Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 24536/2025 del 04/09/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

L'Agenzia delle entrate aveva notificato a una società operante nel commercio di materiale non ferroso usato e al suo socio unico due distinti avvisi di accertamento per l'anno d'imposta 2006: uno nei confronti della società, con recupero di imponibile ai fini IRES, IRAP e IVA per ricavi non dichiarati e per operazioni soggettivamente inesistenti riconducibili a una funzione di interposizione fittizia; l'altro nei confronti del socio, con recupero di maggior reddito di partecipazione ai fini IRPEF e addizionali, ritenuto occultamente distribuito dalla società. I giudici tributari di merito avevano ridotto le pretese fiscali verso la società e, nel giudizio parallelo del socio, avevano conseguentemente ridotto anche l'imputazione di utili al socio, valorizzando la non definitiva definizione dell'accertamento societario e la mancanza di riscontri bancari di una distribuzione occulta. L'Agenzia ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi: 1) violazione dell'art. 295 c.p.c. per mancata sospensione necessaria del giudizio del socio in pendenza della controversia sulla società, assumendo che il rapporto fosse di pregiudizialità-dipendenza; 2) nullità della sentenza per motivazione apparente o mancante; 3) violazione della disciplina sull'imputazione ai soci degli utili extracontabili di società a ristretta base, sostenendo che la CTR aveva errato nel non applicare la presunzione di distribuzione degli utili occultati e nell'avere indebitamente richiesto all'erario la prova della distribuzione occulta, nonostante la società avesse un unico socio.

La decisione

La Corte ha rigettato il primo e il secondo motivo, ritenendo infondata la censura sulla sospensione necessaria perché, essendo l'accertamento verso la società non definitivo, non ricorrevano i presupposti dell'art. 295 c.p.c. e, semmai, poteva operare la sospensione facoltativa ex art. 337, comma 2, c.p.c.; ha inoltre escluso la nullità per motivazione apparente, poiché la sentenza impugnata conteneva un percorso argomentativo, ancorché ritenuto erroneo. Ha invece accolto il terzo motivo, affermando che la CTR non si era attenuta ai principi in tema di presunzione di distribuzione ai soci degli utili extracontabili nelle società a ristretta base, soprattutto considerando che nel caso vi era un unico socio al 100% e che l'accertamento societario non era ancora definitivo. La sentenza è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, in diversa composizione, per nuovo esame dell'appello erariale e per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 295 c.p.c.

    la sospensione necessaria opera nel processo tributario se la causa pregiudicante è ancora pendente in primo grado; se la causa pregiudicante è già definita con sentenza non passata in giudicato, può operare solo la sospensione facoltativa ex art. 337, comma 2, c.p.c.

  • art. 337, comma 2, c.p.c.

    quando la causa pregiudicante è definita ma non ancora passata in giudicato, il giudice della causa dipendente può sospendere facoltativamente il giudizio oppure proseguirlo secondo una valutazione prognostica

  • art. 111, comma 6, Cost.

    la motivazione deve superare la soglia del "minimo costituzionale" ed essere controllabile in modo logico e giuridico

  • art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.

    richiamato come parametro della validità della motivazione della sentenza

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    richiamato come parametro di redazione della motivazione

  • art. 1, comma 2, D.Lgs. 546/1992

    richiamato nel coordinamento delle norme processuali civili con il processo tributario

  • art. 36, comma 2, nn. 2 e 4, D.Lgs. 546/1992

    richiamato per il contenuto della sentenza tributaria e della motivazione

  • artt. 44, 45 e 47 d.P.R. n. 917/1986

    richiamati in tema di redditi di capitale e imputazione ai soci di utili distribuiti

  • artt. 38 e 39 d.P.R. n. 600/1973

    richiamati in tema di accertamento induttivo e di presunzione di attribuzione ai soci degli utili extracontabili nelle società a ristretta base

  • artt. 2727, 2728 e 2729 c.c.

    richiamati come norme sulle presunzioni semplici e legali, utilizzate nel ragionamento sull'attribuzione degli utili occulti

  • art. 2697 c.c.

    richiamato per il riparto dell'onere della prova, posto a carico del contribuente una volta operante la presunzione di distribuzione

  • artt. 115 e 112 c.p.c.

    richiamati come parametri di valutazione del ragionamento decisorio e del corretto thema decidendum

Massime di principio

  • Nel processo tributario, quando tra due giudizi esista un rapporto di pregiudizialità, la sospensione necessaria ex art. 295 c.p.c. presuppone che la causa pregiudicante sia ancora pendente in primo grado; se invece essa sia già definita con sentenza non passata in giudicato, il giudice della causa dipendente dispone, al più, di una sospensione facoltativa ex art. 337, comma 2, c.p.c.
  • La motivazione è solo apparente quando non consente di ricostruire il percorso logico-giuridico seguito dal giudice e di controllarne la correttezza; non vi è nullità se la sentenza, pur eventualmente errata, esprime comunque le ragioni della decisione e si coordina con gli atti richiamati.
  • Nelle società a ristretta base partecipativa, e a maggior ragione quando vi sia un unico socio, opera la presunzione di attribuzione ai soci degli utili extracontabili accertati in capo alla società; il socio, per vincerla, non può limitarsi ad affermare genericamente l'estraneità alla gestione o la mancata definitività dell'accertamento societario.
  • Ai fini della prova contraria alla presunzione di distribuzione degli utili occulti, non è necessario che l'Amministrazione dimostri passaggi bancari tracciabili della distribuzione; trattandosi di utili occultati, spetta al contribuente dimostrare che i maggiori ricavi non sono stati effettivamente realizzati oppure non sono stati distribuiti, ma accantonati, reinvestiti o attribuiti ad altri soggetti.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.