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Cassazione Civile, Ordinanza n. 01888/2026 del 28/01/2026

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (lavoratore)

La controversia

La controversia riguarda una domanda di differenze retributive nel rapporto di lavoro privato: la lavoratrice aveva ottenuto in primo grado e poi in appello il riconoscimento dello svolgimento di attività a tempo pieno nel periodo dal 6 dicembre 2001 al 20 ottobre 2009, con conseguente conferma dell'accoglimento parziale della domanda. La società datrice di lavoro ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi: 1) ha denunciato la violazione degli artt. 115, 116 e 345 c.p.c. e dell'art. 24 Cost., lamentando il mancato esame di un verbale di sommarie informazioni rese nel 2010 dinanzi ai Carabinieri da un teste, prodotto solo in appello; 2) ha dedotto il vizio di motivazione apparente della sentenza d'appello, sostenendo che la Corte territoriale non avesse adeguatamente spiegato perché riteneva provato il rapporto a tempo pieno; 3) ha denunciato una violazione di norme di diritto in tema di forma scritta della pattuizione dell'orario part time, ma senza indicare specificamente le disposizioni asseritamente violate. La Suprema Corte ha ritenuto il primo motivo inammissibile perché la produzione documentale tardiva in appello nel rito del lavoro è ammessa solo in casi limitati e, comunque, il documento non era indispensabile alla decisione, essendo il compendio probatorio già sufficiente; ha inoltre escluso la violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., perché la censura mirava solo a contestare il prudente apprezzamento delle prove. Il secondo motivo è stato respinto, poiché la motivazione della sentenza era percepibile e controllabile e le doglianze miravano solo a ottenere una diversa valutazione del materiale probatorio, preclusa nel giudizio di legittimità e, peraltro, in presenza di doppia conforme. Il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile per difetto di specificità, non essendo state indicate le norme di legge violate né operato il necessario raffronto con la decisione impugnata.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso della società datrice di lavoro. Ha confermato la decisione della Corte d'appello di Catanzaro che, a sua volta, aveva confermato la sentenza di primo grado favorevole in parte alla lavoratrice, riconoscendo che la stessa aveva lavorato a tempo pieno nel periodo indicato e dunque aveva diritto alle conseguenti differenze retributive. La ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in euro 5.500,00 per compensi, euro 200,00 per esborsi, oltre accessori e spese forfettarie, con distrazione in favore dei difensori antistatari. È stato inoltre dato atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 380 bis.1 c.p.c.

    come modificato dal d.lgs. n. 149 del 2022

    richiamato solo per il rito camerale e per il termine di deposito dell'ordinanza; non incide sul merito della decisione

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    norma invocata per dedurre violazioni processuali; la Corte la richiama per qualificare il primo e il terzo motivo, ma ne esclude la fondatezza o l'ammissibilità

  • artt. 115 c.p.c. e 116 c.p.c.

    sono violate solo se il giudice utilizza prove non acquisite o attribuisce valore di prova legale a elementi liberamente valutabili; non basta contestare il prudente apprezzamento delle prove

  • art. 345 c.p.c.

    richiamato in relazione alla tardiva produzione documentale in appello; nel rito del lavoro la nuova produzione è ammessa solo in ipotesi limitate e per documenti indispensabili o sopravvenuti

  • art. 24 Cost.

    richiamato dalla ricorrente a sostegno della censura sul mancato esame del documento, ma senza specifici effetti nella motivazione della Corte

  • art. 2697 c.c.

    evocato per escludere che la decisione di merito si fondasse sulla regola dell'onere della prova in modo erroneo; la Corte osserva che la censura non si confronta con il reale percorso argomentativo della sentenza

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    il vizio di motivazione apparente è configurabile solo quando la motivazione non renda percepibili le ragioni della decisione; non è consentito trasformarlo in una richiesta di nuova valutazione del merito

  • art. 348 ter c.p.c.

    richiamato per la preclusione del controllo sul vizio motivazionale in presenza di doppia conforme

  • art. 366, comma 1, n. 4, c.p.c.

    impone al ricorrente un onere di specificità del motivo di ricorso per cassazione, con indicazione della norma violata e confronto critico con la sentenza impugnata

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    la sua deduzione richiede l'esatta individuazione delle norme violate e la loro correlazione con la decisione impugnata

  • art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    il rigetto del ricorso integra il presupposto processuale per il raddoppio del contributo unificato

Massime di principio

  • Nel rito del lavoro la produzione documentale in appello è ammissibile soltanto se il documento è sopravvenuto, è divenuto rilevante per replicare a difese avversarie oppure è indispensabile per la decisione; non basta allegarne una generica utilità probatoria.
  • Il giudizio di indispensabilità di un documento tardivamente prodotto va apprezzato in relazione all'intero compendio probatorio già acquisito: se il materiale già in atti è sufficiente a fondare la decisione, la produzione ulteriore può essere correttamente dichiarata inammissibile.
  • La violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. è configurabile solo quando il giudice utilizzi prove non acquisite o attribuisca valore probatorio legale a elementi che dovrebbero essere liberamente apprezzati; non è sufficiente contestare la mera valutazione delle risultanze istruttorie.
  • Il vizio di motivazione apparente sussiste solo quando la sentenza non consenta di comprendere l'iter logico della decisione; non ricorre se la motivazione rende percepibili le ragioni dell'accertamento, anche se la parte le ritiene errate.
  • Nel ricorso per cassazione il motivo deve essere specifico: occorre indicare puntualmente le norme violate, spiegarne il contenuto precettivo e confrontarle con la statuizione impugnata; la mancanza di tale confronto comporta inammissibilità.
  • In presenza di doppia conforme, il controllo di legittimità sul vizio motivazionale è ulteriormente circoscritto e non può essere usato per ottenere una nuova valutazione del merito.

Come è indicizzato

MaterieRetribuzione e TFRImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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