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Cassazione Civile, Ordinanza n. 35617/2021 del 19/11/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (riscossore)

La controversia

La controversia origina dal rigetto, in appello, dell'impugnazione proposta avverso un'iscrizione ipotecaria eseguita su beni conferiti in fondo patrimoniale. Il giudice tributario regionale ha ritenuto applicabile l'art. 170 c.c. anche all'esecuzione tributaria e, quindi, ammissibile l'ipoteca non volontaria quando il debito sia stato contratto per bisogni della famiglia, escludendo che fosse decisivo il fatto che l'obbligazione derivasse da attività d'impresa. Ha inoltre rilevato che il contribuente non aveva provato né l'estraneità dei debiti ai bisogni familiari né la conoscenza di tale estraneità in capo al creditore. Con il primo motivo il ricorrente denuncia violazione degli artt. 169 e 170 c.c., 115 e 116 c.p.c. e 2697, 2727, 2729 c.c., sostenendo che la CTR avrebbe omesso di considerare documenti fiscali (dichiarazioni dal 2003 al 2007) dai quali emergevano perdite rilevanti, modesti utili, cessazione dell'attività d'impresa e impossibilità di far fronte alle perdite dal novembre 2007, elementi che avrebbero dimostrato l'assolvimento dell'onere probatorio sulla estraneità del debito ai bisogni familiari. Con il secondo motivo deduce violazione dell'art. 111 Cost., dell'art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c. e dell'art. 36, comma 2, n. 4, d.lgs. 546/1992, lamentando che la pretermissione della prova documentale avrebbe reso la motivazione apparente e indecifrabile.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto corretta la decisione della CTR perché conforme alla giurisprudenza consolidata sull'art. 170 c.c.: tale norma si applica anche all'iscrizione di ipoteca non volontaria, compresa quella ex art. 77 d.P.R. 602/1973 e anche ai debiti tributari; la limitazione all'esecuzione sui beni del fondo patrimoniale opera solo se il debitore provi che il debito era estraneo ai bisogni della famiglia e che tale estraneità era conosciuta dal creditore. La Corte ha aggiunto che i bisogni della famiglia vanno intesi in senso ampio e che non basta il solo fatto che il debito sia sorto nell'esercizio dell'impresa per escludere l'applicabilità dell'art. 170 c.c., occorrendo verificare la concreta relazione del fatto generatore con i bisogni familiari. Il primo motivo è stato respinto perché le deduzioni del ricorrente riguardavano genericamente l'attività d'impresa senza dimostrare il collegamento tra il debito e i bisogni della famiglia. Il secondo motivo è stato respinto perché, sotto la pretesa di vizio motivazionale, mirava in realtà a contestare la valutazione delle prove e non coglieva la ratio decidendi. Il ricorrente è stato condannato alle spese e la Corte ha dato atto dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 170 c.c.

    Disciplina l'esecuzione sui beni del fondo patrimoniale; si applica anche all'iscrizione di ipoteca non volontaria e ai debiti tributari. La protezione opera solo se il debitore provi che il debito è estraneo ai bisogni della famiglia e che tale estraneità è conosciuta dal creditore.

  • art. 169 c.c.

    Richiamato dal ricorrente insieme all'art. 170 c.c. nel contestare la legittimità dell'iscrizione ipotecaria sui beni del fondo patrimoniale.

  • art. 115 c.p.c.

    Invocato per censurare la pretesa omessa considerazione della documentazione prodotta.

  • art. 116 c.p.c.

    Invocato per censurare la valutazione della prova documentale da parte del giudice di merito.

  • art. 2697 c.c.

    Richiamato per contestare il riparto dell'onere della prova nella verifica dei presupposti dell'art. 170 c.c.

  • art. 2727 c.c.

    Richiamato nel primo motivo in relazione alle presunzioni e alla prova della estraneità del debito ai bisogni familiari.

  • art. 2729 c.c.

    Richiamato nel primo motivo in relazione alle presunzioni e alla prova della estraneità del debito ai bisogni familiari.

  • art. 111 Cost.

    Richiamato a fondamento della censura di motivazione apparente.

  • art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.

    Richiamato per denunciare un vizio di motivazione della sentenza impugnata.

  • art. 36, comma 2, n. 4, d.lgs. 546/1992

    Richiamato quale parametro della motivazione delle sentenze tributarie.

  • art. 77 d.P.R. 3 marzo 1973, n. 602

    Richiamato dalla giurisprudenza citata per affermare che l'art. 170 c.c. si applica anche all'ipoteca iscritta nell'ambito della riscossione coattiva tributaria.

  • d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater

    Fondamento dell'obbligo di dare atto dei presupposti per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto dell'impugnazione.

  • d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-bis

    Richiamato come parametro del contributo unificato ulteriore dovuto in caso di rigetto dell'impugnazione.

  • L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17

    Norma che ha inserito il comma 1-quater nell'art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002.

Massime di principio

  • L'art. 170 c.c. si applica anche all'iscrizione di ipoteca non volontaria e alla riscossione di crediti tributari: il vincolo del fondo patrimoniale non esclude in astratto l'aggressione esecutiva, ma ne condiziona l'ammissibilità alla natura del debito.
  • Per impedire l'esecuzione sui beni del fondo patrimoniale il debitore deve provare sia che il debito era estraneo ai bisogni della famiglia sia che tale estraneità era conosciuta dal creditore; il relativo onere probatorio grava sul debitore che invochi la limitazione.
  • La nozione di "bisogni della famiglia" va intesa in senso ampio e comprende anche le esigenze dirette al mantenimento e allo sviluppo del nucleo familiare e al potenziamento della sua capacità lavorativa, escluse solo finalità voluttuarie o meramente speculative.
  • Il mero fatto che l'obbligazione sia sorta nell'esercizio di un'attività d'impresa non basta, da solo, a escludere l'applicazione dell'art. 170 c.c.; occorre verificare in concreto il collegamento tra il fatto generatore del debito e i bisogni della famiglia.
  • Non integra vizio di motivazione apparente la sentenza che indichi chiaramente la regola di diritto applicata e la ragione del rigetto, mentre è inammissibile o infondata la censura che, sotto la veste del vizio motivazionale, miri in realtà a ottenere una nuova valutazione delle prove.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniProprietàRiscossione
RamiProcesso civileDiritti realiTributi
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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