Cassazione Civile, Ordinanza n. 01883/2024 del 17/01/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
Una società aveva impugnato un avviso di accertamento con cui l’Ufficio, per l’anno 2008, aveva recuperato maggiori imponibili e determinato maggiori IRES, IVA e IRAP, contestando ricavi non dichiarati pari a euro 68.517 derivanti da vendite immobiliari. La CTR aveva confermato l’accertamento ritenendo la contabilità inattendibile per la mancata esibizione di documentazione essenziale e valorizzando, oltre a un contratto preliminare reperito dall’Ufficio, anche lo scostamento tra i prezzi dichiarati e i valori dei mutui e delle stime bancarie. Con il ricorso per cassazione la società deduceva: violazione dell’art. 2697 c.c., perché la presunta sottofatturazione sarebbe stata desunta da un preliminare del 2005 relativo a vendite del 2008; violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., perché la prova del maggior corrispettivo sarebbe stata tratta soltanto da quel preliminare; violazione degli artt. 39, comma 1, lett. d), d.P.R. 600/1973, 54 d.P.R. 633/1972 e 2727-2729 c.c., perché un solo preliminare non sarebbe stato sufficiente a fondare una presunzione grave, precisa e concordante.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che i motivi mirassero, sotto l’apparente denuncia di violazioni di legge, a sollecitare una rivalutazione del fatto, non consentita in cassazione. Ha affermato che la CTR aveva correttamente qualificato la fattispecie come accertamento induttivo puro ex art. 39, comma 2, d.P.R. 600/1973, in presenza di assoluta inattendibilità della contabilità, con conseguente legittimità dell’uso di presunzioni anche non dotate dei requisiti di gravità, precisione e concordanza. Inoltre, la decisione di merito non si fondava sul solo preliminare, ma anche su altri elementi indiziari, quali i valori dei mutui e le stime bancarie superiori ai prezzi dichiarati. La ricorrente è stata condannata alle spese e al versamento dell’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
Richiamato come parametro sulla ripartizione dell’onere probatorio, ma la censura è stata ritenuta in sostanza diretta a contestare l’accertamento di fatto del giudice di merito.
Invocato per contestare la valutazione della prova, ma la doglianza è stata ritenuta inammissibilmente volta a rimettere in discussione il merito.
Invocato per contestare l’apprezzamento delle risultanze istruttorie, senza però evidenziare un vero vizio di violazione del paradigma normativo.
art. 39, comma 1, lett. d), d.P.R. n. 600/1973
Richiamato dalla ricorrente, ma la Corte ha precisato che la CTR poteva autonomamente qualificare la fattispecie come accertamento induttivo puro ex comma 2, se la contabilità era assolutamente inattendibile.
art. 39, comma 2, d.P.R. n. 600/1973
La Corte lo ha indicato come base dell’accertamento induttivo puro in presenza di assoluta inattendibilità delle scritture contabili, consentendo all’Amministrazione di prescindere dalle risultanze contabili.
Richiamato dalla ricorrente in tema di accertamento IVA, nell’ambito della stessa censura sulla natura presuntiva dell’accertamento.
Richiamati per contestare la forza presuntiva degli elementi utilizzati; la Corte ha affermato che nell’accertamento induttivo puro possono essere usate anche presunzioni supersemplici, prive dei requisiti di gravità, precisione e concordanza.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
Applicato per dare atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
art. 1, comma 17, L. n. 228/2012
Richiamato come norma che ha inserito il meccanismo dell’ulteriore contributo unificato nei casi previsti dall’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
Massime di principio
- Quando la contabilità del contribuente risulti assolutamente inattendibile, l’Amministrazione finanziaria può procedere ad accertamento induttivo puro e determinare il reddito anche prescindendo dalle scritture contabili esistenti.
- Nell’accertamento induttivo puro sono utilizzabili anche elementi meramente indiziari o presunzioni supersemplici, non necessariamente assistite dai requisiti di gravità, precisione e concordanza richiesti per le presunzioni semplici ordinarie.
- Il giudice tributario può autonomamente qualificare la fattispecie accertativa sulla base degli elementi emersi in giudizio, anche se l’atto impositivo richiama una diversa base normativa, purché non siano mutate le ragioni sostanziali della pretesa.
- In cassazione non è consentito, sotto la veste della violazione di legge, chiedere una nuova valutazione del fatto o delle prove compiuta dal giudice di merito, se la motivazione è congrua e coerente.
- Ai fini della fondatezza di un accertamento induttivo non è necessario che il quadro indiziario si fondi su un solo elemento: il giudice può valorizzare plurimi dati convergenti, come contratti preliminari, scostamenti tra prezzi dichiarati e valori finanziari o stime di mercato.
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