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Cassazione Civile, Ordinanza n. 28882/2022 del 05/10/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

La controversia riguarda il diniego implicito di rimborso di una quota pari al 90% dell'IRPEF versata per gli anni 1990, 1991 e 1992, chiesta dal contribuente in applicazione della disciplina agevolativa prevista per i soggetti colpiti dal sisma del 1990 e successivamente incardinata nel regime di cui all'art. 9, comma 17, della L. n. 289/2002. La Commissione tributaria regionale aveva confermato l'accoglimento della domanda del contribuente. L'Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: con il primo ha dedotto la nullità della sentenza e la violazione degli artt. 18, 19 e 21 del d.lgs. n. 546/1992, sostenendo che il ricorso introduttivo del contribuente avrebbe dovuto essere dichiarato inammissibile per mancata prova sia del quantum richiesto a rimborso sia dell'effettivo pagamento dei tributi. Con il secondo motivo ha denunciato la violazione dell'art. 1, comma 665, L. n. 190/2014, come modificato dall'art. 16-octies del d.l. n. 91/2017, assumendo che la norma sopravvenuta, introducendo limiti quantitativi e una riduzione del 50% delle somme dovute in caso di eccedenza rispetto allo stanziamento, dovesse applicarsi retroattivamente anche al caso di specie, incidendo sul rimborso riconosciuto dal giudice di merito.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Il primo motivo è stato dichiarato inammissibile perché l'Agenzia non aveva dimostrato di avere effettivamente sollevato in grado di merito le questioni relative alla mancata prova del quantum e del pagamento dei tributi. Il secondo motivo è stato ritenuto infondato: la Corte ha richiamato il proprio orientamento secondo cui i limiti quantitativi introdotti dall'art. 16-octies del d.l. n. 91/2017, che ha modificato l'art. 1, comma 665, L. n. 190/2014, non incidono sul titolo del rimborso ma soltanto sulle modalità esecutive della sua liquidazione; in assenza di disposizioni transitorie, la disciplina sopravvenuta non si applica ai giudizi già in corso e non può comprimere il diritto al rimborso già azionato. La sentenza impugnata è stata quindi confermata; l'Agenzia è stata condannata alle spese di legittimità. È stato inoltre escluso l'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002 per la parte soccombente ammessa alla prenotazione a debito.

Norme richiamate

  • art. 360 c.p.c.

    invocato come norma sul vizio di nullità della sentenza e sulla violazione di legge dedotta in cassazione

  • artt. 18, 19, 21 d.lgs. 546/1992

    richiamati dall'Agenzia per sostenere l'inammissibilità del ricorso introduttivo del contribuente per difetti di prova e di allegazione

  • art. 9, comma 17, L. n. 289/2002

    richiamato come base della domanda di rimborso collegata alla disciplina di condono/agevolazione per i soggetti interessati

  • art. 1, comma 665, L. n. 190/2014

    norma modificata dalla disciplina sopravvenuta sui rimborsi, ma non idonea a incidere sul titolo del diritto già azionato

  • art. 16-octies d.l. n. 91/2017

    ha introdotto limiti quantitativi e riduzioni del 50% sulle somme dovute solo per i procedimenti instaurati dopo la sua entrata in vigore, non per quelli già pendenti

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    non applicato, perché la parte soccombente era un'amministrazione pubblica ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato

Massime di principio

  • Le preclusioni o eccezioni relative alla mancata prova del quantum e del pagamento del tributo devono risultare effettivamente dedotte nel giudizio di merito; in cassazione non possono essere utilmente introdotte se non emerge che siano state già sottoposte al giudice di appello.
  • La disciplina sopravvenuta che introduce limiti quantitativi o riduzioni percentuali al rimborso fiscale, in assenza di una espressa disciplina transitoria, non incide sui giudizi già pendenti e non modifica il titolo sostanziale del diritto al rimborso.
  • Quando una legge successiva regola le modalità amministrative di liquidazione di rimborsi già spettanti, eventuali questioni sui limiti di stanziamento rilevano, al più, nella fase esecutiva o di ottemperanza, non nella fase di accertamento del diritto.
  • La modifica normativa che disciplina un diverso procedimento amministrativo di rimborso opera soltanto per i procedimenti instaurati dopo la sua entrata in vigore, salvo diversa previsione espressa del legislatore.

Come è indicizzato

MaterieRimborsiImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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