Cassazione Civile, Ordinanza n. 01902/2026 del 28/01/2026
Sintesi
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Favorevole al resistente (committente)
La controversia
La controversia nasce dal mancato versamento, da parte della datrice di lavoro, delle quote trattenute sulla retribuzione a titolo di cessione del quinto dello stipendio in favore della finanziaria cessionaria del credito. In primo grado era stata accolta solo in parte la domanda del lavoratore, con condanna della datrice di lavoro al pagamento delle somme trattenute e omesse; erano invece state rigettate le domande dirette anche contro la committente e contro l'appaltatore/consorzio ai sensi dell'art. 29 del d.lgs. n. 276 del 2003. In appello il lavoratore lamentava, da un lato, una contraddizione tra il capo non impugnato relativo alla condanna della datrice di lavoro e la motivazione che individuava nel cessionario il solo creditore legittimato, dall'altro la violazione della disciplina della cessione del credito e della responsabilità solidale del committente e dell'appaltatore per crediti retributivi. In cassazione ha articolato quattro motivi: nullità della sentenza per violazione degli artt. 112, 113 e 132 c.p.c.; violazione della normativa sulla cessione del quinto e degli artt. 1260, 1263 e 1264 c.c.; violazione dell'art. 29 d.lgs. n. 276 del 2003 per il mancato riconoscimento della responsabilità solidale della committente e del consorzio; ulteriori doglianze sulla disciplina applicabile ai rapporti di cessione e sui contratti/accordi collettivi richiamati.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché la Corte d'appello si era pronunciata solo entro i limiti del devoluto, ossia sulla mancata condanna della committente e dell'appaltatore ai sensi dell'art. 29 d.lgs. n. 276 del 2003; una modifica della statuizione già resa in primo grado nei confronti della datrice di lavoro avrebbe violato il divieto di ultrapetizione. Ha inoltre respinto i motivi attinenti alla cessione del credito e alla solidarietà del committente, richiamando il consolidato orientamento secondo cui, con il consenso tra cedente e cessionario, il credito si trasferisce al cessionario, che diviene creditore esclusivo del debitore ceduto; la notificazione ex art. 1264 c.c. serve solo a rendere inopponibile il pagamento liberatorio al cedente e a risolvere eventuali conflitti tra più cessionari, non a impedire il trasferimento o la legittimazione del cessionario. Poiché la Corte territoriale si era attenuta a tali principi, il ricorso è stato respinto con condanna del ricorrente alle spese e con accertamento dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, nn. 3 e 4 c.p.c.
sono stati i parametri formali dei motivi di ricorso, rispettivamente per violazione di legge e nullità della sentenza/procedimento.
richiamato per lamentare ultrapetizione o vizio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato; la Corte ha escluso la violazione.
richiamato insieme all'art. 112 c.p.c. per censurare la motivazione della sentenza d'appello.
art. 132, comma 2, n. 4 c.p.c.
invocato per asserita nullità della sentenza per motivazione contraddittoria; la Corte ha escluso il vizio.
richiamato sulla cessione del credito; la Corte ribadisce che il credito si trasferisce al cessionario con il consenso tra cedente e cessionario.
richiamato sulla cessione del credito; il cessionario diviene creditore esclusivo del debitore ceduto.
la notificazione o l'accettazione non costituisce requisito del trasferimento, ma serve a escludere l'efficacia liberatoria del pagamento al cedente e a regolare i conflitti tra più cessionari.
art. 29 d.lgs. n. 276 del 2003
invocato per affermare la responsabilità solidale di committente e appaltatore per crediti retributivi; la Corte nega che possa estendersi in questo caso alla soddisfazione della pretesa del ricorrente contro i soggetti diversi dalla datrice di lavoro.
richiamata nel ricorso quale norma asseritamente violata, senza accoglimento della censura.
richiamata nel ricorso quale norma asseritamente violata, senza accoglimento della censura.
d.P.R. n. 180 del 1950, titolo III, artt. 51, 52, 53, 54, 55
richiamati come disciplina della cessione del quinto dello stipendio; la Corte ha ritenuto infondata la dedotta violazione.
art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002
la Corte dà atto dei presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
richiamato solo per la trattazione in camera di consiglio e il deposito dell'ordinanza nei successivi sessanta giorni.
Massime di principio
- Nella cessione del credito, il consenso tra cedente e cessionario produce il trasferimento del credito al cessionario, che diviene il solo legittimato a pretendere la prestazione dal debitore ceduto, anche in via esecutiva.
- La notificazione o l'accettazione della cessione ex art. 1264 c.c. non è elemento costitutivo del trasferimento del credito; serve piuttosto a impedire che il pagamento al cedente abbia efficacia liberatoria quando il debitore conosca la cessione e a risolvere i conflitti tra più cessionari.
- Quando il giudizio di appello ha ad oggetto solo alcuni capi della decisione di primo grado, il giudice di secondo grado non può modificare capi non devoluti senza incorrere in ultrapetizione.
- La responsabilità solidale del committente e dell'appaltatore ex art. 29 d.lgs. n. 276 del 2003 non può essere affermata oltre i limiti della domanda e del devolutum, e comunque deve essere letta alla luce della reale titolarità del credito e dei rapporti di cessione intervenuti.
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