Cassazione Civile, Ordinanza n. 01886/2026 del 28/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (lavoratore)
La controversia
Un collaboratore ha adito il Tribunale del lavoro chiedendo di accertare che, al di là del nome attribuito al contratto di consulenza commerciale stipulato il 2.1.2024, tra le parti si fosse svolta nel 2024 una collaborazione coordinata e continuativa, prevalentemente personale, riconducibile all'art. 409, primo comma, n. 3, c.p.c.; ha quindi sostenuto che, ai fini della competenza territoriale, dovesse applicarsi l'art. 413, quarto comma, c.p.c., radicando la competenza presso il Tribunale del luogo del suo domicilio, e ha contestato la clausola contrattuale che indicava il foro di Messina come nulla per violazione dell'art. 413, ottavo comma, c.p.c. La società ha proposto regolamento di competenza sostenendo invece che il rapporto fosse di natura autonoma, con piena indipendenza organizzativa, nessun coordinamento e termine finale del rapporto, e che la competenza territoriale spettasse a Messina, sede legale della società, ai sensi dell'art. 19 c.p.c.
La decisione
La Corte ha rigettato il regolamento di competenza proposto dalla società e ha dichiarato la competenza territoriale del Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro. Ha valorizzato il contenuto della domanda proposta dall'attore, ritenendo che la competenza debba essere determinata sulla base della prospettazione attorea e non delle contestazioni del convenuto circa la natura del rapporto. Poiché la causa era stata introdotta come azione per l'accertamento di una collaborazione coordinata e continuativa, la controversia ricadeva nella competenza del giudice del lavoro e il foro territoriale era quello del domicilio del lavoratore. La Corte ha rimesso le parti dinanzi al Tribunale di Napoli anche per la regolazione delle spese e ha assegnato il termine per la riassunzione.
Norme richiamate
art. 409, primo comma, n. 3, c.p.c.
La controversia, così come prospettata dall'attore, è stata ricondotta all'alveo delle collaborazioni coordinate e continuative e quindi alla competenza del giudice del lavoro.
art. 413, quarto comma, c.p.c.
Per le controversie di cui all'art. 409 c.p.c. il criterio di collegamento territoriale è stato individuato nel domicilio del lavoratore.
art. 413, ottavo comma, c.p.c.
È stata richiamata per contestare la validità della clausola contrattuale che prevedeva il foro di Messina.
art. 19 c.p.c.
La società lo ha invocato per sostenere la competenza del foro della propria sede legale.
art. 10 c.p.c.
La competenza va determinata in base al contenuto della domanda giudiziale, salvo prospettazioni prima facie artificiose volte a sottrarre la causa al giudice predeterminato per legge.
art. 416 c.p.c.
È richiamato con riferimento alla tempestiva eccezione di incompetenza territoriale formulata dalla società nella memoria difensiva.
Massime di principio
- La competenza va determinata, in via generale, sulla base del contenuto della domanda giudiziale e non delle contestazioni del convenuto sulla sussistenza o sulla qualificazione del rapporto dedotto in giudizio.
- Nelle controversie in cui l'attore deduca, non in modo artificioso, l'esistenza di un rapporto riconducibile all'art. 409 c.p.c., la causa resta attratta nella competenza del giudice del lavoro anche se il convenuto contesti la natura subordinata o parasubordinata del rapporto.
- Per le controversie di cui all'art. 409 c.p.c., il criterio di competenza territoriale si individua secondo l'art. 413 c.p.c. nel foro del luogo di domicilio del lavoratore.
- La clausola contrattuale che deroghi al foro territoriale previsto dalla disciplina speciale del lavoro non prevale quando la controversia, per come proposta, rientra nell'ambito applicativo dell'art. 413 c.p.c.
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