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Cassazione Civile, Ordinanza n. 01898/2026 del 28/01/2026

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (datore di lavoro)

La controversia

La controversia nasce da un rapporto di lavoro prestato per una società operante con incarichi presso diversi committenti. La lavoratrice ha chiesto l’accertamento della natura subordinata del rapporto sin dal 3 maggio 2005, l’inquadramento nel quinto livello del c.c.n.l. Commercio e la condanna della società al pagamento di differenze retributive, straordinario e rimborsi chilometrici. Il Tribunale aveva accolto in parte la domanda, riconoscendo il superiore inquadramento e il rimborso delle spese di viaggio secondo le tariffe ACI, oltre a una somma per differenze retributive. La Corte d’appello ha ridotto il rimborso chilometrico alla metà e ha respinto l’appello incidentale della lavoratrice sul lavoro straordinario. In Cassazione la lavoratrice ha proposto sei motivi: nullità della sentenza per contrasto tra motivazione e dispositivo; motivazione incomprensibile e contraddittoria; violazione della disciplina sull’orario di lavoro e delle direttive europee, sostenendo che i tragitti casa-lavoro dovessero essere considerati nel computo; violazione delle norme del c.c.n.l. Commercio e Multiservizi sul rimborso delle spese di viaggio; violazione delle regole di interpretazione del contratto individuale, lamentando che l’art. 5 imponesse il rimborso delle spese per uso dell’auto propria in nome e per conto dell’azienda; violazione dell’art. 432 c.p.c. per avere il giudice di merito usato equità anche sull’an del diritto e non solo sul quantum. La società ha resistito e, in via incidentale, ha dedotto: omessa valutazione della prova sulla soglia occupazionale ai fini della prescrizione; difetto di accertamento sulle mansioni per il riconoscimento del quinto livello; errore nei criteri di quantificazione del rimborso chilometrico.

La decisione

La Corte di cassazione ha respinto sia il ricorso principale della lavoratrice sia il ricorso incidentale della società. Ha ritenuto infondate le censure sulla pretesa contraddittorietà tra motivazione e dispositivo, spiegando che la decisione d’appello andava letta in coordinamento con le sentenze di primo grado e che la riforma era solo parziale, sicché i capi non investiti dall’appello restavano fermi. Ha dichiarato inammissibile per novità la censura relativa alla qualificazione del tragitto casa-lavoro come orario di lavoro. Ha poi escluso che le previsioni collettive invocate si applicassero ai tragitti da domicilio a luogo di lavoro, perché riguardavano trasferte e missioni in senso tecnico, mentre la sede di lavoro risultava presso i committenti vari indicati nel contratto. Ha ritenuto plausibile e non censurabile l’interpretazione dell’art. 5 del contratto individuale, limitata ai viaggi intermedi e all’uso dell’auto per esigenze di servizio, escludendo i tragitti iniziali e finali. Ha inoltre escluso la violazione dell’art. 432 c.p.c., perché l’equità era stata usata solo per la quantificazione del rimborso, non per riconoscere il diritto in sé. Quanto al ricorso incidentale, ha ritenuto che la Corte d’appello avesse esaminato i LUL e le prove sulle mansioni, e che le doglianze mirassero in realtà a una diversa valutazione del merito, non consentita in cassazione. Le spese del giudizio di legittimità sono state compensate per reciproca soccombenza ed è stato dato atto del raddoppio del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    è stato richiamato come parametro per le doglianze di nullità della sentenza per contrasto tra motivazione e dispositivo e per motivazione incomprensibile o contraddittoria

  • art. 156 c.p.c.

    invocato per sostenere la nullità della sentenza per insanabile contrasto tra motivazione e dispositivo; la Corte ha escluso il vizio perché le statuizioni erano ricostruibili in modo coordinato

  • art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.

    richiamato per il vizio di motivazione apparente o incomprensibile; la Corte ha ritenuto presente un percorso logico giuridico percepibile

  • art. 1, comma 2, d.lgs. 66 del 2003

    invocato per sostenere che il tempo di percorrenza da casa al lavoro dovesse rientrare nell’orario di lavoro; la Corte ha dichiarato la censura inammissibile perché nuova e non dedotta nei gradi di merito

  • art. 2, n. 1 delle direttive n. 93/194/CE, n. 2000/34/CE, n. 2003/88/CE

    richiamate in tema di definizione di orario di lavoro, ma ritenute non pertinenti nel caso concreto per difetto di accertamenti sul lavoro trasfertista

  • artt. 1362 e ss. c.c.

