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Cassazione Civile, Ordinanza n. 02294/2024 del 23/01/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La società ricorrente impugnava in cassazione la sentenza della Commissione tributaria regionale che aveva respinto il suo appello contro il rigetto del ricorso avverso un avviso di liquidazione dell'imposta di registro emesso in relazione a un decreto ingiuntivo ottenuto per il recupero di un credito derivante da un rapporto negoziale indicato come contratto di fideiussione. Con il primo motivo deduceva omessa pronuncia sul vizio di motivazione dell'avviso di liquidazione; con il secondo lamentava motivazione apparente o insufficiente della sentenza d'appello; con il terzo denunciava violazione delle norme sulla motivazione dell'avviso di liquidazione per mancata allegazione degli atti tassati; con il quarto contestava l'erronea determinazione dell'imposta, sostenendo che l'Ufficio avesse tassato anche un diverso rapporto negoziale sottostante; con il quinto sosteneva che la CTR avesse illegittimamente ritenuto tassabile un atto enunciato non individuato né allegato, in violazione delle regole sulla prova e sull'onere probatorio.

La decisione

La Corte ha respinto integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondata la censura di omessa pronuncia, perché l'avviso di liquidazione era sufficientemente motivato: conteneva gli estremi del decreto ingiuntivo, la base imponibile, le aliquote e i criteri tariffari, senza necessità di allegare materialmente l'atto tassato. Ha escluso inoltre la motivazione apparente della sentenza d'appello, poiché la CTR aveva esplicitato le ragioni della tassazione dell'atto enunciato ai sensi dell'art. 22 d.P.R. 131/1986. Quanto al merito, la Corte ha affermato che il mero richiamo di un atto non registrato in un atto registrato non integra un "caso d'uso" ai sensi dell'art. 6 d.P.R. 131/1986, ma la sola enunciazione di un atto soggetto a registrazione in caso d'uso lo rende tassabile; ha inoltre ribadito che l'imposta di registro è un'imposta d'atto e che la tassazione dell'atto enunciante e di quello enunciato non integra indebita duplicazione, trattandosi di autonomi presupposti impositivi. Le spese sono state poste a carico della ricorrente e la Corte ha dato atto dei presupposti per il contributo unificato aggiuntivo.

Norme richiamate

  • art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c.

    violazione e falsa applicazione

    è il parametro invocato per censurare la violazione di legge sostanziale da parte della sentenza impugnata.

  • art. 360, primo comma, n. 4 c.p.c.

    è il parametro invocato per denunciare omessa pronuncia e motivazione apparente della sentenza.

  • art. 112 c.p.c.

    impone al giudice di pronunciarsi su tutta la domanda e su tutte le eccezioni ritualmente proposte.

  • art. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c.

    richiede la motivazione della sentenza; la sua violazione ricorre anche quando la motivazione sia solo apparente.

  • art. 36 d.lgs. 546/1992

    omologo nel processo tributario dell'obbligo di motivazione della sentenza.

  • art. 7, comma 1, L. 212/2000

    l'avviso deve essere motivato in modo da rendere comprensibili le ragioni della pretesa fiscale.

  • art. 52, comma 2-bis, d.P.R. 131/1986

    richiamato dalla ricorrente come norma sulla motivazione dell'atto impositivo in materia di registro.

  • art. 22 d.P.R. 131/1986

    Se in un atto sono enunciate disposizioni contenute in atti scritti o contratti verbali non registrati e posti in essere fra le stesse parti intervenute nell'atto che contiene la enunciazione, l'imposta si applica anche alle disposizioni enunciate.

    la sola enunciazione in un atto registrato rende assoggettabile a imposta anche l'atto non registrato enunciato, purché ne risultino identificabili soggetti, contenuto e portata; la norma si applica anche agli atti soggetti a registrazione in caso d'uso.

  • art. 6 d.P.R. 131/1986

    il mero richiamo di un atto non registrato in un atto registrato non configura, di per sé, un caso d'uso; il caso d'uso richiede il deposito o l'utilizzazione nei termini previsti dalla norma.

  • art. 69 d.P.R. 131/1986

    la sanzione pecuniaria è richiamata solo per gli atti soggetti a registrazione in termine fisso, elemento usato dalla Corte per argomentare che l'art. 22 include anche gli atti soggetti a registrazione in caso d'uso.

  • art. 115 c.p.c.

    richiamato dalla ricorrente per sostenere che il giudice avesse posto a base della decisione fatti non provati o non acquisiti.

  • art. 2697 c.c.

    richiamato dalla ricorrente a sostegno della censura sull'onere della prova circa l'esistenza dell'atto enunciato.

  • art. 111, secondo comma, Cost.

    richiamato come fondamento costituzionale dei principi di economia processuale e ragionevole durata del processo.

  • art. 111, sesto comma, Cost.

    richiamato quale fondamento costituzionale dell'obbligo di motivazione dei provvedimenti giurisdizionali.

  • art. 384 c.p.c.

    consente alla Corte, ove la questione sia decidibile in diritto senza ulteriori accertamenti di fatto, di decidere nel merito evitando il rinvio.

  • d.P.R. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater

    richiamato nel dispositivo per dare atto dei presupposti del contributo unificato aggiuntivo a carico della soccombente.

Massime di principio

  • L'avviso di liquidazione dell'imposta di registro è sufficientemente motivato quando indica con precisione l'atto tassato, la base imponibile, l'aliquota e i criteri tariffari applicati; non è necessaria l'allegazione materiale dell'atto se esso è comunque agevolmente individuabile.
  • La motivazione della sentenza è solo apparente, e quindi nulla, quando è graficamente esistente ma non consente di comprendere il percorso logico-giuridico seguito dal giudice; non ricorre il vizio se la sentenza, pur sintetica, rende percepibili le ragioni della decisione.
  • Ai fini dell'imposta di registro, il mero richiamo di un atto non registrato contenuto in un atto registrato non integra di per sé un caso d'uso; tuttavia la sola enunciazione di un atto soggetto a registrazione in caso d'uso ne consente l'assoggettamento a imposta ai sensi dell'art. 22 d.P.R. 131/1986.
  • L'imposta di registro è un'imposta d'atto: l'atto enunciante e l'atto enunciato possono essere entrambi tassati se ciascuno presenta un autonomo presupposto impositivo previsto dalla legge, senza che ciò configuri indebita doppia imposizione sul medesimo rapporto sostanziale.
  • Quando una questione giuridica sollevata con il motivo di appello è infondata e non richiede ulteriori accertamenti di fatto, la Corte di cassazione può decidere la causa nel merito senza rinvio, per esigenze di economia processuale e ragionevole durata del processo.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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