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Cassazione Civile, Ordinanza n. 12261/2024 del 06/05/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La società ricorrente impugnava in cassazione la sentenza della CTR Lombardia che, in accoglimento dell’appello dell’Ufficio, aveva confermato il recupero a tassazione di: a) costi dedotti e IVA detratta in relazione a una fattura di appalto per lavori edili nel cantiere di Faggeto Lario, ritenuti oggettivamente inesistenti; b) maggiore IVA su una fattura attiva emessa per la cessione del 50% di un immobile in Olbia, assoggettata dall’Ufficio ad aliquota ordinaria anziché agevolata. Con i primi cinque motivi deduceva, in sostanza, omesso esame di fatti decisivi e violazione delle norme su accertamento, onere della prova, presunzioni e IVA, sostenendo che i lavori erano stati realmente eseguiti, che la documentazione prodotta e i pagamenti dimostravano l’effettività dell’appalto, che la sentenza penale di non luogo a procedere doveva essere valutata, e che l’art. 6, comma 4, d.P.R. 633/1972 rendeva irrilevante la difformità dei pagamenti rispetto al contratto. Con il sesto motivo contestava la ripresa della maggiore IVA sulla vendita dell’immobile di Olbia, deducendo che dagli atti risultavano sia la natura residenziale del bene sia il completamento di interventi di recupero, con conseguente applicabilità dell’aliquota agevolata del 10%.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibili i motivi dal primo al quinto perché, sotto la veste di violazioni di legge o omesso esame, miravano in realtà a una nuova valutazione del materiale probatorio e della ricostruzione dei fatti compiuta dalla CTR. Ha richiamato il principio secondo cui, in caso di contestazione di operazioni oggettivamente inesistenti, l’Ufficio può assolvere l’onere probatorio anche mediante presunzioni semplici gravi, precise e concordanti, e il contribuente deve offrire prova contraria dell’effettività dell’operazione; nella specie la CTR aveva logicamente valorizzato una pluralità di indizi, considerati nel loro complesso, reputandoli idonei a dimostrare la fittizietà della fattura di appalto e, quindi, l’indetraibilità dell’IVA e l’indeducibilità del costo. Anche il sesto motivo è stato dichiarato inammissibile, perché pretendeva un riesame del merito sulla sussistenza dei presupposti dell’aliquota IVA agevolata, già esclusi dalla CTR per difetto di prova circa la natura dell’intervento e la destinazione residenziale del bene. Le spese sono state poste a carico della ricorrente.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.

    Il vizio di omesso esame è configurabile solo rispetto a un fatto storico decisivo, non rispetto a deduzioni difensive o risultanze istruttorie; non consente una rivalutazione del merito.

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    La censura per violazione di legge è inammissibile quando, pur formalmente prospettata come errore di diritto, mira in realtà a ottenere una nuova valutazione dei fatti.

  • art. 39, comma 1, lett. d) d.P.R. n. 600/1973

    L’inesistenza di componenti negativi può essere desunta anche tramite presunzioni semplici gravi, precise e concordanti.

  • art. 54, comma 2, d.P.R. n. 633/1972

    Le false indicazioni ai fini IVA possono essere accertate anche sulla base di presunzioni semplici qualificate.

  • art. 2697 c.c.

    L’onere della prova grava sull’Ufficio per la contestazione dell’inesistenza dell’operazione, ma poi il contribuente deve dimostrarne l’effettiva esistenza; non vi è violazione della norma se il giudice valuta erroneamente le prove, salvo che attribuisca l’onere alla parte sbagliata.

  • art. 2727 c.c.

    Le presunzioni sono ammissibili nel processo tributario e possono fondare l’accertamento se ricavate da elementi gravi, precisi e concordanti.

  • art. 2729 c.c.

    La gravità, precisione e concordanza degli indizi devono essere valutate complessivamente e non atomisticamente; il relativo apprezzamento è sindacabile in cassazione solo nei limiti del corretto uso della regola legale della presunzione.

  • art. 72 d.P.R. n. 917/1986

    Richiamato come disposizione fiscale pertinente ai criteri di imputazione dei componenti reddituali.

  • art. 109 d.P.R. n. 917/1986

    Richiamato come disposizione fiscale pertinente alla deducibilità dei costi.

  • art. 19 d.P.R. n. 633/1972

    La detrazione IVA presuppone operazioni effettive; in caso di operazioni oggettivamente inesistenti il diritto alla detrazione non sussiste.

  • art. 6, comma 4, d.P.R. n. 633/1972

    La doglianza è stata ritenuta non decisiva rispetto al decisum, poiché la CTR aveva escluso l’agevolazione per mancanza di prova sui presupposti sostanziali dell’operazione.

  • art. 31, comma 1, lett. c), l. n. 457/1978

    È il parametro normativo richiamato per individuare gli interventi di recupero edilizio che possono consentire l’aliquota IVA agevolata.

  • art. 2 d.lgs. n. 74/2000

    La sentenza penale di non luogo a procedere non vincola automaticamente il giudizio tributario.

  • art. 116 c.p.c.

    La violazione è denunciabile solo se il giudice abbia attribuito a una prova un valore diverso da quello legale o abbia applicato una regola di valutazione non corretta; non basta contestare il cattivo apprezzamento del materiale probatorio.

  • art. 2699 c.c.

    Richiamato dalla ricorrente in relazione alla prova documentale dell’intervento edilizio e della destinazione del bene.

Massime di principio

  • In materia tributaria, quando l’Amministrazione contesta l’inesistenza oggettiva di operazioni fatturate, può assolvere il proprio onere probatorio anche mediante presunzioni semplici, purché gravi, precise e concordanti, e non è tenuta a fornire una prova piena dell’inesistenza.
  • Una volta che l’Ufficio abbia fornito un quadro indiziario idoneo a sorreggere la contestazione, spetta al contribuente dimostrare l’effettiva esistenza dell’operazione e la legittimità della detrazione IVA o della deduzione del costo; la mera regolarità formale delle scritture o dei pagamenti non è sufficiente.
  • La valutazione della gravità, precisione e concordanza degli indizi deve essere compiuta in modo globale e sintetico, considerando gli elementi nel loro complesso e il reciproco rafforzamento tra essi; il controllo di legittimità non consente una nuova valutazione del merito probatorio.
  • Il vizio di omesso esame ex art. 360, n. 5, c.p.c. riguarda solo un fatto storico decisivo e non consente di censurare la mancata considerazione di documenti o argomentazioni difensive come tali.
  • La denuncia di violazione di legge è inammissibile quando, sotto l’apparenza del vizio di diritto, mira esclusivamente a ottenere una rivalutazione del merito e del materiale istruttorio.
  • La sentenza penale favorevole al contribuente non vincola automaticamente il giudice tributario, il quale può valorizzare autonomamente gli elementi indiziari emersi nel processo fiscale.
  • L’aliquota IVA agevolata per interventi edilizi richiede la prova dei presupposti normativi sostanziali previsti dalla disciplina agevolativa; in mancanza di prova sulla natura dell’intervento e sulla destinazione del bene, si applica l’aliquota ordinaria.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributario
RamiTributi
IstitutiOnere della provaPrescrizioneNullità

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