Cassazione Civile, Ordinanza n. 21641/2023 del 20/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce dal diniego dell'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi di consentire la convalida in Italia di un brevetto europeo, ritenendo tardivo o comunque non correttamente effettuato il deposito della traduzione italiana del titolo. La titolare del brevetto aveva chiesto la reintegrazione nei diritti ex art. 193 c.p.i., sostenendo che l'omesso o irregolare deposito dipendesse da un disguido materiale, e più in particolare da una possibile anomalia nei dati di deposito e/o da un errore dell'apparato informatico o dell'Ufficio, non da una propria negligenza o da una carenza organizzativa del mandatario. In Cassazione la ricorrente ha proposto cinque motivi: 1) violazione dell'art. 193 c.p.i. e di norme costituzionali e di legge sull'interpretazione amministrativa, contestando la declaratoria di inammissibilità e la negazione dell'errore scusabile; 2) nullità per omessa pronuncia, sostenendo che la Commissione non avrebbe esaminato la domanda principale; 3) violazione di norme processuali e della l. n. 241/1990 per mancata assunzione di mezzi istruttori decisivi; 4) omesso esame di un fatto decisivo, cioè l'asserito errore dell'Ufficio; 5) questione di legittimità costituzionale dell'art. 135, comma 3, c.p.i. sulla nomina dei componenti della Commissione dei ricorsi, per asserita carenza di indipendenza.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. In via preliminare ha respinto l'eccezione di nullità della procura ad litem, ritenendo provata la legittimazione del soggetto che aveva rilasciato la procura per la società estera, alla luce della documentazione notarile e dell'apostille conforme alla Convenzione dell'Aja del 1961. Nel merito, ha ritenuto inammissibili o infondati i motivi: il primo, perché non si confrontava specificamente con la ratio della decisione impugnata, che aveva negato la reintegrazione per mancanza di allegazioni idonee a dimostrare un errore scusabile in presenza di una organizzazione del mandatario adeguata e funzionante; il secondo, perché l'oggetto del giudizio era il diniego di reintegrazione ex art. 193 c.p.i. e non un autonomo accertamento di colpa dell'Ufficio; il terzo e il quarto, perché ancora centrati sull'asserito errore dell'Ufficio e non pertinenti rispetto alla domanda di restitutio in integrum; il quinto, perché la questione di legittimità costituzionale è stata ritenuta manifestamente infondata in ragione della natura di giurisdizione speciale della Commissione e della giurisprudenza costituzionale sull'indipendenza delle giurisdizioni speciali. La ricorrente è stata condannata alle spese di lite.
Norme richiamate
richiamato come termine per il deposito della traduzione italiana ai fini della convalida del brevetto europeo
interpretato nel senso che la reintegrazione nei diritti è ammessa solo in presenza di un errore scusabile nonostante una organizzazione del mandatario soddisfacente e dotata di adeguati controlli interni
richiamato in tema di rappresentanza processuale delle persone giuridiche
citato per individuare nelle società le persone cui l'atto costitutivo attribuisce il potere di rappresentanza
richiamato per l'ammissibilità di documenti prodotti in cassazione a prova del potere rappresentativo
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
norma invocata per i motivi di violazione di legge
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
norma invocata per il motivo di nullità per omessa pronuncia
richiamato in relazione al dovere di pronuncia del giudice
richiamato in tema di decisione della controversia
richiamato dalla ricorrente nel motivo di omessa pronuncia
richiamato nel motivo relativo ai poteri istruttori
richiamato nel motivo sulla consulenza tecnica d'ufficio
richiamato dalla ricorrente per i principi dell'azione amministrativa
richiamato nel motivo sui poteri istruttori e procedimentali
art. 2 Cost.
richiamato dalla ricorrente a sostegno della censura sull'art. 193 c.p.i.
art. 97 Cost.
richiamato dalla ricorrente a sostegno della censura sull'art. 193 c.p.i.
art. 24 Cost.
richiamato nel motivo di omessa pronuncia e nella questione di costituzionalità
art. 111 Cost.
richiamato nel motivo di omessa pronuncia e nella questione di costituzionalità
art. 3 Cost.
richiamato nella questione di legittimità costituzionale
art. 113 Cost.
richiamato nella questione di legittimità costituzionale
la Corte ha ritenuto manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale relativa alla nomina dei componenti della Commissione
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30.5.2002, n. 115
richiamato nel dispositivo per il contributo unificato aggiuntivo
Convenzione dell'Aja del 5 ottobre 1961
richiamata per ritenere sufficiente l'apostille a provare autenticità della firma e qualità del firmatario della procura
Massime di principio
- Ai fini della reintegrazione nei diritti di privativa ex art. 193 c.p.i., non basta allegare un disguido formale: occorre dimostrare un errore scusabile, riferibile a un'organizzazione complessivamente idonea e colpita da un evento isolato ed eccezionale, non prevenibile con la normale diligenza professionale.
- Quando il ricorrente per reintegrazione contesta, in realtà, l'operato dell'Ufficio o l'affidabilità del sistema amministrativo di ricezione, la domanda può risultare inammissibile se non è coerente con l'oggetto del provvedimento impugnato e non contiene una specifica domanda di accertamento della responsabilità dell'amministrazione.
- In sede di legittimità, il motivo deve confrontarsi con la ratio decidendi della sentenza impugnata; sono inammissibili le censure che si limitano a riproporre una diversa ricostruzione dei fatti senza scardinare la concreta ragione giuridica della decisione.
- La prova del potere rappresentativo della persona fisica che rilascia la procura per una società estera può essere fornita tramite documentazione notarile autenticata e apostille conformi alla Convenzione dell'Aja del 1961.
- La questione di legittimità costituzionale sulla composizione o sulla nomina dei membri di una giurisdizione speciale è infondata se la giurisdizione è preesistente alla Costituzione e presenta garanzie normative di terzietà e indipendenza, non essendo richiesta una identità di modello rispetto alla magistratura ordinaria.
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