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Cassazione Civile, Ordinanza n. 31138/2023 del 08/11/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione fiscale)

La controversia

La controversia nasce da un procedimento di riclassamento catastale ex art. 1, comma 336, L. 311/2004 relativo a un immobile sito in Roma. L'Agenzia aveva comunicato l'attribuzione di una nuova rendita catastale e poi emesso un avviso di accertamento, rideterminando la categoria da A/2 ad A/10 e la classe da 5 a 4. Il contribuente aveva impugnato gli atti sostenendo, in sostanza, che fossero privi di adeguata motivazione e che il mutamento di classamento fosse ingiustificato, perché l'immobile sarebbe rimasto ad uso abitativo, anche se in uso promiscuo con attività professionale. In Cassazione ha articolato tre motivi: 1) nullità della sentenza della CTR per motivazione apparente ex art. 36 d.lgs. 546/1992 e artt. 24 e 111 Cost.; 2) violazione dell'obbligo di motivazione degli atti amministrativi e delle norme sul riclassamento catastale, in particolare art. 3 L. 241/1990, art. 1, commi 335 e 336, L. 311/2004 e norme urbanistiche locali; 3) violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., per avere la CTR valorizzato in modo erroneo e acritico gli elementi raccolti dall'Ufficio e per avere svalutato la consulenza di parte.

La decisione

La Corte ha respinto il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché la sentenza della CTR conteneva una motivazione effettiva e intelligibile, sia quanto alla sufficienza motivazionale degli atti catastali sia quanto al merito della riclassificazione. Ha ritenuto infondata anche la censura sulla motivazione degli atti, osservando che il procedimento era stato preceduto da un articolato contraddittorio e che, nella concreta vicenda, il contribuente era stato posto in condizione di conoscere la pretesa e di difendersi. Ha dichiarato inammissibile il terzo motivo, perché la doglianza, formalmente costruita come violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., mirava in realtà a una rivalutazione del merito probatorio, non consentita in sede di legittimità. Il ricorso è stato quindi integralmente rigettato, con condanna del ricorrente alle spese e con attestazione della debenza dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

Massime di principio

  • La motivazione è apparente solo quando, pur esistente graficamente, non consente di comprendere le ragioni della decisione e impedisce il controllo sul percorso logico-giuridico seguito dal giudice; non è sufficiente il semplice dissenso sulla sua persuasività o completezza.
  • In materia di motivazione degli avvisi di accertamento catastale, l'obbligo motivazionale è assolto quando il contribuente sia posto in grado di conoscere gli elementi essenziali della pretesa e di difendersi efficacemente, anche attraverso il richiamo a precedenti atti del procedimento di cui il destinatario abbia avuto conoscenza.
  • La validità della motivazione va valutata tenendo conto dell'intero procedimento e dell'effettivo contraddittorio con il contribuente: atti antecedenti, sopralluoghi, comunicazioni e osservazioni del destinatario possono integrare la motivazione del provvedimento finale.
  • La violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. non può essere usata per ottenere in cassazione una nuova valutazione del merito probatorio; è deducibile solo se il giudice abbia fondato la decisione su prove inesistenti o abbia attribuito a una prova un contenuto impossibile o non ricavabile.
  • Quando la censura investe in realtà l'apprezzamento di fatto compiuto dal giudice di merito, la doglianza è inammissibile in sede di legittimità, perché sollecita un sindacato sostitutivo non consentito.
  • Nel riclassamento catastale, la variazione della categoria e della classe può essere legittimamente confermata se il giudice di merito accerta, con motivazione non illogica, che le modifiche materiali e funzionali dell'immobile ne hanno alterato la destinazione originaria e la coerenza con la categoria precedente.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributario
RamiTributi
IstitutiOnere della provaNullità

Testo integrale

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