicata, la notifica telematica richiesta entro le ore 24 si perfeziona per il notificante al momento della generazione della ricevuta di accettazione. Ha quindi affermato che la Corte d'appello aveva erroneamente ritenuto tardivo l'appello. La sentenza impugnata è stata cassata limitatamente al motivo accolto, con rinvio alla Corte d'appello di Venezia in diversa composizione perché esamini il gravame nel merito secondo il principio di diritto indicato.

Norme richiamate

  • art. 326 c.p.c.

    richiamato per il decorso del termine breve di impugnazione a seguito di notificazione della sentenza

  • art. 16-septies d.l. 18 ottobre 2012, n. 179

    dichiarato costituzionalmente illegittimo nella parte in cui faceva slittare al giorno successivo, per il notificante, il perfezionamento della notifica telematica con ricevuta di accettazione generata dopo le ore 21 ed entro le ore 24

  • art. 16-quater, comma 3, d.l. n. 179/2012

    per la notifica via PEC, il perfezionamento per il notificante avviene al momento della generazione della ricevuta di accettazione e per il destinatario al momento della ricevuta di avvenuta consegna

  • art. 147 c.p.c.

    evocato come limite orario alle notificazioni, tramite il rinvio operato dall'art. 16-septies, per tutelare il riposo del destinatario

  • art. 155 c.p.c.

    richiamato per affermare che il termine d'impugnazione scade alla mezzanotte dell'ultimo giorno

  • art. 3-bis l. 21 gennaio 1994, n. 53

    norma invocata dai ricorrenti per sostenere il perfezionamento della notifica telematica al momento di generazione della ricevuta di accettazione

  • art. 24 Cost.

    richiamato dalla Corte costituzionale a tutela del diritto di difesa, leso dal differimento al giorno successivo per il notificante

  • art. 111 Cost.

    richiamato dalla Corte costituzionale nel vaglio di ragionevolezza della disciplina delle notifiche telematiche

  • art. 3 Cost.

    richiamato dalla Corte costituzionale per la violazione del canone di ragionevolezza e uguaglianza

  • sentenza Corte cost. n. 75/2019

    ha dichiarato l'illegittimità costituzionale parziale dell'art. 16-septies nella parte in cui differiva al giorno successivo il perfezionamento per il notificante

  • Cass. n. 4712/2020

    richiamata come precedente conforme sul perfezionamento della notifica telematica per il mittente

  • Cass. n. 12050/2020

    richiamata come precedente conforme sul perfezionamento della notifica telematica per il mittente

Massime di principio

  • Nella notificazione eseguita con modalità telematiche a mezzo PEC, il perfezionamento per il notificante coincide con il momento di generazione della ricevuta di accettazione, mentre per il destinatario coincide con la ricevuta di avvenuta consegna.
  • Dopo la declaratoria di illegittimità costituzionale dell'art. 16-septies d.l. 179/2012 nella parte indicata, non è più sostenibile che una notifica telematica richiesta tra le 21 e le 24 si perfezioni per il mittente solo alle ore 7 del giorno successivo.
  • La disciplina speciale delle notifiche telematiche non può comprimere irragionevolmente il diritto di difesa del notificante riducendo il termine utile per proporre impugnazione rispetto alla scadenza ordinaria a mezzanotte dell'ultimo giorno.
  • Il limite orario posto a tutela del destinatario non giustifica, nei confronti del mittente, una fictio iuris che sacrifichi l'affidamento generato dall'ingresso del sistema telematico nel processo.

Come è indicizzato

MaterieNotificazioniImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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