    invocati per contestare l’interpretazione delle clausole collettive e del contratto individuale; la Corte ha ritenuto l’interpretazione d’appello conforme al tenore letterale e alla ratio

  • artt. 2099 c.c.

    richiamato dalla ricorrente per qualificare il rimborso spese come non retributivo; la Corte non ha accolto la censura e ha distinto il diritto al rimborso dai tragitti non coperti

  • art. 2120 c.c.

    menzionato dalla ricorrente nel contesto delle differenze retributive e del trattamento economico complessivo, senza accoglimento della doglianza

  • art. 36 Cost.

    richiamato dalla ricorrente in relazione alla retribuzione e al trattamento economico, ma senza esito favorevole

  • art. 160 c.c.n.l. Commercio

    la Corte ha escluso che la norma, dedicata a missioni e trasferte, fosse applicabile ai tragitti casa-lavoro; opera solo per spostamenti in missione fuori dalla sede abituale

  • art. 27 c.c.n.l. Multiservizi

    ritenuto non pertinente perché anch’esso disciplina le trasferte in senso tecnico

  • art. 5 del contratto individuale di lavoro

    "L'azienda potrà, se necessita, corrisponderle inoltre: ... lett. b) un rimborso a piè di lista di tutte le spese sostenute per vitto e alloggio, trasferimento o spese per utilizzo della propria autovettura in nome e per conto dell'azienda nel rispetto delle tariffe Aci"

    interpretato nel senso che il rimborso riguarda i viaggi intermedi o le spese per l’auto sostenute in nome e per conto dell’azienda, non anche gli spostamenti casa-lavoro

  • art. 1363 c.c.

    richiamato tra le regole di interpretazione contrattuale, ma la Corte ha respinto la diversa lettura proposta

  • art. 1367 c.c.

    richiamato per sostenere l’interpretazione utile della clausola, ma non ritenuto decisivo per sovvertire la decisione di merito

  • art. 432 c.p.c.

    la Corte ha chiarito che l’equità è stata usata solo per la liquidazione del quantum del rimborso e non per supplire alla prova dell’an del diritto

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    richiamato quale base delle censure di violazione di legge, ma le doglianze sono state respinte

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    richiamato nei motivi incidentali, ma la Corte ha rilevato che non era più configurabile il vizio di motivazione insufficiente secondo il nuovo paradigma del minimo costituzionale

  • art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    richiamato quale presupposto per il raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto del ricorso

  • art. 380 bis.1 c.p.c.

    menzionato solo per la trattazione camerale del ricorso

  • art. 8053 e 8054 del 2014

    richiamate per affermare che il controllo sulla motivazione è oggi limitato al minimo costituzionale

Massime di principio

  • In caso di riforma parziale della sentenza di primo grado, la decisione d’appello va letta in coordinamento con i capi non riformati della pronuncia precedente: il dispositivo dell’appello non deve necessariamente ripetere la conferma dei capi rimasti intatti.
  • Il vizio di contrasto tra motivazione e dispositivo sussiste solo quando vi sia una reale e insanabile inconciliabilità tra le due parti della sentenza; se la motivazione chiarisce una statuizione già desumibile dal dispositivo, il contrasto non è configurabile.
  • In cassazione non è esaminabile una questione nuova, salvo che la parte dimostri di averla già dedotta nei gradi di merito indicando specificamente l’atto in cui ciò è avvenuto.
  • Le previsioni collettive su missioni e trasferte non si estendono automaticamente ai tragitti ordinari da domicilio alla sede di lavoro quando la sede contrattuale è già individuata presso i committenti o il luogo ordinario di impiego.
  • La clausola contrattuale che prevede il rimborso delle spese per uso dell’auto propria in nome e per conto dell’azienda può essere interpretata in modo da coprire solo gli spostamenti funzionali al servizio, non gli spostamenti iniziale e finale casa-lavoro, se il testo e la ratio lo consentono.
  • L’equità ex art. 432 c.p.c. è legittimamente utilizzabile per la liquidazione del quantum quando il diritto sia già accertato e resti solo da determinare l’ammontare dovuto; non può essere impiegata per supplire alla mancanza di prova dell’an del diritto.
  • In sede di legittimità non è consentito sollecitare una nuova valutazione delle prove o sostituire una diversa ricostruzione dei fatti a quella compiuta dal giudice di merito, se la motivazione resta percepibile e non si risolve in apparenza totale.

Come è indicizzato

MaterieRetribuzione e TFROrario di lavoro e ferieImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezza

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