Cassazione Civile, Ordinanza n. 27906/2024 del 29/10/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (persona fisica)
La controversia
La controversia trae origine da un procedimento penale per usura, nel quale la persona offesa si era costituita parte civile. Dopo la definizione del processo penale con declaratoria di prescrizione, gli eredi beneficiati della persona offesa hanno riassunto il giudizio civile di danno ex art. 622 c.p.p. nei confronti dell’imputato, chiedendo il risarcimento del danno derivante da due distinti fatti qualificati come usurari e ricondotti a due operazioni contrattuali intervenute tra la persona offesa e una società rappresentata dall’imputato. La Corte d’appello ha rigettato la domanda, escludendo in entrambi i casi la sussistenza dell’usura: per il primo rapporto ha ritenuto che la scrittura del 2004 non esprimesse una compravendita ma un’operazione commerciale complessiva finalizzata a ottenere liquidità e a estinguere debiti, senza prova di un effettivo stato di bisogno della persona offesa; per il secondo ha ritenuto che le somme richieste non avessero natura usuraria, ma fossero giustificate da interessi, spese documentate e contributi per assistenza legale. Il ricorrente ha proposto due motivi di ricorso per cassazione denunciando, in sostanza, violazione dell’art. 644 c.p., errata valutazione delle prove e, per il primo motivo, violazione del giudicato formatosi sulla precedente pronuncia civile di rescissione per lesione ultra dimidium, sostenendo che tale giudicato fosse incompatibile con l’esclusione della sproporzione usuraria e dello stato di bisogno. La Suprema Corte ha ritenuto entrambi i motivi inammissibili: ha escluso l’efficacia diretta del giudicato formatosi nel diverso giudizio di rescissione perché l’imputato non vi aveva partecipato in proprio, ha rilevato che la Corte territoriale aveva comunque valutato autonomamente i fatti secondo le regole del giudizio civile e ha osservato che le censure miravano in realtà a ottenere una rivalutazione del merito e delle prove, preclusa in cassazione.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha confermato la decisione della Corte d’appello che aveva rigettato la domanda risarcitoria proposta dagli eredi della persona offesa nel giudizio civile riassunto ex art. 622 c.p.p. Ha inoltre condannato il ricorrente alle spese del giudizio di legittimità, al pagamento di una somma a titolo di responsabilità aggravata ex art. 96, commi 3 e 4, c.p.c., e ha dato atto dei presupposti per il contributo unificato დამატivo. La Corte ha ritenuto che le doglianze non denunciassero reali errores in iudicando o in procedendo, ma sollecitassero una nuova valutazione del materiale probatorio e dei fatti, non consentita in sede di legittimità. Ha altresì chiarito che il giudicato formatosi nel giudizio civile sulla rescissione per lesione non era opponibile nel presente processo al convenuto in proprio, perché quel giudizio si era svolto contro la società e non contro la persona fisica dell’imputato.
Norme richiamate
Il giudizio civile di danno riassunto dopo l’esito del processo penale deve essere deciso autonomamente secondo le regole del giudizio civile, senza che l’esito penale produca automaticamente un vincolo decisorio sul merito della domanda.
La censura di usura richiede l’accertamento della sproporzione usuraria e dello stato di bisogno; nel caso concreto la Corte territoriale ha escluso entrambi i presupposti.
La doglianza sulla valutazione delle prove è stata ritenuta inammissibile perché finalizzata a ottenere una nuova valutazione del merito, non consentita in cassazione.
Il giudicato sostanziale non è opponibile nel presente giudizio al soggetto che non ha partecipato come parte al precedente processo in cui quel giudicato si è formato.
Il giudicato formale della precedente decisione non produce effetti diretti contro chi non sia stato parte di quel processo.
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
Le censure formulate come violazione di legge sono state in concreto qualificate come contestazioni di merito, quindi non scrutinabili in cassazione.
art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.
La deduzione di vizi processuali è stata ritenuta non decisiva perché non incideva realmente sulla motivazione della sentenza impugnata.
La proposta di definizione accelerata è stata formulata sulla base dell’inammissibilità del ricorso.
La causa è stata trattata in camera di consiglio con deposito di memorie delle parti.
È stata applicata la condanna per responsabilità aggravata, reputando il ricorso meritevole di sanzione per l’esito processuale e per la sua non fondatezza.
È stata irrogata una ulteriore somma in favore della cassa delle ammende, in presenza dei presupposti indicati dalla norma.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 115/2002
È stato dato atto dei presupposti per l’obbligo di versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Nel giudizio civile riassunto ex art. 622 c.p.p., il giudice civile deve procedere a una autonoma valutazione dei fatti e delle prove secondo le regole del processo civile, senza che l’esito del processo penale determini automaticamente il contenuto della decisione.
- Il giudicato formatosi in un diverso giudizio civile non è opponibile nel processo contro un soggetto che non vi abbia partecipato come parte; l’efficacia del giudicato richiede identità soggettiva nei limiti di legge.
- Le censure di violazione di legge o di vizio di motivazione sono inammissibili quando, sotto la loro veste formale, mirano soltanto a ottenere una nuova valutazione del merito e del materiale probatorio.
- In una controversia sull’usura, la prova deve riguardare sia la sproporzione usuraria sia l’eventuale stato di bisogno del contraente; l’assenza di tali elementi esclude la configurabilità dell’illecito.
- Quando la motivazione di merito è completa, non meramente apparente e logicamente coerente, la Cassazione non può sostituire la propria valutazione del fatto a quella del giudice di merito.
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