Cassazione Civile, Ordinanza n. 01900/2026 del 28/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (datore di lavoro)
La controversia
La controversia nasce dal rapporto di lavoro subordinato intercorso con una ditta di autotrasporti. La corte d'appello aveva riconosciuto alla lavoratrice soltanto l'indennità sostitutiva del preavviso, ritenendo insussistente la giusta causa di licenziamento, ma aveva confermato il rigetto delle ulteriori domande relative a differenze retributive per lavoro straordinario, festività e ferie non godute, nonché per asserita retribuzione inferiore ai minimi del contratto collettivo. In cassazione la lavoratrice ha proposto due motivi: con il primo ha denunciato nullità della sentenza per motivazione omessa, apparente e apodittica, in relazione al rigetto delle differenze retributive; con il secondo ha dedotto violazione di legge in tema di valutazione probatoria dei prospetti paga, sostenendo che essi avessero valore confessori o comunque decisivo. La Corte ha ritenuto che la motivazione d'appello fosse invece comprensibile e sufficiente, perché basata sulla genericità delle allegazioni e sull'inidoneità della prova testimoniale a dimostrare l'orario di lavoro superiore a quello normale e la mancata fruizione di ferie e festività. Ha inoltre osservato che il secondo motivo non si confrontava con la ratio decidendi della sentenza impugnata, ossia il difetto di precise allegazioni sui fatti costitutivi della domanda, e tendeva in realtà a una rivalutazione del merito probatorio, non consentita in cassazione.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha escluso la sussistenza di un vizio di motivazione rilevante ai sensi dell'art. 360, n. 4, c.p.c., richiamando i limiti del sindacato di legittimità sulla motivazione dopo la riforma del n. 5 e la giurisprudenza delle Sezioni Unite. Ha poi dichiarato inammissibile il secondo motivo nella parte in cui non censurava realmente la ratio decidendi della sentenza d'appello, fondata sulla genericità delle allegazioni, e comunque nella parte in cui mirava a sollecitare una nuova valutazione del materiale probatorio. La ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità e, per effetto del rigetto, è stata data atto della sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.
Consente di denunciare in cassazione la nullità della sentenza per vizi formali della motivazione solo nei limiti rigorosi delineati dalla giurisprudenza di legittimità.
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
La deduzione di violazione di legge è inammissibile se, sotto la sua veste, mira in realtà a contestare la ricostruzione fattuale e la valutazione delle prove compiute dal giudice di merito.
art. 132, comma 2, n. 4 c.p.c.
La motivazione della sentenza è nulla solo se manca o è meramente apparente, non quando sia sintetica ma consenta di comprendere l'iter logico seguito.
art. 111 Cost.
Richiama l'obbligo di motivazione della decisione giudiziale, la cui violazione è configurabile solo in presenza di anomalie motivazionali radicali.
Regola il procedimento camerale in cassazione con decisione resa all'esito della relazione nella camera di consiglio.
art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Il rigetto del ricorso comporta i presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
È richiamato indirettamente quale base del principio per cui la domanda deve poggiare su specifiche allegazioni dei fatti costitutivi e sul relativo onere probatorio.
Invocato dalla ricorrente in relazione al valore probatorio dei prospetti paga, ma la censura è stata ritenuta non decisiva rispetto al difetto di allegazioni.
Invocato dalla ricorrente in relazione al valore probatorio dei prospetti paga, ma la censura è stata ritenuta non decisiva rispetto al difetto di allegazioni.
Richiamato nel secondo motivo, ma la Corte non ha ravvisato una reale violazione della norma, perché la questione era assorbita dal difetto di specifiche allegazioni.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione la denuncia di motivazione omessa, apparente o apodittica è ammissibile solo quando dal testo della sentenza emerga un'anomalia motivazionale radicale, tale da impedire di comprendere le ragioni della decisione; non basta lamentare insufficienza o non condivisione della motivazione.
- Non è consentito in cassazione trasformare una censura formalmente proposta come violazione di legge o vizio motivazionale in una richiesta di nuova valutazione del merito e delle prove.
- Chi agisce per differenze retributive deve allegare in modo specifico i fatti costitutivi della domanda; in mancanza di allegazioni puntuali, la contestazione sulla forza probatoria dei documenti o delle buste paga diventa irrilevante.
- Il motivo di ricorso deve confrontarsi con la ratio decidendi della sentenza impugnata; se omette di censurare il rilievo decisivo posto a base della decisione, è inammissibile.
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