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Cassazione Civile, Ordinanza n. 01899/2026 del 28/01/2026

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (lavoratore)

La controversia

La controversia riguarda il diritto di numerosi dipendenti di una casa di cura privata a percepire gli scatti biennali di anzianità previsti dall'art. 33 del c.c.n.l. per il personale non medico delle case di cura private del 25.10.1990. In precedenti giudizi era stato riconosciuto il diritto agli scatti per i periodi 1991-1994 e 1995-2002; per quest'ultimo periodo la Corte d'appello aveva affermato l'operatività del giudicato esterno formatosi sul primo biennio e la Corte di cassazione, con sentenza n. 17797/2012, aveva cassato con rinvio solo per la questione della prescrizione, mentre il giudizio di rinvio non era stato riassunto ed era quindi estinto. Nel presente giudizio i lavoratori hanno chiesto nuovamente il pagamento degli scatti per gli anni dal 2003 al 29.2.2020. La società ha ricorso per cassazione con due motivi: con il primo ha denunciato violazione degli artt. 12 preleggi, 384, comma 1, c.p.c. e 2909 c.c., sostenendo che la sentenza del 2012 non aveva formato giudicato sul merito dell'interpretazione delle fonti collettive sopravvenute, essendo il rigetto del motivo avvenuto per ragioni processuali; con il secondo ha denunciato violazione degli artt. 384 e 393 c.p.c. e 2909 c.c., sostenendo che la Corte d'appello avrebbe dovuto attenersi al principio di diritto richiamato nella sentenza di cassazione del 2012 e che l'estinzione del giudizio di rinvio non avrebbe impedito l'efficacia vincolante delle statuizioni non cassate nel nuovo processo.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto congiuntamente infondati i due motivi. Ha chiarito che il giudicato può formarsi solo su capi autonomi della sentenza e che, nei casi di cassazione con rinvio, l'estinzione del giudizio di rinvio per mancata riassunzione non travolge le statuizioni non cassate, che restano coperte da giudicato. Nel caso concreto, la sentenza d'appello n. 1500/2007 aveva già affermato in modo definitivo l'ultrattività del giudicato esterno favorevole ai lavoratori sulla spettanza degli scatti; il rigetto del relativo motivo di ricorso per cassazione nella sentenza n. 17797/2012, ancorché fondato su ragioni processuali, aveva determinato il passaggio in giudicato di quel capo. Inoltre, il principio di diritto richiamato dalla società nella sentenza del 2012 non costituiva la regola decidendi ma un richiamo esplicativo. Il ricorso è stato quindi respinto, con condanna della società alle spese nei confronti dei controricorrenti e con dichiarazione dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 33 c.c.n.l. per il personale non medico delle case di cura private del 25.10.1990

    fonte collettiva che prevedeva gli scatti biennali di anzianità richiesti dai lavoratori.

  • art. 12 preleggi

    richiamato come parametro di corretta interpretazione delle fonti collettive e della decisione impugnata.

  • art. 384, comma 1, c.p.c.

    richiamato in tema di vincolatività del principio di diritto enunciato dalla Corte di cassazione.

  • art. 393 c.p.c.

    l'estinzione del giudizio di rinvio per mancata riassunzione non travolge le statuizioni non cassate, che possono conservare efficacia di giudicato.

  • art. 2909 c.c.

    il giudicato sostanziale si forma sui capi definitivi non travolti dalla cassazione o dall'estinzione del rinvio.

  • art. 366, comma 1, n. 6 c.p.c.

    la sentenza del 2012 ha rigettato uno dei motivi per inosservanza degli oneri di specificazione e indicazione degli atti.

  • art. 369, comma 2, n. 4 c.p.c.

    richiamato insieme all'art. 366 c.p.c. per il rigetto processuale del motivo nel precedente giudizio di legittimità.

  • art. 310 c.p.c.

    anche nel processo estinto permangono efficacia e utilizzabilità delle statuizioni di merito passate in giudicato.

  • art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    il rigetto del ricorso comporta il presupposto per il raddoppio del contributo unificato.

  • art. 380 bis.1 c.p.c.

    norma processuale richiamata per la trattazione in camera di consiglio dell'ordinanza.

Massime di principio

  • Il giudicato interno o esterno si forma solo sui capi autonomi della decisione, cioè su statuizioni dotate di propria individualità e indipendenza logica e giuridica.
  • Quando la cassazione con rinvio riguarda solo alcuni capi della sentenza, l'estinzione del giudizio di rinvio per mancata riassunzione non elimina gli effetti delle statuizioni non cassate, che restano coperte da giudicato e sono spendibili in un nuovo giudizio.
  • Il rigetto di un motivo di ricorso per cassazione per ragioni processuali può comunque determinare il passaggio in giudicato del capo deciso, se quel capo non è stato travolto dalla cassazione.
  • Un principio di diritto richiamato dalla Corte solo in via esplicativa o a sostegno del motivo scrutinato non assume efficacia vincolante se non costituisce la ratio decidendi della pronuncia.
  • Nel riparto tra giudicato e sopravvenienze interpretative delle fonti collettive, occorre distinguere tra il blocco della progressione economica per il futuro e l'efficacia delle statuizioni già irrevocabili sul maturato pregresso.

Come è indicizzato

MaterieRetribuzione e TFRImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicatoOnere della prova

Testo integrale

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