Cassazione Civile, Ordinanza n. 31874/2023 del 16/11/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (cessionario)
La controversia
La controversia nasce da un decreto ingiuntivo ottenuto da una società poi cancellata dal registro imprese contro una società debitrice per fatture commerciali. Dopo l’estinzione della creditrice originaria, i suoi ex soci e una terza società hanno intimato separati precetti sulla base del medesimo decreto: i primi assumendo la trasmissione del credito ai soci in sede di liquidazione, la seconda assumendo di essere cessionaria del credito in forza di un atto di cessione. La debitrice ha proposto opposizione all’esecuzione, contestando sia la trasmissione del credito ai soci sia, soprattutto, la validità ed efficacia della cessione, perché l’atto sarebbe stato in realtà posteriore alla cancellazione della cedente dal registro imprese. La Corte d’appello ha ritenuto invece provata la data anteriore della cessione, valorizzando vari elementi desunti dal testo dell’atto e dal comportamento processuale della debitrice. La società cessionaria ha quindi proposto ricorso per cassazione con quattro motivi: 1) violazione degli artt. 1260, 1264 e 2704 c.c., sostenendo che la Corte territoriale avesse attribuito data certa alla scrittura con elementi non idonei a provarla verso i terzi; 2) violazione delle norme sulla cessione, sulla condizione sospensiva e sull’interpretazione contrattuale, per avere la Corte mal interpretato la clausola che subordinava gli effetti della cessione all’esecutività del decreto ingiuntivo; 3) violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. per travisamento della prova sul bilancio di liquidazione; 4) violazione degli artt. 1224, 1263 e 1361 c.c. per il calcolo degli interessi commerciali dalla data ritenuta dalla Corte, anziché dalla verificazione della condizione sospensiva.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso, ritenendo erronea l’applicazione dell’art. 2704 c.c. da parte della Corte d’appello. Ha affermato che, per rendere opponibile ai terzi la data di una scrittura privata non autenticata, occorre un fatto oggettivo equipollente a quelli espressamente indicati dalla norma, idoneo a stabilire con certezza l’anteriorità del documento; nella specie, nessuno degli elementi valorizzati dalla Corte territoriale era sufficiente. In particolare, la firma della liquidatrice, la mancata iscrizione del credito nel bilancio finale di liquidazione, le indicazioni contenute nell’atto e la stessa condotta processuale della debitrice non costituivano fatti obiettivi idonei a provare la data certa della cessione. Restano assorbiti gli altri motivi. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Corte d’appello di Lecce in diversa composizione, anche per le spese.
Norme richiamate
art. 1260 c.c.
richiamato in tema di cessione del credito, ma i motivi diversi dal primo restano assorbiti; non è fornita una specifica interpretazione autonoma nella decisione di cassazione.
art. 1263 c.c.
richiamato dal ricorrente in relazione agli effetti della cessione e alla decorrenza degli interessi, ma il motivo è assorbito.
art. 1264 c.c.
richiamato in relazione all'opponibilità della cessione al debitore ceduto e alla necessità della data certa; la Corte ribadisce che l'opponibilità richiede un fatto oggettivo idoneo a provare l'anteriorità della scrittura.
art. 1353 c.c.
richiamato nel secondo motivo per la dedotta condizione sospensiva della cessione, ma il motivo è assorbito.
art. 1358 c.c.
richiamato nel secondo motivo, senza autonoma decisione sul punto per assorbimento.
art. 1361 c.c.
richiamato nel quarto motivo in tema di effetti della condizione sospensiva e decorrenza dei frutti/interessi, ma il motivo è assorbito.
art. 1362 c.c.
richiamato nel secondo motivo in tema di interpretazione del contratto, ma la Corte non si pronuncia nel merito per assorbimento.
art. 1363 c.c.
richiamato nel secondo motivo in tema di interpretazione sistematica della clausola contrattuale, ma motivo assorbito.
art. 1224 c.c.
richiamato nel quarto motivo sulla decorrenza degli interessi moratori; motivo assorbito.
art. 2495 c.c.
richiamato nel secondo motivo in relazione agli effetti della cancellazione della società dal registro imprese; la Corte non si pronuncia nel merito per assorbimento.
art. 2704 c.c.
"la data della scrittura privata della quale non è autenticata la sottoscrizione non è certa e computabile riguardo ai terzi"
la data può essere opposta ai terzi solo dal verificarsi dei fatti tipizzati o di un altro fatto oggettivo equipollente, idoneo a stabilire con certezza l'anteriorità del documento; non è ammessa una prova storica o critica del momento di redazione della scrittura basata su elementi interni o su valutazioni soggettive.
art. 115 c.p.c.
richiamato nel terzo motivo per dedotto travisamento della prova, ma il motivo è assorbito.
art. 116 c.p.c.
richiamato nel terzo motivo per dedotta erronea valutazione delle prove, ma il motivo è assorbito.
art. 360, primo comma, num. 3, c.p.c.
norma processuale richiamata come parametro di censura per violazione di legge nei motivi di ricorso.
art. 360, primo comma, num. 4, c.p.c.
norma processuale richiamata come parametro di censura per nullità della sentenza e travisamento della prova.
art. 380-bis.1 c.p.c.
richiamato per la trattazione camerale del ricorso in Cassazione.
Legge n. 231 del 2002
richiamata in relazione agli interessi moratori commerciali richiesti nel precetto; il motivo sul punto resta assorbito.
Massime di principio
- Per rendere opponibile ai terzi la data di una scrittura privata non autenticata, l'art. 2704 c.c. richiede un fatto oggettivo e sottratto alla disponibilità delle parti, equipollente a quelli espressamente previsti dalla norma; non basta un accertamento presuntivo o una ricostruzione storica del momento di formazione del documento.
- Non sono idonei a provare la data certa, verso i terzi, elementi interni al contratto o alla sua struttura documentale, né circostanze che presuppongono già la validità della data che si intende dimostrare.
- La condotta processuale di una parte o l'uso difensivo di un documento in altro giudizio può avere rilievo probatorio in altri contesti, ma non integra di per sé un fatto oggettivo idoneo a conferire data certa alla scrittura ai sensi dell'art. 2704 c.c.
- Se il primo motivo di ricorso conduce alla cassazione della sentenza, restano assorbite le censure che presuppongono la medesima questione o che investono conseguenze ulteriori del medesimo accertamento, come la decorrenza degli effetti della cessione e degli interessi.
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