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Cassazione Civile, Ordinanza n. 32281/2025 del 11/12/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia riguarda un atto di irrogazione della sanzione prevista dall’art. 8, comma 2, d.l. n. 16 del 2012, emesso nei confronti di una società in relazione all’anno d’imposta 2009, per costi fatturati come relativi a operazioni inesistenti nei rapporti con un’altra società. La Commissione tributaria regionale aveva accolto l’appello dell’Agenzia delle Entrate contro la decisione di primo grado favorevole alla società, valorizzando come presunzione grave, precisa e concordante le dichiarazioni rese dal presidente del consiglio di amministrazione della società indicata nelle fatture. La società ricorre per cassazione con due motivi: con il primo deduce violazione dell’art. 7 l. n. 212/2000, dell’art. 2697 c.c., degli artt. 2727, 2729, 2733 e 2735 c.c. e dell’art. 7, comma 4, d.lgs. n. 546/1992, sostenendo che la CTR abbia erroneamente attribuito natura confessoria alle dichiarazioni del terzo, abbia utilizzato una prova testimoniale vietata nel processo tributario, abbia ritenuto sufficiente una presunzione non grave, precisa e concordante e abbia motivato in modo insufficiente l’atto impositivo; con il secondo deduce violazione dell’art. 36 d.lgs. n. 546/1992 e dell’art. 7, comma 4, del medesimo decreto, lamentando motivazione insufficiente e contraddittoria circa l’idoneità della dichiarazione del terzo a provare da sola l’inesistenza delle operazioni.

La decisione

La Corte di cassazione ha respinto il ricorso. Ha ritenuto infondate le doglianze sulla confessione e sul divieto di prova testimoniale, chiarendo che le dichiarazioni rese da un terzo in sede amministrativa e richiamate nel processo verbale di constatazione sono utilizzabili nel processo tributario come elementi indiziari e, se dotate di gravità, precisione e concordanza, possono integrare presunzioni idonee a fondare l’accertamento. Ha inoltre ritenuto corretta la valutazione della CTR sulla natura particolarmente attendibile della dichiarazione del terzo, valorizzata per le sue conseguenze sfavorevoli, e ha giudicato generica la censura sulla motivazione dell’avviso. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile perché, dopo la riforma dell’art. 360, n. 5, c.p.c., non sono più proponibili censure di insufficienza o contraddittorietà motivazionale se non nei limiti del minimo costituzionale, non ravvisato nella sentenza impugnata. La ricorrente è stata condannata alle spese.

Norme richiamate

  • art. 8, comma 2, d.l. n. 16 del 2012

    È la base normativa della sanzione irrogata in relazione a fatture per operazioni inesistenti.

  • art. 7 l. n. 212 del 2000

    Invocato dalla ricorrente sulla motivazione dell’atto, ma la censura è ritenuta generica e comunque non decisiva.

  • art. 2697 c.c.

    Richiamato sulla ripartizione dell’onere probatorio: l’ufficio deve fornire elementi idonei a dimostrare l’inesistenza dell’operazione, anche per presunzioni.

  • artt. 2727 e 2729 c.c.

    Le dichiarazioni del terzo possono assumere valore indiziario e, se gravi, precise e concordanti, integrare una prova presuntiva idonea a fondare l’accertamento.

  • artt. 2733 e 2735 c.c.

    La Corte esclude che nel caso vi sia stata una vera confessione del soggetto terzo nei confronti della società sanzionata; il richiamo della CTR alla natura confessoria serve solo a valutarne l’attendibilità.

  • art. 7, comma 4, d.lgs. n. 546 del 1992

    Il divieto di prova testimoniale non impedisce l’utilizzazione delle dichiarazioni rese da terzi in sede amministrativa, quali elementi indiziari o presuntivi nel processo tributario.

  • art. 36 d.lgs. n. 546 del 1992

    La motivazione della sentenza di merito non è ritenuta mancante, apparente o incomprensibile.

  • art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c.

    È il parametro usato per scrutinare l’erronea sussunzione dei fatti nella nozione di presunzione grave, precisa e concordante.

  • art. 360, primo comma, n. 4 c.p.c.

    Richiamato dalla ricorrente per vizio di motivazione, ma la censura è inammissibile perché non più proponibile nei termini di insufficienza/contraddittorietà.

  • art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c.

    Dopo la riforma, il sindacato di legittimità sulla motivazione è limitato al minimo costituzionale.

  • art. 111, sesto comma, Cost.

    La motivazione è censurabile solo se totalmente mancante, apparente, irriducibilmente contraddittoria o incomprensibile.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    La Corte dà atto dei presupposti per l’ulteriore contributo unificato a carico della ricorrente.

  • art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012

    Norma richiamata quale fonte dell’obbligo di versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • Nel processo tributario, le dichiarazioni rese da terzi in sede amministrativa e inserite nel processo verbale di constatazione sono utilizzabili dal giudice come elementi indiziari; il divieto di prova testimoniale riguarda la testimonianza formale assunta con contraddittorio e non esclude l’ingresso di tali dichiarazioni nel materiale probatorio.
  • Le dichiarazioni di un terzo possono, in presenza di particolari circostanze che ne attestino l’attendibilità, assumere valore di presunzione semplice grave, precisa e concordante e, da sole o insieme ad altri elementi, fondare l’accertamento tributario.
  • La valutazione della gravità, precisione e concordanza degli indizi è rimessa al giudice di merito, ma è censurabile in cassazione quando il giudice sussuma nella presunzione fatti che non presentano quei requisiti o ometta una valutazione unitaria del materiale indiziario.
  • Nel giudizio di legittimità, le censure di insufficienza o contraddittorietà della motivazione non sono più ammissibili nei termini tradizionali; il controllo è limitato alla verifica del rispetto del minimo costituzionale della motivazione.
  • La motivazione dell’atto o della sentenza non è viziata solo perché il contribuente contesta il peso probatorio attribuito a un elemento indiziario, se la decisione espone un percorso argomentativo intellegibile e logicamente coerente.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioProveMotivazione dell’avviso di accertamento
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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