Cassazione Civile, Ordinanza n. 15781/2024 del 05/06/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento catastale con cui veniva disconosciuta la ruralità di un'unità immobiliare sita nel Comune di Rigolato. La Commissione tributaria regionale aveva accolto l'appello della contribuente contro la decisione di primo grado che aveva annullato l'atto, e successivamente aveva dichiarato inammissibile l'opposizione ordinaria di terzo proposta dal Comune avverso la sentenza di appello. Il Comune ha quindi proposto ricorso per cassazione con tre motivi, ma nel testo esaminato non sono riportati nel dettaglio i primi due. Dalla motivazione emerge che la questione centrale riguardava l'ammissibilità dell'opposizione di terzo nel processo tributario e la configurabilità di un litisconsorzio necessario nei giudizi catastali. La parte privata ha proposto ricorso incidentale, deducendo violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. e vizio di motivazione, sostenendo che la compensazione delle spese disposta dal giudice di merito fosse stata motivata in modo generico e non conforme ai presupposti di legge.
La decisione
La Corte ha dichiarato estinto il giudizio quanto al ricorso principale, perché il Comune ricorrente aveva notificato atto di rinuncia al ricorso. Ha poi esaminato il ricorso incidentale della contribuente, che è stato rigettato perché infondato: la compensazione delle spese disposta dal giudice tributario era sorretta da una motivazione ritenuta sufficiente, fondata sulla novità della questione e sulla particolarità della vicenda, in coerenza con il potere discrezionale del giudice di merito e con l'art. 15 del d.lgs. 546/1992 ratione temporis. Le spese di legittimità sono state integralmente compensate tra le parti e, in relazione al ricorso incidentale rigettato, è stato inoltre dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
La rinuncia al ricorso per cassazione è atto unilaterale non accettizio ma ricettizio; se validamente notificata o comunicata alle parti costituite, determina l'estinzione del giudizio di cassazione sul ricorso principale.
La Corte richiama la disciplina dell'estinzione del processo di cassazione conseguente alla rinuncia validamente effettuata.
art. 360, primo comma, nn. 3, 4 e 5, c.p.c.
Viene indicato il parametro formale del ricorso incidentale, che denunciava violazione di legge e vizio di motivazione sulla statuizione di compensazione delle spese.
La censura incidentale riguardava il regime delle spese di lite e la corretta applicazione del principio di soccombenza.
La compensazione delle spese è rimessa al potere discrezionale del giudice di merito nei casi previsti dalla legge, purché sorretta da adeguata motivazione; la novità della questione e la particolare vicenda possono integrare gravi ed eccezionali ragioni.
d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 15, comma 2
Le spese di giudizio possono essere compensate in tutto o in parte dalla commissione tributaria soltanto in caso di soccombenza reciproca o qualora sussistano gravi ed eccezionali ragioni che devono essere espressamente motivate.
Nel processo tributario ratione temporis la compensazione delle spese richiede soccombenza reciproca oppure gravi ed eccezionali ragioni espressamente motivate.
d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 50
Il giudice di merito aveva escluso che il mezzo dell'opposizione di terzo fosse previsto nel processo tributario da tale disposizione.
d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater
L'ulteriore contributo unificato è dovuto solo nei casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione; non si applica al ricorso principale estinto per rinuncia.
L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17
È richiamata quale norma che ha inserito il comma 1-quater nell'art. 13 del d.P.R. 115/2002.
d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, art. 3, comma 28, lett. m)
È richiamata per la nuova formulazione dell'art. 390 c.p.c. applicata nella fattispecie.
d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, art. 35, comma 6
È richiamato insieme alla legge di conversione quale disciplina transitoria della nuova formulazione dell'art. 390 c.p.c.
l. 29 dicembre 2022, n. 197, art. 1, comma 380, lett. a)
È richiamata per la disciplina transitoria relativa alla rinuncia al ricorso in cassazione.
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso per cassazione, se validamente notificata o comunicata alle parti costituite, produce l'estinzione del giudizio sul ricorso principale senza necessità di accettazione della controparte.
- La rinuncia al ricorso principale non rende inefficace il ricorso incidentale tardivo, che deve essere comunque esaminato.
- Nel processo tributario, la compensazione delle spese è legittima solo nei casi previsti dalla legge e deve essere motivata; la novità della questione e l'oggettiva incertezza del quadro giurisprudenziale possono integrare gravi ed eccezionali ragioni.
- Il sindacato di legittimità sulla regolazione delle spese non consente alla Corte di sostituirsi al giudice di merito nella valutazione dell'opportunità della compensazione, purché non sia violato il principio di non porre le spese a carico della parte totalmente vittoriosa.
- L'ulteriore contributo unificato previsto per l'impugnazione è dovuto solo nei casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità e non si estende per analogia ad altre ipotesi, come l'estinzione del ricorso principale per rinuncia.
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