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Cassazione Civile, Ordinanza n. 02478/2023 del 26/01/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (contribuenti)

La controversia

La controversia nasce da una cartella di pagamento emessa per imposta di registro del 2009, relativa alla tassazione di una sentenza. I contribuenti avevano impugnato il ruolo davanti alla CTP di Catania, che aveva accolto il ricorso. In appello, la CTR Sicilia aveva dichiarato inammissibile il gravame dell'Agenzia delle Entrate per tardività, ritenendo applicabile il termine lungo di sei mesi ex art. 327 c.p.c. e considerando tardiva la notificazione dell'appello. L'Agenzia ha quindi proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, deducendo nullità della sentenza e del procedimento per violazione di varie norme del processo tributario e civile, sostenendo che la CTR non aveva considerato il timbro postale sulla distinta di spedizione, dal quale sarebbe emersa la tempestiva spedizione dell'appello in data 6.11.2015. I contribuenti hanno resistito con controricorso. La Corte, tuttavia, ha rilevato d'ufficio l'improcedibilità del ricorso per mancato deposito, unitamente al ricorso, della documentazione attestante la notificazione della sentenza impugnata a mezzo PEC (in particolare le copie cartacee dei messaggi di spedizione e ricezione), documento necessario perché la notifica della sentenza faceva decorrere il termine breve di impugnazione; ha inoltre osservato che il ricorso non era stato notificato entro 60 giorni dalla pubblicazione della sentenza, e che la documentazione mancante non risultava nella disponibilità del giudice né prodotta dai controricorrenti.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato improcedibile il ricorso dell'Agenzia delle Entrate. Ha ritenuto decisivo il mancato deposito, con il ricorso, della prova della notificazione a mezzo PEC della sentenza impugnata, prova necessaria ai fini del controllo sul rispetto del termine breve di impugnazione e non sanabile mediante produzione tardiva. Ha quindi condannato la ricorrente alla rifusione delle spese processuali in favore dei controricorrenti costituiti, mentre nulla ha disposto sulle spese nei confronti della parte rimasta intimata. Ha inoltre escluso l'applicazione dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, trattandosi di amministrazione pubblica ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 369 c.p.c.

    In caso di ricorso contro sentenza notificata, il ricorrente deve depositare con il ricorso la copia della sentenza munita di relata di notifica o, per notifica via PEC, le copie cartacee dei messaggi di spedizione e ricezione; la mancanza comporta improcedibilità, non sanabile con produzione tardiva ex art. 372 c.p.c.

  • art. 372 c.p.c.

    Non consente di recuperare tardivamente la mancata produzione della documentazione necessaria a dimostrare la notificazione della sentenza impugnata.

  • art. 327 c.p.c.

    È richiamato come termine lungo di impugnazione; la Corte ne esclude l'applicazione decisiva perché la sentenza era stata notificata e dunque operava il termine breve.

  • art. 325 c.p.c.

    La notificazione della sentenza fa decorrere il termine breve di impugnazione.

  • art. 380-bis c.p.c.

    Viene richiamato per la trattazione camerale sulla base della proposta del relatore.

  • art. 23, comma 2, d.lgs. n. 82 del 2005

    È richiamato per il possibile disconoscimento della conformità della copia informale all'originale notificato.

  • art. 9, commi 1-bis e 1-ter, L. n. 53 del 1994

    È richiamato in tema di attestazione di conformità della copia analogica della decisione notificata via PEC.

  • art. 370, comma 3, c.p.c.

    La documentazione può risultare disponibile se prodotta dal controricorrente nel termine per il controricorso.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    La Corte esclude l'applicazione dell'ulteriore contributo unificato poiché la parte soccombente è un'amministrazione pubblica difesa dall'Avvocatura dello Stato.

  • art. 51, comma 1, d.lgs. n. 546 del 1992

    Richiamato nel motivo di ricorso tra le norme processuali asseritamente violate.

  • art. 38, comma 3, d.lgs. n. 546 del 1992

    Richiamato nel motivo di ricorso tra le norme processuali asseritamente violate.

  • art. 53, comma 2, d.lgs. n. 546 del 1992

    Richiamato nel motivo di ricorso tra le norme processuali asseritamente violate.

  • art. 20, commi 1 e 2, d.lgs. n. 546 del 1992

    Richiamato nel motivo di ricorso tra le norme processuali asseritamente violate.

  • art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4

    Costituisce il vizio denunciato dalla ricorrente, ma non supera il rilievo preliminare di improcedibilità.

Massime di principio

  • Quando il ricorrente dichiara nel ricorso per cassazione che la sentenza impugnata gli è stata notificata, tale dichiarazione integra un fatto processuale che fa decorrere il termine breve di impugnazione e impone il deposito, ex art. 369 c.p.c., della prova della notificazione.
  • Nel ricorso per cassazione avverso una sentenza notificata, la mancata produzione della relata di notifica o, in caso di notificazione via PEC, dei messaggi di spedizione e ricezione, determina improcedibilità del ricorso, salvo che la documentazione sia comunque già nella disponibilità della Corte per produzione della controparte o acquisizione del fascicolo d'ufficio nei casi previsti.
  • La mancata produzione della prova della notificazione della sentenza impugnata non può essere sanata con successiva produzione ai sensi dell'art. 372 c.p.c., quando il deposito richiesto dall'art. 369 c.p.c. sia stato omesso.
  • Ai fini della verifica del rispetto del termine breve di impugnazione, la notificazione della sentenza prevale sul termine lungo; se il ricorso non è proposto entro il termine breve decorrente dalla notificazione, non può superare l'improcedibilità mediante la sola deduzione di errori sulla tempestività dell'appello nel giudizio di merito.
  • In presenza di sentenza notificata via PEC, il deposito della prova della notificazione richiede la produzione della documentazione elettronica o delle copie cartacee dei messaggi di spedizione e ricezione, salvo che la conformità risulti altrimenti acquisita o non contestata dalla controparte.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniContenzioso tributario
RamiProcesso civileTributi
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaDecadenza

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