Cassazione Civile, Ordinanza n. 00140/2023 del 04/01/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (banca)
La controversia
La controversia nasce dall'incasso, presso Poste Italiane, di un assegno bancario di euro 5.300,00 emesso da una società assicuratrice in favore di un beneficiario determinato, assegno che la parte attrice assumeva essere stato negoziato illegittimamente da Poste Italiane. La domanda risarcitoria era stata rigettata nei primi gradi. La Corte d'appello di Roma aveva tuttavia affermato la responsabilità di Poste Italiane per avere identificato in modo carente e imprudente il presentatore dell'assegno: era stato richiesto un solo documento con fotografia, oltre alla tessera sanitaria; l'assegno aveva importo non modesto; il presentatore non era un cliente abituale e aveva aperto un deposito postale solo per quell'operazione; la circolare ABI richiamata dalla ricorrente non escludeva la colpa accertata in concreto. Quanto al concorso di colpa della traente, per la spedizione dell'assegno con posta ordinaria, la Corte territoriale lo aveva escluso ritenendo che la condotta della mittente fosse irrilevante, poiché l'errore della banca/poste nell'identificazione avrebbe reciso ogni collegamento causale. Con il ricorso per cassazione Poste Italiane deduceva: 1) violazione di varie norme sulla disciplina dell'assegno, sulla diligenza professionale e sulla prova, sostenendo che la responsabilità fosse stata affermata sulla base di indici errati e della circolare ABI; 2) violazione dell'art. 1227 c.c., per avere la sentenza negato ogni efficacia causale alla spedizione dell'assegno per posta ordinaria e quindi escluso il concorso di colpa del danneggiato; 3) violazione degli artt. 1227, 1224 e 2697 c.c. per l'asserito erroneo riconoscimento della rivalutazione monetaria sulla somma portata dall'assegno. La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili il primo e il terzo motivo e ha accolto il secondo, richiamando il principio delle Sezioni Unite secondo cui la spedizione per posta ordinaria di un assegno intrasferibile espone volontariamente il mittente a un rischio superiore a quello consentito dalla comune prudenza e costituisce antecedente necessario dell'evento dannoso, concorrente con l'eventuale colpa della banca nell'identificazione del presentatore.
La decisione
La Corte ha ritenuto inammissibili il primo e il terzo motivo di ricorso; ha invece accolto il secondo motivo, cassando la sentenza impugnata limitatamente a tale capo e rinviando alla Corte d'appello di Roma, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità. In particolare, ha osservato che il primo motivo non coglieva la ratio decidendi della sentenza d'appello, fondata su una specifica e concreta valutazione di colpa nell'identificazione del presentatore, mentre il terzo motivo introduceva una questione nuova, non trattata nella sentenza impugnata e non autosufficientemente dedotta. L'accoglimento del secondo motivo è stato fondato sul principio per cui la spedizione dell'assegno per posta ordinaria integra un fatto colposo del mittente idoneo a concorrere causalmente nella produzione del danno, sicché la Corte d'appello aveva errato nell'escluderne ogni rilievo causale.
Norme richiamate
art. 43 R.D. n. 1736/1933
richiamato nel motivo di ricorso, ma la Corte non ne accoglie la lettura prospettata dalla ricorrente; il tema centrale è il concorso di colpa e il nesso causale nella negoziazione dell'assegno
invocato nel primo motivo per contestare la ricostruzione della responsabilità, ma il motivo è dichiarato inammissibile per difetto di attinenza alla ratio decidendi
richiamato nei motivi primo e terzo; la Corte non entra nel merito della ripartizione probatoria sul primo motivo e dichiara nuovo/inammissibile il terzo
evocato per la diligenza professionale della banca/poste, ma senza accoglimento del relativo motivo
citato nel primo motivo con riferimento ai documenti di identificazione, ma senza rilievo decisivo nella decisione di legittimità
citato nel primo motivo, non trattato come base decisoria della cassazione
art. 19, comma 1, lett. a), d.lgs. n. 231/2007
richiamato nel primo motivo, ma la Corte non accoglie la censura
art. 3 allegato tecnico d.lgs. n. 231/2007
richiamato nel primo motivo, senza svolgimento autonomo nella ratio della decisione
invocato nel primo motivo, ma non trattato come decisivo
norma centrale sul concorso colposo del danneggiato; la Corte afferma che la spedizione per posta ordinaria dell'assegno intrasferibile è condotta idonea a integrare concorso di colpa e antecedente necessario del danno
richiamato nel secondo motivo sul nesso causale; la Corte valorizza il principio per cui la condotta del mittente resta antecedente causale concorrente
richiamato nel secondo motivo; la Corte usa la logica della causalità concorrente, escludendo l'interruzione automatica del nesso per il solo fatto dell'altrui colpa
richiamato nel terzo motivo in tema di rivalutazione/quantificazione, ma la questione è dichiarata nuova e inammissibile
indicato come base procedurale dell'adunanza camerale non partecipata
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
norma sul vizio denunciabile in cassazione richiamata in tutti i motivi
R.D. n. 1736/1933
richiamato quale disciplina degli assegni; la Corte lo considera nel contesto del concorso di colpa e della negoziazione del titolo
richiamato nel primo motivo per le regole di identificazione e adeguata verifica, ma la cassazione non accoglie la censura
art. 43 L.A.
richiamato dalla ricorrente nel primo motivo in relazione all'assegno intrasferibile; la Corte rileva però che la censura non coglie la concreta ratio decidendi
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione il motivo è inammissibile se non si confronta con la specifica ratio decidendi della sentenza impugnata: non basta contrapporre una diversa lettura delle norme, occorre censurare il punto decisivo effettivamente posto a fondamento della decisione.
- In tema di assegno intrasferibile spedito per posta ordinaria, la condotta del mittente può integrare concorso di colpa ex art. 1227 c.c., perché l'invio non protetto espone volontariamente il titolo a un rischio superiore a quello consentito dalla comune prudenza e costituisce antecedente causale dell'evento dannoso.
- La colpa dell'intermediario nella mancata o carente identificazione del presentatore non esclude automaticamente il concorso colposo del mittente: il danno può essere causalmente imputato in concorso a entrambe le condotte.
- Le questioni nuove, non trattate nella sentenza impugnata e non dedotte in modo autosufficiente nei gradi di merito, non possono essere introdotte per la prima volta in cassazione.
- Quando si contesta la quantificazione del danno o la rivalutazione monetaria, il ricorso deve indicare dove la questione sia stata devoluta nei gradi di merito; altrimenti la censura è inammissibile per novità e difetto di autosufficienza.
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